Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49690 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49690 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di NOME COGNOME natoil DATA_NASCITA TUNISIA avverso la sentenza in data01/12/2022 deIGIP del TRIBUNALE DI BRE- SCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lettala requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio relativamente all’incremento della pena a titolo di continuazione, c conseguenze previste dalla legge;
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Brescia impugna co ricorso immediato per cassazione la sentenza in data 01/12/2022 del G.i.p. Tribunale di Brescia, che -all’esito del giudizio celebrato con rito abbrevia condannato COGNOME per tre rapine e per il reato di lesioni perso ritenuti in continuazione.
Con l’unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge in punto determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mis dell’aumento della pena per la continuazione.
A tale proposito evidenzia che l’imputato,con precedente sentenza, er
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stato dichiarato recidivo ai sensi dell’art. 99, comma quarto, cod. pen. e che lo stesso giudice della sentenza oggi impugnata ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, pur considerata equivalente alle circostanze attenuanti generiche in seno al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.
Deduce, quindi, l’illegalità della pena, in quanto il giudice ha applicato per i reati in continuazione un aumento di pena inferiore a un terzo della pena base per il reato più grave, così violando l’art. 81, comma quarto, cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero ha correttamente e legittimamente esperito il ricorso immediato per cassazione, essendosi già precisato che«il pubblico ministero che intenda impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, è tenuto ad esperire il ricorso diretto per cassazione, in quanto tale decisione può essere appellata solo nel caso in cui la stessa modifichi il titolo del reato. (Sez. 3 – , Sentenza n. 31616 de 31/05/2019, COGNOME, Rv. 276047 – 01).
1.2. Passando all’esame della questione sollevata, va premesso che il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. in relazione al condannato recidivo, suppone che l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (Sez. 4, Sentenza n. 22545 del 13/09/2018, Rv. 276268).
E’ stato altresì precisato che «in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti», (Sez. U, Sentenza n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 – 01).
Va ulteriormente precisato che l’aumento di pena nella misura obbligatoria previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. deve considerarsi riferito alla pena complessivamente inflitta per i reati ritenuti in continuazione e non in relazione a ogni singolo reato.
1.3. Tutte tali condizioni si rinvengono nel caso in esame, dove si riscontra una pena base per il reato più grave pari ad anni sei, mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa. A fronte di tale pena base, l’incremento minimo da irrogare non poteva essere complessivamente inferiore ad anni due e mesi due di reclusione ed
euro mille di multa, tale essendo la misura pari a un terzo della pena base che l’art. 81, comma quarto, cod. pen. impone come misura minima dell’aumento di pena nei confronti di un condannato recidivo.
Il giudice della sentenza impugnata-invece- ha applicato un aumento complessivamente pari ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa, rispettando il limite di legge in relazione alla pena pecuniaria, ma andando al di sotto del limite legale per la pena detentiva.
Da ciò la fondatezza del ricorso, attesa l’illegalità della pena.
La sentenza va, dunque, annullata.
L’annullamento va disposto senza rinvio, potendosi determinare la pena sulla base delle statuizioni del giudice della sentenza impugnata, dovendosi apportare alla pena base un aumento per la continuazione complessivamente pari ad anni due, mesi due di reclusione, secondo il seguente procedimento:
Pena base, anni sei e mesi sei di reclusione, aumentata complessivamente di anni due e mesi due di reclusione, così pervenendosi alla pena di anni otto, mesi otto di reclusione.
La pena pecuniaria è stata determinata correttamente.
La pena così determinata va ridotta di un terzo in ragione del rito prescelto, così pervenendosi alla pena finale di anni cinque, mesi nove e giorni dieci di reclusione, cui va aggiunta la pena pecuniaria pari a euro quattromila di multa, correttamente determinata dal giudice della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, quanto alla pena detentiva, rideterminando la pena in anni cinque, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro quattromila di multa.
Così deciso il 06/10/2023