Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32023 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32023 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 08/07/1977
avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concludeva con requisitoria scritta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di Cassazione, con sentenza dell’ 8 novembre 2023, accogliendo il ricorso straordinario proposto dal difensore di NOME COGNOME nei confronti della sentenza della Cassazione del 17 gennaio 2023 la revocava limitatamente alla “dichiarazione di irrevocabilità” riferita all’affermazione di responsabilità p il reato di traffico di stupefacenti; la Cassazione rilevava che l’annullamento con rinvio disposto in relazione alla sussistenza della recidiva ostava alla dichiarazione di irrevocabilità, in quanto un eventuale giudizio negativo circa la sussistenza dell’aggravante avrebbe potuto condurre a ritenere decorso il termine di prescrizione.
La sentenza della Cassazione del 17 gennaio 2023, parzialmente revocata,
aveva infatti disposto l’annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Napoli nella parte in cui la stessa aveva ritenuto la sussistenza della “recidiva reiterata infraquinquennale e specifica”, rilevando che, nella valutazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante era stata ritenuta rilevante una condanna per reato “specifico” che era divenuta irrevocabile successivamente ai fatti per cui si procede.
La Corte di appello di Napoli decidendo in sede di rinvio riconosceva la sussistenza della recidiva “reiterata ed infraquinquennale” (non quella “specifica”) e confermava la condanna del COGNOME ritenendo legittima la sanzione e l’aumento di due terzi disposto in relazione al riconoscimento della recidiva.
Contro tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di NOME COGNOME che articolava due motivi di ricorso:
2.1.violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen., art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva: sarebbe stato eluso il mandato rescindente in quanto la Corte di appello avrebbe rivalutato le medesime condanne già vagliate dalla Suprema Corte e relative a reati “non specifici” rispetto a quello di violazione della legge sugli stupefacenti per il qual si procedeva;
2.2.violazione di legge (art. 157 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la natura non specifica dei precedenti valutati dalla Corte di appello per ritenere la sussistenza della recidiva reiterata avrebbe dovuto condurre ad applicare un aumento della metà e non dei due terzi sia della pena che del termine prescrizionale, con conseguente necessità di dichiarare il decorso del termine di prescrizione in relazione al reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto propone doglianze manifestamente infondate.
2.3.Invero, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d’appello ha adempiuto il mandato rescindente valorizzando le indicazioni della Corte di Cassazione ed escludendo che la recidiva riconoscibile in capo al COGNOME fosse qualificabile come “specifica”. Tuttavia, attraverso un’attenta analisi dei precedenti, la Corte di merito riteneva che sussistesse comunque la recidiva nella dimensione “reiterata ed infraquinquennale”.
Nel dettaglio veniva rilevato che il COGNOME annoverava otto condanne, molte delle quali per reati in materia di introduzione nello Stato di prodotti con
segni falsi e di commercializzazione degli stessi, nonché per i connessi reati di ricettazione e per reati in materia di detenzione di monete falsificate.
La Corte riteneva che tali precedenti, unitamente al nuovo delitto, indicassero univocamente l’accrescimento della pericolosità sociale del ricorrente, resosi responsabile di una molteplicità di reati caratterizzati dalla sussistenza di motivi di lucro (tali essendo gli scopi sottesi alla commercializzazione di prodotti con segni distintivi falsi, di supporti audiovisivi contraffatti e di detenzione monete falsificate). Il movente economico, secondo la Corte di merito, rappresentava la spinta motivazionale che aveva sorretto anche la commissione del reato in materia di stupefacenti oggetto del presente giudizio.
In punto di definizione del trattamento sanzionatorio deve essere rilevato che la ritenuta sussistenza della recidiva “reiterata ed infraquinquennale” implicava un aumento della pena non della metà – come ritenuto dal ricorrente ma di due terzi, come previsto quarto comma dell’art. 99 cod. pen., che richiama tutti i casi previsti dal secondo comma dello stesso articolo.
Tale legittimo inquadramento della recidiva implica che, contrariamente a quanto dedotto, non possono ritenersi decorsi i termini di prescrizione, come previsto dall’art. 157, comma 2, cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.