Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18567 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18567 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a UDINE il 15/05/1991
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha
Rilevato confermato la condanna del COGNOME per una serie di delitti di furto,
rideterminando solo il trattamento sanzionatorio per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che, con l’unico motivo proposto, l’imputato deduce vizio di
motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata e all’aumento disposto a titolo di continuazione;
quanto alla recidiva, che, a differenza di quanto assunto dal
Rilevato, ricorrente, la decisione impugnata ha congruamente argomentato circa i
presupposti applicativi della stessa, ponendo in rilievo (§ 3.3.) come, per stessa ammissione dell’imputato, questi viva dei proventi dell’attività delittuosa e che, nel periodo tra il 2009 e il 2019, ha commesso un numero elevatissimo di furti, risultanti dal casellario giudiziario, espressivi della sua pericolosità sociale e della propensione a delinquere;
Considerato, con riguardo all’aumento a titolo di continuazione, che le censure risultano aspecifiche e che, peraltro, sono manifestamente infondate poiché, a fronte della recidiva reiterata, l’aumento di pena doveva essere effettuato, ai sensi dell’art. 81, ultimo comma, cod. pen., necessariamente nella misura di un terzo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025