Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5288 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5288 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che la condotta minacciosa ed aggressiva di tipo oppositivo non avrebbe potuto trovare una giustificazione in una illegittima perquisizione, essendosi proceduto a verifica di carattere preventivo, a fronte di un precedente anche in materia di stupefacenti, ai sensi dell’art. 103 d.P.R. 309 del 1990, ed essendo stata poi formulata contestazione di violazione al codice della strada, di per sé soggetto ad autonoma opposizione nelle forme di legge;
Ritenuto che il secondo motivo è parimenti del tutto infondato, in quanto la recidiva reiterata non presuppone precedente condanna a sua volta aggravata dalla recidiva (Se. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878 – 01) e in quanto la Corte ha comunque formulato il giudizio circa la maggiore pericolosità sintomaticamente ricollegabile al nuovo reato alla luce dei precedenti;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025
Il Consigliere es nsore
I residente