Recidiva Reiterata: la Cassazione Conferma il Divieto di Prevalenza delle Attenuanti Generiche
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema cruciale del diritto penale: il bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e l’aggravante della recidiva reiterata. La decisione chiarisce i limiti del potere del giudice e la piena legittimità delle norme che impongono un trattamento sanzionatorio più severo per chi persiste nella condotta criminale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano confermato il giudizio di bilanciamento delle circostanze, ritenendo le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante della recidiva reiterata contestata. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando due principali motivi: un vizio di motivazione, ritenuta carente, e una presunta violazione di principi costituzionali.
In sostanza, il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato la scelta di non far prevalere le attenuanti sull’aggravante e che il divieto imposto dall’art. 69, quarto comma, del codice penale, fosse in contrasto con gli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Recidiva Reiterata
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Con una motivazione netta e precisa, i giudici hanno respinto entrambe le doglianze del ricorrente, consolidando un orientamento giurisprudenziale ben definito in materia di recidiva reiterata.
La Corte ha stabilito che la valutazione operata dai giudici d’appello era corretta e adeguatamente motivata, rientrando pienamente nei confini della discrezionalità giudiziale. Inoltre, ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Le Motivazioni: Discrezionalità del Giudice e Legittimità Costituzionale
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri argomentativi principali.
In primo luogo, la Corte ha ribadito un principio cardine del processo penale: il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee (attenuanti e aggravanti) costituisce una valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione non può essere riesaminata in sede di legittimità, a meno che non sia frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, ritenendo l’equivalenza la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Non vi era, quindi, spazio per una censura da parte della Cassazione.
In secondo luogo, e con ancora maggiore enfasi, la Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale. È stato chiarito che il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.), sancito dall’art. 69, quarto comma, c.p., è una scelta precisa del legislatore. Questa deroga alla disciplina ordinaria del bilanciamento non è sproporzionata, ma mira a valorizzare, in modo contenuto, la componente soggettiva del reato. La ‘plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive’ è un elemento che il legislatore ha inteso sanzionare con maggiore rigore, impedendo che circostanze generiche potessero annullarne l’effetto aggravante.
Le Conclusioni: L’Impatto della Recidiva Reiterata sulla Pena
L’ordinanza in esame conferma con forza che la qualifica di recidivo reiterato ha conseguenze significative sulla determinazione della pena. Il giudice, di fronte a un’aggravante di tale natura, perde la facoltà di ritenere prevalenti le attenuanti generiche. Il bilanciamento potrà concludersi, al massimo, con un giudizio di equivalenza, che lascia intatta l’influenza negativa della recidiva sul calcolo finale della sanzione. Questa pronuncia ribadisce la ratio della normativa: scoraggiare la persistenza nel crimine e assicurare che la storia criminale dell’imputato abbia un peso specifico e non eludibile nel trattamento sanzionatorio.
È possibile per un giudice considerare le attenuanti generiche più importanti della recidiva reiterata?
No, la Corte conferma che l’art. 69, comma quarto, del codice penale vieta espressamente la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante della recidiva reiterata. Al massimo, le circostanze possono essere giudicate equivalenti.
Il giudizio di bilanciamento delle circostanze può essere contestato in Cassazione?
Sì, ma solo in casi limitati. La Corte chiarisce che il bilanciamento è una valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere contestato in Cassazione solo se la motivazione è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, non per una semplice divergenza di valutazione.
Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è anticostituzionale?
No. La Corte di Cassazione ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, affermando che la norma rappresenta una scelta legittima del legislatore per valorizzare la componente soggettiva del reato, ovvero la plurima ricaduta dell’imputato in condotte penalmente sanzionate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39086 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso -con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione perché “carente” (vizio non previsto dall’art. 606, commal, lett. e) cod.proc.pen.) in relazione alla riconferma da parte dei giudici d’appello del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e contestata recidiva reiterata – è manifestamente infondato, a fronte di una corretta e congrua motivazione fornita sul punto da parte della Corte territoriale, che ha correttamente applicato quanto disposto dall’art. 69, comma quarto, cod. pen. (si veda in particolare pag. 4 della impugnata sentenza), oltre che, in ogni caso, non consentito in sede di legittimità, considerando che il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che, inoltre, il medesimo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta una violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., prospettando una necessaria estensione di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, in merito alla possibilità di superare l preclusione di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen. per quanto attiene a determinate circostanze attenuanti anche quelle di cui all’art. 62-bis, è a sua volta manifestamente infondato, considerando che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati” (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere Estensore