Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15656 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15656 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
COGNOME NOME, nato a San Martino Valle Caudina il DATA_NASCITA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Benevento il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 9 aprile 2014 che ha condannato gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati loro rispettivamente ascritti di cui all’art. 368 cod. pen., commessi il 2 maggio 2009, con la recidiva reiterata per NOME COGNOME e la recidiva reiterata e infraquinquennale per NOME COGNOME.
Tramite il proprio comune difensore di fiducia, i due predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo c n cui
eccepiscono la mancata dichiarazione della prescrizione del reato previsto dall’art. 368 cod. pen. non rilevata dalla Corte di appello, essendo il relativo termine massimo di nove anni maturato in data 28 maggio 2018, pur tenendo conto della contestata recidiva.
Si osserva che la Corte di appello avrebbe tenuto conto solo del termine intermedio di nove anni, decorrente dall’ultimo atto interruttivo, senza considerare invece il termine massimo che era pari sempre a nove anni.
Si deve dare atto che il procedimento è stato trattato nelle forme del contraddittorio cartolare di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito nella legge con modificazioni del 18/12/2020 n. 176, come prorogato dall’art. 16 d.l. n. 228 del 30/12/2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, COGNOME, Rv. 268214; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267).
La difforme interpretazione (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518) secondo cui è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell’individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale, è rimasta una pronuncia isolata, oltre che superata dalla consolidata e costante giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
2. In forza delle surrichiamate disposizioni, la pena massima edittale di sei anni prevista per il reato di cui all’art. 368 cod.pen. comporta che per effetto della recidiva reiterata il termine di prescrizione minimo è di nove anni (sei anni, aumentato della metà), mentre il termine massimo è di quindici anni (sei anni più la metà, aumentata di 2/3).
La Corte, considerato il tempo di commissione del reato (28 maggio 2009) ha correttamente rilevato che nessuno dei due termini era decorso, considerati gli atti interruttivi intervenuti prima della scadenza del termine intermedio di nove anni, alla data della sentenza di primo grado, il 9 aprile 2014, e alla data del decreto di citazione a giudizio per l’appello, il 7 aprile 2023.
Quindi, sebbene la sentenza di appello sia intervenuta dopo la scadenza del termine dei nove anni decorrente dalla sentenza di primo grado, è stato correttamente considerato il precedente atto interruttivo, rappresentato dal decreto di citazione a giudizio per l’appello (sulla natura di atto interruttivo de decreto di citazione per il giudizio di appello, vedi, Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Bene, Rv. 284734), ed è stato considerato, per effetto degli atti interruttivi, il termine massimo di quindici anni come sopra determinato, e non quello minimo di nove anni, come erroneamente ed immotivatamente addotto dal ricorrente.
Nei confronti di NOME COGNOME, al quale è stata riconosciuta la recidiva reiterata e infraquinquennale, i termini di prescrizione sono ovviamente più lunghi, e quindi a maggior ragione non potevano essere decorsi alla data della pronuncia della sentenza di appello (il termine minimo è di dieci anni, pari a sei anni aumentati di 2/3; il termine massimo è di sedici anni e otto mesi, pari a sei anni, aumentato di 2/3 e per un ulteriore 2/3).
Per completezza di disamina va ricordato che in tema di recidiva, il limite all’aumento di pena previsto dall’art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328)
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso in Roma il giorno 13 marzo 2024
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