Recidiva Reiterata: la Cassazione Conferma il Divieto di Prevalenza delle Attenuanti
Un’importante ordinanza della Corte di Cassazione, emessa il 5 maggio 2025, ribadisce un principio fondamentale del diritto penale riguardante la recidiva reiterata. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un’imputata, confermando che le attenuanti generiche non possono prevalere sulla recidiva reiterata. Questa decisione chiarisce i limiti del cosiddetto ‘bilanciamento’ delle circostanze e le sue implicazioni sulla determinazione della pena.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino del 18 novembre 2024. La ricorrente contestava la costituzionalità della norma, specificamente l’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. Secondo la difesa, tale divieto violerebbe i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), legalità (art. 25 Cost.) e finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.).
La Questione Giuridica: il Bilanciamento tra Attenuanti e Recidiva Reiterata
Il cuore della questione legale risiede nel meccanismo del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. In generale, il giudice ha il potere di valutare se le attenuanti prevalgano, equivalgano o soccombano rispetto alle aggravanti. Tuttavia, la legge pone un’eccezione specifica per la recidiva reiterata, una forma aggravata di recidiva che si verifica quando un soggetto, già dichiarato recidivo, commette ulteriori reati. In questo caso, il legislatore ha stabilito un divieto di prevalenza per le attenuanti generiche, limitando la discrezionalità del giudice.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha fornito una chiara motivazione a sostegno della legittimità costituzionale della norma. Richiamando una precedente sentenza (n. 29723 del 2024), i giudici hanno affermato che la disposizione derogatoria non è né manifestamente irragionevole né arbitraria.
Il ragionamento della Corte si basa sulla diversa natura delle circostanze in gioco:
1. Le attenuanti generiche: Sono considerate ‘comuni’ e non hanno la funzione specifica di correggere una sproporzione nel trattamento sanzionatorio. Piuttosto, servono a valorizzare, in misura contenuta, aspetti soggettivi del reato.
2. La recidiva reiterata: Rappresenta un elemento soggettivo di forte disvalore, poiché qualifica il reo come un soggetto che, nonostante le precedenti condanne, ha continuato a commettere reati. La plurima ricaduta in condotte penalmente sanzionate è un indicatore di una maggiore pericolosità sociale e di una spiccata capacità a delinquere.
Di conseguenza, il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche non fa altro che tradurre in legge una valutazione ponderata: la gravità della persistenza nel crimine, attestata dalla recidiva reiterata, non può essere superata da circostanze attenuanti non specifiche.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per la ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
* La condanna al pagamento delle spese processuali.
* Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
Questa pronuncia consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il trattamento sanzionatorio più severo per chi dimostra una persistente inclinazione al delitto è una scelta legittima del legislatore, non censurabile sotto il profilo della costituzionalità.
Un giudice può far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata?
No, secondo questa ordinanza e la giurisprudenza consolidata, l’art. 99, comma quarto, del codice penale vieta espressamente che le attenuanti generiche possano essere considerate prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.
Perché esiste questo divieto di prevalenza?
La Corte di Cassazione spiega che il divieto non è irragionevole. La recidiva reiterata indica una persistenza nel commettere reati che il legislatore ha ritenuto più grave rispetto alle circostanze comuni che possono dar luogo alle attenuanti generiche. La norma mira a valorizzare la componente soggettiva di chi ricade ripetutamente nel crimine.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come accaduto nel caso di specie con una condanna al pagamento di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21378 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21378 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 13/09/1999
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono
consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche malgrado la sentenza
impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata, ove, tra
l’altro, sono stati valorizzati i precedenti penali dell’imputata per analoghi fatti, commessi con uso di violenza alla persona, e la dichiarazione dell’imputata come
persona socialmente pericolosa, già destinataria di misure di sicurezza personali);
rilevato che l’applicazione della recidiva non è stata dedotta con i motivi di
appello, così che la ricorrente non può dolersene in questa sede;
considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che è
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. perì., trattandosi di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, in quanto riferita ad un’attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 – 01);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna – i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
Il Consigliere estensore