Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11567 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11567 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2025 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Genova, RAGIONE_SOCIALE G.I.P., in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza in epigrafe, depositata in data 6 ottobre 2025, ha accolto l’istanza proposta in data 21 maggio 2025 ex art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i fatti di cui alla sentenza sub 1) della Corte di appello di Genova n. 591 del 11 marzo 2022 (irrevocabile il 21 ottobre 2022, di condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, emessa all’esito di rito ordinario) e quelli di cui alla sentenza sub 2) della Corte di appello di Genova n. 727 del 27/03/2024 (irrevocabile il 23 ottobre 2024, emessa all’esito di rito abbreviato, di condanna
alla pena di anni uno e mesi undici di reclusione), con conseguente rideterminazione della pena in anni tre e mesi nove di reclusione, così calcolata: pena base anni due e mesi quattro di reclusione inflitta per il reato piø grave di cui alla sentenza sub 1), aumentata (di anni uno e mesi cinque) per la continuazione ad anni tre e mesi nove di reclusione, tenuto conto della gravità delle condotte e dell’esteso arco temporale in cui sono state perpetrate.
Avverso la suindicata ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di NOME COGNOME articolato in due motivi, qui di seguito riassunti negli stretti limiti necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in punto di ritenuta applicabilità dell’aumento (non inferiore ad un terzo) di cui all’art. 81, comma quarto, cod. pen.
Il giudice dell’esecuzione ha illegittimamente ritenuto applicabile il limite minimo di un terzo per il delitto posto in continuazione di cui alla sentenza sub 2), l’unica in cui era stata contestata la recidiva qualificata, per quanto non specifica.
Si eccepisce la ‘non condivisibilità’ dell’assunto, nel rilievo che il limite minimo di un terzo ex art. 81, comma quarto, cod. pen. opera limitatamente all’ipotesi in cui il condannato sia soggetto cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma quarto, cod. pen. con precedente condanna irrevocabile mentre nella specie dall’esame del casellario giudiziale – allegato al ricorso per autosufficienza – non emergono precedenti condanne con applicazione di recidiva ma solo due delitti e due contravvenzioni, oltrechØ le due decisioni oggetto di istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 442 cod. proc. pen. in punto di determinazione di pena per la sentenza sub 2) per la quale non risulta essere stata operata la riduzione per il rito abbreviato o comunque non si evince che il giudice ne abbia tenuto conto.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato con riferimento al primo assorbente motivo.
Il ricorrente deduce, col primo motivo, l’erronea applicazione del limite minimo di un terzo di cui all’art. 81, comma quarto, cod. pen. per l’aumento della pena in ragione della
recidiva reiterata; limite non applicabile non emergendo precedenti condanne con applicazione di recidiva.
La doglianza Ł fondata.
¨ incontestato – emergendo dalla stessa lettura del ricorso (v. pag. quarta) e dall’allegato certificato del casellario giudiziale – che il ricorrente fosse gravato da piø condanne definitive per piø delitti non colposi che manifestavano una sua maggiore pericolosità sociale quale Ł stata oggetto di specifica motivazione nell’ordinanza impugnata (secondo lo stesso ricorso, due delitti, oltre ai due delitti oggetto di richiesta di continuazione in executivis ).
Ribadito il principio generale – enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte – secondo il quale «n tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione Ł sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da piø sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice» (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01), le stesse Sezioni Unite, in motivazione (§ 9 pag. 21), hanno specificato che la suddetta soluzione nomofilattica, quanto ai presupposti per l’applicazione della recidiva reiterata, va distinta dall’ipotesi « sostanzialmente diversa » dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. che esige, invece, « con una dicitura che richiede un compiuto accertamento della fattispecie recidivante » che la recidiva sia stata « applicata » (« Ł altresì irrilevante il richiamo del difensore del ricorrente, nel corso della discussione, alla previsione dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. sul limite minimo dell’aumento per il concorso formale o la continuazione di reati nei confronti dei soggetti « ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma », con una dicitura che richiede un compiuto accertamento della fattispecie recidivante. La norma citata disciplina anche in questo caso un’ipotesi sostanzialmente diversa da quella oggetto della questione rimessa, regolando un effetto penale della recidiva reiterata e non i rapporti fra tale forma di recidiva e quella della recidiva semplice »: Sez. U, n. 32318 del 2023, cit., in motiv. § 9, pag. 21).
Difatti, il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato piø grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (così, da ultimo, Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602-01; conf. Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Rv. 276268-01) e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute (Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 25601101, che richiama Corte Cost., ordd. n. 193 del 2008 e 171 del 2009; conf. Sez. 1, n. 31735 del 01/07/2010, Rv. 248095-01).
Tanto basta per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame,
al Tribunale di Genova – RAGIONE_SOCIALE in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio che, libero nell’esito, si attenga al principio di diritto suenunciato, avendo cura di individuare, altresì, l’aumento di pena complessivamente rideterminato al netto della riduzione premiale per il rito abbreviato ( ex multis, da ultimo, Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, COGNOME Rita, Rv. 281617-01, secondo cui, in tema di riconoscimento della continuazione in executivis , qualora il giudizio relativo al reato-satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., Ł soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum ).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova – RAGIONE_SOCIALE G.I.P., in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 24/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente