Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41419 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Pescia (Pt) il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Monsummano Terme (Pt) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 3553 della Corte di appello di Firenze del 7 ottobre 2022;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto COGNOME NOME e la dichiarazione di inammissibilità per il resto dei ricorsi lette, altresì, le conclusioni scritte depositata, nell’interesse di entrambi i r dall’AVV_NOTAIO, del foro di Pistoia, con le quali si è insistito l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza pronunziata in data 7 ottobre 2022 ha parzialmente riformato la sentenza con la quale, il precedente 11 marzo 2021 il Gup del Tribunale di Pistoia, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili dei reati loro ascritti, aventii ad oggetto la violazione dell’art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 per avere, in concorso fra loro e con più azioni eseguite nella realizzazione di un unico disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto e le imposte sui redditi, indicato nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 elementi passivi di reddito documentati con fatture passive relative ad operazioni fittizie e la violazione dell’art. 10 del medesimo dlgs n. 74 del 2000 per avere, sempre allo scopo di evadere le imposte, occultato o distrutto le scritture contabili delle quali è necessaria la conservazione; in relazione ai reati de quibus il Gup pistoiese aveva irrogato, tenuto conto della diminuente per la scelta del rito, a carico di COGNOME NOME la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed a carico di COGNOME NOME quella di anni 1 e mesi 10 di reclusione, oltre accessori.
La Corte territoriale toscana, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, ha ritenuto non sussistere gli elementi in ordine alla responsabilità dei due imputati quanto al reato di distruzione od occultamento delle scritture contabili obbligatorie, assolvendoli, pertanto, quanto a tale imputazione appunto per la insussistenza del fatto, provvedendo, altresì, confermate le restanti statuizioni, a rideterminare la pena a carico di COGNOME NOME in anni 2 e mesi 2 di reclusione e a carico di COGNOME NOME in anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, salvo il resto.
Avverso tale statuizione hanno interposto ricorso per cassazione i due imputati, affidando le proprie lagnanze, in parte coincidenti, a due distinti atti redatti, tuttavia, dal medesimo avvocato difensore.
COGNOME NOME ha affidato le proprie censure a tre motivi di impugnazione; il primo motivo di doglianza attiene alla omessa valutazione da parte dei giudici del merito di una serie di elementi istruttori forniti dall difesa del ricorrente e che dimostrerebbero, quanto meno con riferimento a talune delle operazioni documentate con le fatture di cui al capo di imputazione, la effettività delle operazioni sottostanti.
Si fa, infatti, riferimento, a talune fatture emesse nei confronti della ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE“, della quale il COGNOME NOME era il titolare, da parte di taluni fornitori di essa, nella specie la ditta “RAGIONE_SOCIALE” di COGNOME NOME e la ditta “RAGIONE_SOCIALE” di COGNOME NOME per dimostrare che le stesse non erano riconducibili ad operazioni inesistenti ma attestavano effettivi elementi passivi di reddito della ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE“.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, che, quanto meno limitatamente a tali operazioni, si precisasse che, non essendo esse riferite ad operazioni inesistenti, per le stesse l’imputato doveva essere mandato assolto e che, conseguentemente, la pena a lui inflitta doveva essere rideterminata in mellus.
Con il secondo motivo di impugnazione è stata censurata la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui, secondo l’avviso del ricorrente, assenza di motivazione, sono state negate al ricorrente le circostanze attenuanti generiche.
Infine, il terzo motivo di ricorso attiene alla dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato contestato sub 1) del capo di imputazione e conseguentemente alla riduzione della pena da infliggere al prevenuto.
Come detto COGNOME NOME ha interposto altro, autonomo, ricorso articolato attraverso 6 motivi di impugnazione; il primo di essi è riferito ad un allegato vizio di motivazione e di travisamento della prova per avere la Corte distrettuale di Firenze disatteso il motivo di gravame con il quale era stata contestata, sostenendone la mancata corrispondenza a quanto risultante dagli atti, la affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo la quale uno delle ragioni di sospetto della fittizietà delle operazioni documentate con le fatture indicate nel capo di imputazione era la circostanza che essere COGNOMEro materialmente redatte con un’identica modulistica.
Il successivo motivo era attinente alla mancanza di motivazione in ordine alle doglianze formulate in sede di gravame in relazione alla effettività dei rapporti commerciali intercorsi fra la “RAGIONE_SOCIALE” e la ditta “RAGIONE_SOCIALE” di RAGIONE_SOCIALE NOME, impresa emittente talune della fatture indicate nel capo di imputazione.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si è lagnato del fatto che non COGNOMEro stati esaminati i motivi nuovi di gravame da lui formulati in
ordine alla attribuzione a suo carico della recidiva, la quale era stata motivata sulla sola base della esistenza di un precedente penale a suo nome.
Il successivo quarto motivo di impugnazione, intimamente collegato al primo, è riferito all’omesso esame del motivo di gravame riguardante l’entità dell’aumento di pena derivante dalla ritenuta recidiva.
Passando al quinto motivo di impugnazione si rileva che lo stesso ha ad oggetto l’omesso esame del motivo di gravame riguardante l’avvenuto aumento della pena derivante dalla ritenuta recidiva, determinato dal giudice di primo grado nella misura della metà della pena base, laddove la tipologia di recidiva ritenuta avrebbe, al massimo, consentito un aumento rispetto alla pena base nella misura di un terzo di essa.
Con il sesto motivo di ricorso è stata lamentata la immotivata entità dell’aumento di pena applicato al ricorrente per effetto della ritenuta continuazione fra i diversi reati a lui contestati.
Con un successivo atto del 7 marzo 2024 la difesa di COGNOME NOME ha integrato i motivi di impugnazione precedentemente presentati con altri due motivi nuovi volti a meglio argomentare il fatto che, quanto meno con riferimento alle fatture emesse da “RAGIONE_SOCIALE” di COGNOME NOME e da “RAGIONE_SOCIALE” di COGNOME NOME, non ci si trovava al cospetto di fatture emesse per operazioni inesistenti, ma di documentazione avente ad oggetto reali rapporti commerciali intercorso fra tali imprese e la “NOME“.
Infine, in data 2 luglio 2024 i due ricorrenti, preso atto delle conclusioni rassegnate con la propria requisitoria scritta dal AVV_NOTAIO generale presso la Corte di cassazione, hanno provveduto a replicare ad esse ed a concludere a loro volta, insistendo per l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dei due ricorsi proposti, mentre quello di COGNOME NOME è inammissibile, quello di COGNOME NOME è, sia pure solo in parte, fondato, con le derivanti conseguenze di seguito indicate.
Quanto alla prima delle impugnazioni in esame osserva il Collegio che gli argomenti spese dal ricorrente – relativi alle fatture indicate sub 1) del po di imputazione per ciò che attiene alle fatture emesse da “RAGIONE_SOCIALE” e sub 3) del capo di imputazione per ciò che attiene alle fatture emesse da “RAGIONE_SOCIALE” – attengono, quanto alle prime, alla lamentata mancata valutazione delle
dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME NOME, volte a dimostrare la effettività dei rapporti commerciali documentati con le fatture di cui al capo di imputazione, in relazione alle quali si osserva in sentenza che le stesse sarebbero smentite da quanto sostenuto dai titolari delle ditte che avrebbero emesso le fatture, senza che sia stata considerata la circostanza che, per ciò che attiene a COGNOME NOME, titolare della “RAGIONE_SOCIALE“, questo mai ha reso dichiarazioni nel corso del procedimento, e, quanto alle seconde, al fatto che, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, la “RAGIONE_SOCIALE” sarebbe una impresa regolarmente operante sul mercato.
Si tratta di doglianze prive di pregio; il ricorrente, infatti, trascura d tutto di considerare – al di là della circostanza che non emerge dagli atti i fatto che i motivi di gravame da lui presentati di fronte alla Corte di appello riguardassero specificamente le fatture apparentemente emesse da “RAGIONE_SOCIALE” e da “RAGIONE_SOCIALE“, fattore che ha legittimamente esentato la Corte territoriale in sede di giudizio di appello, da un’I puntiglioso esame, fra l moltissime fatture passive indicate dagli imputati nelle loro dichiarazioni fiscali, proprio di quelle emesse dalle due citate imprese – che i dati evidenziati dai giudici del merito come sintomatici della falsità delle fatture de quibus sono molteplici e ciascuno di essi è dotato di una rilevante valenza indiziaria, tale da giustificare sotto il profilo della congruità logi l’affermazione inerente alla fittizietà delle operazioni commerciali con esse documentate.
Per converso la mancata puntuale contestazione di ciascuna di tali ragioni relega nell’ambito della genericità, e, pertanto, della inammissibilità i motivo di impugnazione ora evidenziato, atteso che con questo è criticato, per due delle annualità di imposta interessate dalla complessiva imputazione, solo uno dei fattori indizianti presi in esame in sede di merito.
Passando alla successiva censura contenuta nel ricorso di COGNOME NOME, riferita all’avvenuta conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto il prevenuto non meritevole delle circostanze attenuanti generiche, va segnalato, onde dimostrare la inammissibilità della lagnanza, che, laddove il giudice del merito ritenga di non dovere riconoscere il beneficio in questione è sufficiente, stante la ampia discrezionalità che lo stesso ha in tema, che egli esponga le ragioni per le quali egli è giunto a tale approdo decisionale (nel caso di specie, si tratta dell’avvenuta ripetizione delle condotte delittuose, esemplarmente indicativa del profondo radicamento del dolo in capo all’agente), fornendo una plausibile ragione per la quale egli ha
disatteso gli argomenti che, invece, erano stati formulati dall’interessato in relazione alla loro riconoscibilità (cosa che quanto alla fattispecie, il giudice de merito ha fatto evidenziando che, in contrasto con quanto sostenuto in sede di gravame, l’apporto che COGNOME NOME aveva fornito in sede concorsuale alla perpetrazione del reato non era stato affatto secondario, posto che, in assenza del suo contributo, il reato non sarebbe stato realizzabile).
Deve, pertanto, concludersi che, sul punto la motivazione della sentenza impugnata è congrua ed esauriente.
In relazione al terzo motivo di ricorso, afferente alla ritenuta prescrizione del reato di cui al n. 1) del capo di imputazione, cioè la falsa dichiarazione dei redditi riguardante l’anno di imposta 2012, si osserva che si tratta di motivo anch’esso assolutamente privo di fondatezza; posto, infatti, che il reato è stato realizzato in data 20 settembre 2013 il termine .1.44.St prescrizionale dello stesso, per come riconosciuto anchéyricorrente, andava collocato, stante il peculiare regime di calcolo della prescrizione di alcuni dei reati tributari stabilito dall’art. 17, comma 1-bis, del dlgs n. 74 del 2000, alla data del 20 settembre 2023; essendo intervenuta la sentenza della Corte di appello di Firenze già in data 7 ottobre 2022, al momento della pronunzia di essa neppure la più remota nel tempo fra le violazioni tributarie ascritte al ricorrente ora in esame poteva essere ritenuta estinta per prescrizione.
La inammissibilità dei precedenti motivi di ricorso proposti dall’imputato, avendo impedito la costituzione di un valido rapporto processuale in relazione ad essi, rege irrilevante ai fini della prescrizione degli illeciti contestat tempo trascorso successivamente alla pronunzia della sentenza di appello.
Passando, a questo punto, all’esame del ricorso di COGNOME NOME, deve, diversamente da quanto fino ad ora rilevato, concludersi che il ricorso da questo formulato è in parte fondato.
Non però per ciò che attiene al primo dei motivi di impugnazione; ora al di là di ogni valutazione (che peraltro parrebbe riguardare più che un aspetto di legittimità della sentenza impugnata un suo profilo di merito, essendo riferito ad un apprezzamento “materiale ” di un elemento di prova) in ordine alla congruità dell’affermazione (contestata nella sua rispondenza al vero) contenuta nella sentenza impugnata in relazione alla singolare circostanza che le fatture che si assumono essere relative ad operazioni esistenti apparirebbero, pur nella molteplicità dei soggetti che ne sarebbero gli emittenti, caratterizzate da una identità “grafica”, la quale costituirebbe, a
onta della già ricordata varietà delle fonti apparenti, un rilevante indizio, secondo i giudici del merito, della unicità della loro reale origine, elemento questo evidentemente deponente per la non genuinità delle fatture in esame si rileva, come già dianzi segnalato, che gli indici valorizzati dalla Corte di Firenze al fine di confermare il giudizio già espresso in sede di processo di primo grado attorno alla fittizietà della operazioni documentate con le fatture di cui al capo di imputazione, sono ben più numerosi della mera identità “grafica” dei documenti in questione, di tal che la doglianza che contesti uno solo dei profili segnalati in sentenza come indicativi di un, fatto e trascuri di contestare gli altri – sebbene questi, pur considerati senza tenere conto di quello posto in discussione, costituiscano elementi gravi, precisi e concordanti, deponenti nel senso della colpevolezza del soggetto di cui si tratta – si palesa in sostanza generica e, pertanto, inammissibile.
Quanto al secondo motivo di doglianza, specificamente riferito alla ritenuta falsità delle fatture emesse dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, il cui contenuto appare sovrapponibile a quello che, sul punto, ha formato oggetto del primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, è sufficiente rimandare alle argomentazioni riferite a quello onde dimostrare che la doglianza ora formulata dal coimputato è, egualmente, inammissibile; la circostanza che il COGNOME non sia stato sentito nel corso delle indagini preliminari e non abbia disconosciuto a documenti apparentemente da lui emessi non priva di concludenza gli altri, numerosi, elementi sulla base dei quali i giudici del merito hanno ritenuto che anche le fatture a nome di quello COGNOMEro relative ad operazioni commerciali mai avvenute.
Fondato è, viceversa, il motivo di ricorso inerente alla avvenuta conferma della circostanza aggravante della recidiva in danno dell’attuale ricorrente; invero, sebbene debba riconoscersi la bontà, sul piano astratto, della affermazione contenuta nella sentenza di gravame, secondo la quale, nella ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia ritenuto sussistere la predetta circostanza ma non abbia motivato le ragioni di tale sua convinzione, una siffatta lacuna motivazionale può essere legittimamente colmata dal giudice del gravame, deve, parimenti, rilevarsi che, non diversamente da quanto si sarebbe dovuto fare in primo grado, una statuizione di questa portata deve essere anche sorretta da una adeguata motivazione.
Nel caso ora in esame la Corte distrettuale, che pure ha riconosciuto la carenza sul punto della motivazione della sentenza sottoposta al suo scrutinio, si è limitata a registrare il fatto che a carico del COGNOME COGNOME
un precedente penale, segnalando altresì la circostanza, desunta dai titoli dei reati allora contestati (artt, 474 e 648 cod. pen.), che tale pregiudizio er relativo ad una condotta delittuosa commessa “nell’esercizio di attività di impresa”.
Ma, come questa Corte ha in svariate occasioni osservato e come ora si intende confermare, la recidiva penalmente rilevante non è ricavabile dalla mera circostanza che il soggetto del quale viene dichiarata attualmente la penale responsabilità sia gravato da un precedente per un delitto non colposo essendo, invece, necessario che il giudice, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa questa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, valuti non esclusivamente la gravità dei fatti e l’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 marzo 2023, n. 10988, rv NUMERO_DOCUMENTO; Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 luglio 2017, n. 33299, rv NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso ora in esame, invece, la Corte fiorentina non ha neppure indicato quando sia intervenuta la sentenza in funzione della quale essa ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante a carico del prevenuto, né ha segnalato il tempus commissi delicti né ha fornito una qualche ragione per la quale l’avvenuta presenza del precedente penale, al di là del dato storico seccamente inteso, potesse radicare quel giudizio di maggiore allarme sociale che costituisce la ragione per l’aggravamento della pena (oltre che degli altri effetti pregiudizievoli normativamente previsti) derivante dalla ritenuta ricorrenza della aggravante inerente alla persona del reo ora in questione.
Sotto il profilo denunziato ed ora esaminato la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata; la pronunzia ora adottata appare assorbente dei successivi motivi presentati con l’impugnazione principale che, senza dovere esaminare la loro fondatezza o meno (sebbene corra l’obbligo di rilevare che, laddove la recidiva ipoteticamente gravante sul COGNOME sia una recidiva semplice – come parrebbe evincersi dal n. 3 del capo di imputazione contestato – e non una recidiva infraquinquennale – come invece contestato sub 1 e 2 del medesimo capo di imputazione – l’aumento massimo applicabile
per essa alla pena base sarebbe di un terzo e non della metà come, invece, avvenuto nel caso di specie), attengono ai profili sanzionatori.
Questi indubbiamente sono, anche per ciò che attiene all’avvenuto aumento della pena per effetto della continuazione, condizionati dall’essere o meno i reati contestati corredati dall’aggravante ora in discorso, di tal che il loro esame non può essere condotto in assenza della definizione della quaestio inerente la sussistenza o meno della recidiva ed, eventualmente, le caratteristiche di questa.
Non inciso, invece, dalla presente statuizione è l’esame dei due motivi aggiuntivi di impugnazione contenuti nella memoria datata 7 marzo 2024, aventi ad oggetto la motivazione inerente alla sussistenza degli illeciti contestati con riferimento alle fatture apparentemente emesse dalle ditte “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” che, ribadite le ragioni per le quali gli analoghi motivi contenuti nella impugnazione proposta da COGNOME NOME sono stati dichiarati inammissibili, vanno, parimenti dichiarati inammissibili.
Tuttavia, la indubbia avvenuta costituzione del rapporto processuale per quanto attiene alla impugnazione di COGNOME NOME, impone di verificare la perdurante rilevanza delle condotte a lui ascritte sotto il profil degli effetti del tempo su di esse; a tale proposito, deve segnalarsi che ad oggi, le condotte a lui ascritte come commesse, rispettivamente, in data 24 settembre 2014 ed in data 18 settembre 2015, non sono ancora prescritte, mentre caduta sotto la falcidie della prescrizione è la imputazione per la quale il dies commissi delicti è fissato al 20 settembre 2013.
Limitatamente a questa imputazione, pertanto, l’annullamento della sentenza a carico del prevenuto va disposto senza rinvio, stante l’intervenuta estinzione del reato per effetto della maturata prescrizione, non emergendo fattori che possano far ritenere evidente l’esistenza di una più favorevole formula assolutoria.
Tuttavia, non conseguendo tale pronunzia alla riscontrata irrilevanza penale delle condotte in questione, il, solo parziale, proscioglimento di COGNOME NOME non avrà effetti, visto l’art. 578-bis cod. proc. pen., in relazione alla confisca diretta del profitto del reato che deve (diversamente da quella per equivalente che, ove disposta, deve intendersi caducata) rimanere ferma anche in relazione al profitto conseguito per effetto del reato dichiarato prescritto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen., l’affermazione della penale responsabilità del COGNOME NOME, fatta salva la valutazione sulla ricorrenza della aggravante della recidiva e sui suoi eventuali effetti, deve intendersi, a questo punto definitiva.
Conclusivamente: mentre il ricorso di COGNOME NOME va dichiarato inammissibile e lo stesso, visto l’art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, per ciò che riguarda COGNOME NOME, la sentenza impugnata deve essere, invece, annullata senza rinvio con riferimento alla imputazione di cui al n. 1 della rubrica a lui contestata per essere il relativo reato estinto per prescrizione ed annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, con riferimento all’avvenuta conferma della ricorrenza della recidiva e per la rideterminazione della pena.
Nel resto anche il ricorso anche di tale prevenuto va dichiarato inammissibile.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata neri confronti di COGNOME NOME, limitatamente al reato di cui al capo 1), perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione della pena.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore