Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9747 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9747 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe in data 15/5/2025 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna emessa, in esito a giudizio abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale di Asti in data 17/10/2024 nei confronti di NOME COGNOME e ritenuta, quanto ai capi 1, 3, 5, 7 e 9,un’unica fattispecie di reato da riqualificar nella detenzione cui agli artt. 10 e 14 legge n. 110 del 1975 e, ritenuta la continuazione tra tutti i residui reati ed applicata la diminuzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di giustizia.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, affidato a due articolati motivi, qui di seguito riassunti negli stretti limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.1. Con il primo motivo si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale quanto alla riconosciuta recidiva reiterata ed infraquinquennale. La difesa, attraverso un duplice rilievo, lamenta il riconoscimento della recidiva aggravata in luogo di quella semplice, fondato sull’erronea lettura del casellario giudiziale.
2.1.1. Sotto un primo profilo, volto ad escludere la recidiva reiterata, si eccepisce che le condanne sub 1 (Corte d’appello di Torino irrevocabile il 28/6/2011) e sub 3 (Corte d’appello di Torino irrevocabile 20/10/2018) del casellario giudiziale vanno considerate un’unica condanna in virtù della riconosciuta continuazione tra i fatti ai quali si riferiscono, come risult nell’annotazione trascritta a margine della condanna sub 3.
2.1.2. Sotto altro profilo, volto ad escludere la recidiva infraquinquennale, si rileva che le condanne sub 3 (Corte d’appello di Torino irrevocabile 20/10/2018) e sub 5 (Corte d’appello di Torino irrevocabile il 31/1/2023) sono divenute irrevocabili dopo le ricettazioni per cui vi è condanna, le quali sono state soltanto accertate il 4/5/2023 (data del ritrovamento delle armi) mentre, ignorandosi la data della loro effettiva consumazione come stabilito dal giudice di prime cure, per il principio del favor rei già applicato dal Giudice di prime cure devono ritenersi consumate “non prima di una data successiva a quella dell’ultimo reato presupposto, avvenuto il 17/11/2016” (pag. 10 sentenza di I grado), donde il venir meno anche della recidiva infraquinquennale.
Si contesta, altresì, l’erroneità del rilievo della Corte d’appello che, ne rigettare entrambe le doglianze, ha valorizzato la circostanza che “COGNOME riportava un’ulteriore condanna per porto d’armi in data 1/3/2012″ (sub 2 Tribunale monocratico di Asti irrevocabile il 6/3/2013: euro 150 di ammenda), vertendosi in ipotesi contravvenzionale (art. 4 legge n. 110 del 1975), come tale estranea all’istituto della recidiva disciplinato dall’art. 99 cod. pen., come riformat dalla legge n. 251 del 2005.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale quanto alle contestazioni delle ricettazioni delle armi (capi 2, 6, 8 e 10), da considerarsi reato unico, con conseguente richiesta di annullamento senza rinvio del punto dell’impugnata sentenza relativo alla riconosciuta continuazione dei reati ex art. 648 cod. pen., con eliminazione dei relativi aumenti di pena operati ex art. 81 cpv. cod. pen.
Si richiama a tal fine la sentenza di I grado che ha ritenuto plausibile la versione sostenuta dal prevenuto, secondo la quale le armi sarebbero state “ricevute dall’imputato tutte assieme, circostanza che trova conferma nel fatto che le medesime fossero tutte detenute nello stesso luogo e confezionate con le medesime modalità”, con conseguente loro riconosciuta consumazione non prima di una data successiva a quella dell’ultimo reato presupposto, avvenuto il 17/11/2016 (pag. 10 sent. I grado). La Corte d’appello, seppure incidenter tantum, ha condiviso tale ricostruzione, laddove afferma che “quanto alle armi esiste la certezza che pervenivano al COGNOME in epoca successiva all’ultimo reato presupposto, ovvero, dopo il 17/11/2016″ (pag. 8 sent. II grado). Pertanto, se le armi di cui all’imputazione sono state rinvenute tutte assieme, il reato di ricettazione è da considerarsi unico, con la conseguenza che i giudici di merito hanno errato nel ritenere invece che la ricezione di ogni singola arma integrasse un autonomo reato e nell’infliggere per ciascuna arma un aumento di pena in continuazione.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla seconda parte del primo motivo di ricorso relativa alla circostanza aggravante della recidiva, mentre va dichiarato inammissibile nel resto, con conseguente dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità del ricorrente.
Con riguardo al primo rilievo contenuto nel primo motivo di ricorso, volto ad escludere la recidiva reiterata perché le condanne sub 1 e sub 3 del casellario giudiziale andrebbero considerate un’unica condanna in virtù della riconosciuta continuazione tra i fatti ai quali si riferiscono (v. supra § 2.1.1. del ritenuto in fatto), la Corte territoriale – disattendendo in parte qua in modo puntuale e congruo il corrispondente motivo di gravame, con argomentazioni giuridicamente corrette e, pertanto, sul punto esenti dai denunciati vizi – afferma la compatibilità fra la recidiva e la continuazione spiegando esattamente che si tratta “di due istituti differenti tra loro non incompatibili sicché non può che essere disattesa la richiesta della difesa appellante di ritenere come un’unica pronuncia le sentenz sub 1 e 3 del casellario” (pag. 9 sent. H grado).
Richiamando testualmente Sez. 2, n. 49092 del 26/10/2018, la Corte territoriale rammenta che la continuazione è destinata “a riconoscere il minore
disvalore della progressione criminosa che si esprime in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; mentre la recidiva è funzionale a consentire la valorizzazione, nella determinazione della sanzione, della oggettiva crescente pericolosità attribuibile all’agente che reitera condotte penalmente rilevanti”. È pertanto “corretta la contestazione di recidiva reiterata infraquinquennale, che non può essere esclusa” (ibidem).
2.1. Con tali puntuali motivazioni non si confronta il ricorrente, cosicché la doglianza, sul punto, è certamente aspecifica, in quanto è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex multis, Sez. 5, n. 28612 del 4/6/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259425-01; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, COGNOME, Rv. 240109-01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 2306340-01; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693-01).
2.2. La doglianza è anche manifestamente infondata giacché la sentenza impugnata, sul punto, applica correttamente l’indirizzo di questa Corte – cui il Collegio intende dare continuità – secondo cui non c’è alcuna incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, potendo quest’ultima essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato (cfr. Sez. 2, n. 49092 del 26/10/2018, COGNOME, non mass. in motiv. § 6.4; Sez. 4, n. 21043 del 22/3/2018, B., Rv. 272745-01: in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la continuazione; Sez. 2, n. 19477 del 20/4/2016, COGNOME e altro, Rv. 266522-01; Sez. 2, n. 18317 del 22/4/2016, COGNOME e altro, Rv. 266695-01; Sez. 4, n. 49658 del 30/9/2014, COGNOME, Rv. 261169-01; Sez. 5, n. 41881 del 2/7/2013, COGNOME e altro, Rv. 256712-01; Sez. 4, n. 37759 del 21/6/2013, COGNOME, Rv. 25621201; Sez. 6, n. 19541 del 24/11/2011, dep. 2012, COGNOME e altri, Rv. 252847-01; Sez. 1, n. 14937 del 13/3/2008, COGNOME, Rv. 240144-01), con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi gli istituti, in quanto la continuazione non comporta l’ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, COGNOME, in corso di mass.; conf. Sez. 3, n. 54182 del 12/9/2018, COGNOME, Rv. 275296-01; Sez. 2, n. 19477 del 2016, cit.; in senso diff., ma …..,,,,) ,
isolatamente, Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 24925501, secondo cui non vi è compatibilità tra recidiva e continuazione, con la conseguenza che non può tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza passata in giudicato, valutato come più grave e, pertanto, considerato reato base, e quello successivo, oggetto di ulteriore giudizio, in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un’unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo. Tra i due istituti esiste, pertanto, assoluta antitesi, valorizzando la recidiv la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi).
2.2.1. Questa Corte condivide questo orientamento decisamente maggioritario (da ultimo riaffermato da Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, COGNOME, cit.), tanto più che nella medesima direzione siysono autorevolmente espresse a suo tempo anche le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9148 del 17/04/1996, COGNOME, Rv. 205543-01, affermando che non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato-base, se del caso, l’aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (nel caso specifico le Sezioni Unite hanno ritenuto la legittimità della sentenza che aveva riconosciuto l’esistenza della continuazione fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato). Per le Sezioni Unite « recidiva e continuazione rappresentano istituti autonomi, con struttura e finalità diverse, ma nient’affatto inconciliabili tra loro. La prima tende a punir in maniera più incisiva chi, avendo già violato la legge, persiste nel suo atteggiamento criminoso, commettendo un nuovo reato e dimostrando, in tal guisa, un rafforzamento della deliberazione criminosa e una maggiore pericolosità sociale e costituisce, perciò, una circostanza aggravante di carattere soggettivo in quanto inerisce esclusivamente alla persona del colpevole . Il secondo, invece, attiene al trattamento sanzionatorio unitario, cui va sottoposto il reo per vari illeci compresi, sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nell’originario disegno criminoso in ossequio al principio del “favor rei” che deroga a quello del cumulo materiale delle pene ». Tale differenza della ragione dei due istituti e la compatibilità degli stessi viene confortata da un argomento, di carattere sistematico, che non può essere trascurato secondo le Sezioni Unite: «La legislazione penale, invero, negli ultimi decenni, ha subito interessanti modifiche in ordine agli istituti in esame. Da un canto, invero, la recidiva è sta Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ridimensionata, come circostanza aggravante di pena, sino ad attribuire al giudice la facoltà di applicare o meno, il detto aumento; dall’altro, poi , gli ambit applicazione della continuazione sono stati notevolmente estesi. E non è certo un caso che entrambe le modificazioni degli istituti trovino sede nel medesimo contesto normativo, dovendosi, invece, ragionevolmente ritenere che il legislatore abbia inteso privilegiare il principio del “favor rei” (in linea con le attuali tenden sulla funzione rieducativa della pena) in danno di quello del cumulo materiale di questa in funzione retributiva. Un’interpretazione delle norme in esame (artt. 81 e 99 cod. pen.) che voglia essere corretta non può, perciò che constatare una siffatta evoluzione e adeguarsi ad essa, giungendo alla conclusione che, anche ai reati commessi dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, si applica la continuazione congiuntamente o disgiuntamente alla recidiva» (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, cit.).
2.2.2. Pertanto, disattendendosi la porzione del primo motivo di ricorso, va ribadito il principio per cui non sussiste incompatibilità tra l’istituto della reci (art. 99 cod. pen.) e quello della continuazione (art. 81 cpv. cod. pen.), con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l’ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale.
3. Sono invece fondati i restanti rilievi articolati nel primo motivo di ricors volti ad escludere, sotto altro profilo, l’aggravante della recidiva qualificata n duplice assunto: che le condanne sub 3 (Corte d’appello di Torino irrevocabile 20/10/2018) e sub 5 (Corte d’appello di Torino irrevocabile il 31/1/2023) sono divenute irrevocabili dopo le ricettazioni per cui vi è condanna (capi 2, 4, 6, 8 e 10), le quali sono state soltanto “accertate” il 4/5/2023 (data del ritrovamento delle armi), sicché andrebbe esclusa la recidiva reiterata; che la condanna sub 2 (Tribunale monocratico di Asti, irrevocabile il 6/3/2013) riguardando un reato contravvenzionale, va esclusa ai fini della riconosciuta recidiva (infraquinquennale).
Rispetto a tale porzione di motivo di gravame la Corte d’appello non si è espressa compiutamente, essendosi limitata ad affermare – correttamente (v. supra § 2 del considerato in diritto) la compatibilità tra continuazione e recidiva e ad aggiungere – epperò sbagliando – il riferimento ad una ulteriore condanna, divenuta irrevocabile il 06/03/2013 (quindi in ipotesi rilevante agli effetti del recidiva infraquinquennale ma) relativa a reato contravvenzionale, di talché ha confermato la gravata sentenza di condanna di prime cure che, a sua volta, ha ritenuto ed applicato la contestata recidiva reiterata infraquinquennale sulla base
di un’erronea applicazione della legge penale sostanziale.
3.1. Certamente erroneo, in diritto, è il rilievo della Corte d’appello piemontese laddove, a supporto della riconosciuta recidiva qualificata, afferma che “COGNOME riportava un’ulteriore condanna per porto d’armi in data 1/3/2012″ (pag. 9 sent. 11 grado): come si evince dal casellario giudiziale in atti, a detta condanna sub 2 (Tribunale monocratico di Asti, irrevocabile il 6/3/2013) è conseguita la condanna ad euro 150 di ammenda, giacché ha riguardato un reato contravvenzionale (art. 4 legge n. 110 del 1975), come tale del tutto estranea agli effetti dell’istituto della recidiva disciplinato dall’art. 99 cod. pen., come riforma dalla legge n. 251 del 2005.
3.2. Ancora, e più in generale, la Corte territoriale, benché espressamente investita della questione dell’aggravante della recidiva qualificata col quarto motivo di appello (“…al momento della commissione delle ricettazioni di fine 2016 il prevenuto sarebbe stato gravato da un solo precedente, motivo per cui in relazione alle ricettazioni all’imputato avrebbero dovuto contestare la sola recidiva semplice”: così sintetizzato a pag. 6 sent. II grado), replicata nel primo motivo di ricorso per cassazione, non ha offerto alcuna risposta alla doglianza difensiva che, prendendo spunto da un passaggio contenuto nella sentenza di prime cure in risposta all’eccezione (a sua volta rigettata) di prescrizione, sollecitava il Giudice d’appello a “retrodatare” la data delle contestate ricettazioni (capi 2, 4, 6, 8 e 10) al 17/11/2016 agli effetti del riconoscimento della (sola) recidiva semplice (in luogo di quella reiterata infraquinquennale).
Peraltro, rileva questa Corte come la data del 17/11/2016 sia stata erroneamente tenuta in considerazione dal Tribunale di Asti perché, a ben vedere, l’ultimo reato-presupposto è stato denunciato il 5/11/2017 (capo 8), pertanto a tale diversa data si dovrebbe semmai fare riferimento – in tesi difensiva – agli effetti dell’art. 99 cod. pen.
3.3. Poiché il tema della sussistenza o meno della recidiva aggravata (reiterata ed infraquinquennale) è stato, per una parte, erroneamente affrontato, per altra parte, completamente eluso dalla Corte territoriale, e preso atto che – nella specie – il Tribunale, con statuizione confermata in appello, ha ritenuto più grave il delitto di ricettazione di cui al capo 4 (pag. 11) e su quello ha operato l’aumento per la recidiva, sul punto va disposto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza a diversa Sezione della Corte d’appello di Torino affinché, libera nell’esito, ricostruisca la corretta sequenza di condanne irrevocabili per delitto non colposo rilevanti agli effetti dell’art. 99, comma quarto, cod. pen. e, sulla base di essa, avuto riguardo alla data dell’ultimo reato presupposto (5/11/2017: capo 8), verifichi compiutamente il riconoscimento e l’applicabilità della recidiva reiterata ed infraquinquennale, come contestata in calce alle imputazioni.
3.3.1. A tal fine la Corte d’appello, in sede di rinvio, terrà in debito conto che:
la contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale in calce a più imputazioni – come contestata nella specie dal Pubblico Ministero – impone di ritenerla riferita a ciascuna di esse, salvo che si tratti di reati di diversa ind ovvero commessi in date diverse (Sez. 2, n. 22966 del 09/03/2021, NOME, Rv. 281456-01; conf. Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, COGNOME e altro, Rv. 265782-01; v. già Sez. 5, n. 2588 del 1974, Rv. 126591-01);
ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come dies a quo non già la data di commissione dell’ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo GLYPH reato GLYPH presupposto» GLYPH (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, COGNOME, Rv. 281860-01; Sez. 6, n. 15441 del 17/03/2016, COGNOME, Rv. 266547; Sez. 4, n. 21557 del 05/05/2021, RAGIONE_SOCIALE, non mass.; Sez. 2, n. 32785 del 13/7/2021, NOME, Rv. 281860-01);
in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878-01; conf. Sez. 3, n. 28969 del 25/06/2025, Gallesio, non mass. in motiv.);
3.3.2. Breve: la recidiva reiterata infraquinquennale potrà essere correttamente ritenuta ed applicata se, ove ritenuta accoglibile la prospettazione difensiva agli effetti dell’art. 99 cod. pen., alla data del 5/11/2017 (e non a quella del 17/11/2016), almeno due sentenze di condanna per delitto non colposo fossero divenute già irrevocabili a carico del ricorrente.
Il secondo motivo di ricorso non è consentito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), perché svolge una deduzione inedita che non è stata devoluta con il gravame e non riguardante questione rilevabile d’ufficio, e in ogni caso è manifestamente infondato.
4.1. Invero, dall’incontestata sintesi dei motivi di impugnazione (sull’obbligo di contestare -a pena di inammissibilità – tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello si vedano, ex multis: Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, non mass; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 33415 dell9/05/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066-01), risulta che la difesa – per quel che qui rileva – col primo motivo avesse chiesto
“assolversi l’imputato dalle imputazioni di ricettazione perché il fatto non costituisce reato” e col secondo avesse richiesto “il riconoscimento della continuazione con i reati già giudicati con sentenza n. 363 del 12 ottobre 2023” (v. pagg. 5-6 sent. II grado).
Di contro, la censura sottoposta per la prima volta a questa Corte lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione della legge penale quanto alla ricettazione delle armi (per i quali il giudice di prime cure – con statuizione di condanna confermata in appello – ha applicato l’aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, per ciascuno dei capi 2, 6, 8 e 10: v. pag. 11 sent. I grado) è preclusa in questa sede in quanto ha ad oggetto una doglianza – nella specie, la mancata qualificazione come reato unico – che non era stata dedotta con i motivi di appello e non essendo rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il che costituisce in parte qua causa di inammissibilità (originaria) dell’impugnazione in base all’orientamento costante di questa Corte (così già Sez. U, ord. n. 15 del 30/6/1999, Piepoli, Rv. 213981-01).
Deve ribadirsi che è sistematicamente non consentito, ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dedurre violazioni di legge che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, ex multis, Sez. 1, n. 33146 del 20/06/2025, COGNOME, non mass. in motiv. § 2.3; Sez. F., n. 28369 del 31/7/2025, COGNOME e altro, non mass., in motiv. § 1.1; Sez. 3, n. 9131 del 14/1/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/1/2017, COGNOME e altro, Rv. 269632-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577-01; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01), salvo che la proposizione delle questioni non sollevate prima non costituisca l’effetto della diretta controdeduzione agli argomenti nuovi enunciati cioè “a sorpresa” dal giudice dell’impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l’assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, tali questioni rientrino tra quelle non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come tali oggetto di ammissibile delibazione dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852-01); situazioni che, all’evidenza, non vengono in rilievo nel caso in esame.
Come pure si è spiegato, i motivi di ricorso con i quali vengono sollevate questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado non sono proponibili in sede di
legittimità per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodo dall’impugnazione (vedi già Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 25348 del 14/5/2025, COGNOME, non mass.): difatti, se si riconoscesse la possibilità di estendere il sindacato della Corte di cassazione anche a vizi della motivazione non dedotti in appello il giudice di legittimità sarebbe anche indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice di merito di secondo grado; dall’altro canto, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza impugnata, avuto riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione (cfr. Sez. 1, n. 32132 del 12/06/2025, COGNOME e altri, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 29842 del 3/6/2025, COGNOME, in motiv.; Sez. 5, n. 28618 del 13/06/2025, COGNOME, in motiv. § 3.1; Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306-01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 27990301; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062-01, in motiv.; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, COGNOME., Rv. 271869; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368-01).
La difesa, d’altra parte, è perfettamente consapevole di aver proposto per la prima volta innanzi a questa Corte il suddetto motivo, tant’è che evoca impropriamente – il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 8654 del 23/11/2022, Gaio, Rv. 284430-01 (fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione con la quale l’imputato era stato condannato per i delitti di cui all’art. 635, comma primo, e 612 cod. pen., con aumento di pena ex art. 81 cod. pen., sebbene il delitto di minaccia dovesse ritenersi assorbito, ai sensi dell’art. 84 cod. pen., da quello di danneggiamento in ragione della contestualità delle rispettive azioni integrative, rilevabile già dall’imputazione): dictum, tuttavia, qui del tutto inconferente perché non affiora alcuna ipotesi di vizio di violazione di legge rilevabile d’ufficio da ricollegare – come in quel precedente (impropriamente) evocato – ad un’ipotesi di reato complesso ex art. 84 cod. pen., come tale insuscettibile di determinare aumenti di pena in continuazione.
4.2. Il motivo di ricorso è in ogni caso manifestamente infondato.
La tesi difensiva che invoca l’unicità del reato di ricettazione – in luogo delle distinte condanne di cui ai capi 2, 6, 8 e 10, unificati ex art. 81 cpv. cod. pen. sarebbe in astratto condivisibile solo qualora il prevenuto avesse ricevuto una pluralità di beni (nella specie armi) aventi la medesima provenienza furtiva ovvero una pluralità di cose facenti parte, persa la loro singola autonomia, di un unico
bene non altrimenti scomponibile se non perdendo la propria identità (arg. Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270522-01: fattispecie relativa a ricezione di moduli di assegni in bianco provenienti dal medesimo “carnet”). Viceversa, qualora – come risulta nella vicenda al vaglio sulla base della lettura combinata della sentenza di appello e di quella di primo grado (cd. “doppia conforme”) – la condotta illecita si riferisca a beni che abbiano una propria autonomia e siano di diversa provenienza furtiva, come correttamente già evidenziato dal giudice di prime cure (pag. 10 sentenza di primo grado), deve ritenersi che i reati di ricettazione commessi (capi 2, 4, 6, 8 e 10) siano tanti quanti sono i beni ricevuti, in continuità con quanto statuito da Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, dep. 2020, Alì Agengo, Rv. 278514-01, secondo cui «in tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il sol fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona» (circostanza, quest’ultima, peraltro smentita dal primo giudice, che ha ritenuto “la spiegazione fornita dall’imputato del tutto carente in quanto non circostanziata con riguardo alle specifiche circostanze della ricezione ed all’identità della persona che gli avrebbe consegnato le armi”: pag. 9 sentenza di primo grado). In tale caso, infatti, la pluralità di beni determina una pluralità d eventi giuridici e, quindi, di reati e non può essere esclusa dal solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dallo stesso venditore (cfr. sostanzialmente Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso ed altri, Rv. 213449-01). Né può ritenersi invocabile il principio affermato da Sez. 6, n. 29677 del 22/10/2020, Rv. 279692-01, perché è stato enunciato in una fattispecie di ricettazione in cui l’imputato era stato trovato in possesso di una sola arma da guerra modificata, oggetto di più delitti presupposto (porto e detenzione illegale di armi; alterazione di armi). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Peraltro, appare dirimente la circostanza che – nella specie – si trattasse di armi ricettate, come tali soggette ad una specifica disciplina giuridica che le rendono, ciascuna, identificabili quanto alla provenienza ed all’appartenenza, e che fossero provento di distinti furti in abitazione patiti da distinti soggetti passi (come indicati, rispettivamente, ai capi 2, 4, 6, 8 e 10).
Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla circostanza aggravante della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino e con contestuale dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così è deciso in Roma, il 20 gennaio 2026
Il Consigliere estengore
Il Presidente