Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26124 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Custonaci (TP), il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato ad Alcamo (TP), il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 15/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del solo COGNOME, limitatamente all’aumento per la contestata recidiva, con esclusione della relativa pena e l’inammissibilità del ricorso nel resto; l’inammissibilità del ricorso del COGNOME; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani in composizione monocratica – con cui, per quanto di rilevanza nella presente sede, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati a pena di giustizia per i reati a loro rispettivamente ascritti (capo A: artt. 81, comma secondo, 453 cod. pen., in Alcamo dal 25/03/2015 al maggio 2015; capo B: artt. 81, comma secondo, cod. pen., 73 d.p.r. 309/190, in Castellammare del Golfo, fino al 16/11/2015 per il COGNOME e capo E: artt. 81, comma secondo, 110, 455 cod. pen., in Custonaci ed altrove, sino al 11/05/2015 per il COGNOME) – ritenuta la recidiva contestata al COGNOME, rideterminava la pena nei confronti di quest’ultimo, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
In data 20/11/2023 NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento all’art. 455 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto il ricorrente non mai stato trovato in possesso di banconote falsificate, nulla avendo riferito in ordine al suo coinvolgimento il farmacista di San Vito Lo Capo, né risultando altre persone offese; del tutto inconferenti sono le intercettazioni indicate, né risultano eseguiti sequestri o perizie sulle banconote per accertarne la falsità;
2.2 violazione di legge, in riferimento all’art. 99, comma quarto, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine alla carente motivazione dell’aumento per la contestata recidiva, anche alla luce dei principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità;
2.3 violazione di legge, in riferimento all’art. 62 n. 4 cod. pen., vizio motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto il ricorrente risponde della spendita di sole due banconote falsificate, essendo la circostanza attenuante in esame applicabile a tutte le tipologie di reato commesse per motivi di lucro.
In data 04/11/2023 NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 99 cod. peri. e 522 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., i quanto la recidiva era stata contestata al COGNOME solo in relazione al capo C), da cui egli è stato assolto, essendo evidente come la sentenza sia incorsa nel vizio
di ultrapetizione, non essendo mai stata contestata al ricorrente la recidiva in relazione ai reati per i quali egli è stato condannato;
3.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 453 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto non risulta contestata la lettura alternativa dei dialoghi intercettati svolta dalla difesa, considerato che al ricorrente non sono state contestate le fattispecie di cui ai capi D) ed E), per cui da tali fatti non può trarsi la prova di altro delit senza contare come i dialoghi captati tra il ricorrente ed il COGNOME diano conto del fatto che oggetto degli stessi fosse il commercio di olio e di vernici per auto, attività svolta dal RAGIONE_SOCIALE, che ha anche documentato i rapporti commerciali con il COGNOME, benché la Corte di merito abbia del tutto illogicamente svalutato tali elementi;
3.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 73 d.p.r. 309/1990, 192, comma 2, 533 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla contestazione di cui al capo C), posto che mentre l’imputazione si riferisce ad una cessione di cocaina verificatasi in più episodi, la sentenza impugnata individua la sola condotta del 16/11/2015, in cui, a seguito di perquisizione, venne rinvenuta cocaina unicamente sulla persona del ricorrente, che ne fa uso, e non del COGNOME; peraltro, il COGNOME aveva effettivamente svolto lavori edili per il COGNOME, come già riconosciuto dal primo giudice e come emerge dalle intercettazioni, essendo stata, in ogni caso, sequestrata al COGNOME solo una dose di cocaina coerente con l’uso personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato, quanto all’aumento per la contestata recidiva, dovendo essere dichiarato inammissibile nel resto.
NOME COGNOME era stato condannato dal primo giudice, in riferimento ai capi A) e B) dell’editto accusatorio, ed era stato assolto, invece, dall’imputazione di cui al capo C), in relazione alla quale risultava contestata la recidiva specifica e reiterata, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata.
Ihsede di appello era stato accolta l’impugnazione del pubblico ministero, che aveva chiesto l’applicazione della recidiva anche in riferimento ai reati di cui ai capi A) e B), avendo la Corte di merito osservato che “la recidiva è una circostanza di natura soggettiva inerente alla persona del colpevole e, dunque, si applica indipendentemente dalla sua collocazione nell’ambito di un contestazione per la quale l’imputato sia stato assolto, perché continua ad inerire alla persona del colpevole in relazione ai restanti capi d7accusa per i quali egli ha subito condanna.”
Sul punto il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento secondo il quale “E’ legittima la contestazione della recidiva in calce a più imputazioni, a condizione che i reati siano strettamente collegati tra loro, in quanto commessi in concorso formale o anche in concorso materiale, se realizzati nella stessa data e riconducibili alla stessa indole.” (Sez. 2, n. 38714 del 12/09/2023, P.G. c. Pozzi Gionas, Rv. 285030, che richiama, in motivazione Sez. 3, n. 51070 del 07/06/2017, Ndyiae, Rv. 271880; Sez. 6, n. 5075 del 9/01./2014, Crucitti, Rv. 258046)
La recidiva, infatti, proprio in quanto opera come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, in maniera puntuale e tale da consentire una valutazione di incremento della pericolosità ancorata a specifiche e circostanziate vicende, non potendosi diffondere in maniera osmotica ed ultrattiva, ossia al di là dei limiti di una specifica contestazione dalla quale nel caso in esame, l’imputato era stato mandato assolto.
Peraltro, anche la giurisprudenza che consente la contestazione in riferimento a più imputazioni, con contestazione in calce, ha specificato che tale modalità di contestazione deve intendersi riferita a ciascuna RAGIONE_SOCIALE imputazioni, salvo che si tratti di reati di indole diversa ovvero commessi in date diverse (Sez. 2, n. 22966 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 281456; Sez. 2, n. 56688 del 13/12/2017, Rv. 272146; Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, COGNOME, Rv. 265782).
Pertanto, la sentenza impugnata va annulla senza rinvio, nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente alla recidiva, con esclusione della stessa, ed eliminazione del relativo aumento di pena, come individuato in sentenza di anni due mesi due di reclusione.
Nel resto il ricorso del COGNOME risulta del tutto inammissibile, in quanto il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano del tutto versati in fatto, finalizza ad una ricostruzione alternativa del compendio probatorio, ed non ad una critica dello sviluppo logico-argomentativo della sentenza impugnata.
La Corte di merito ha analiticamente illustrato il compendio intercettivo, individuando le modalità operative del gruppo di soggetti dedito alla spendita di banconote falsificate, a cui apparteneva anche il ricorrente, osservando come il sequestro di solo due banconote apparisse del tutto irrilevante in relazione alla compiuta ricostruzione dei fatti attraverso l’analisi RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, peraltro estremamente chiare quanto al linguaggio utilizzato, non essendo neanche emersi elementi che potessero fornire . una ricostruzione alternativa in merito all’assidua presenza dei coimputati che giravano in auto in diverse province del trapanese per individuare locali commerciali dove spendere le banconote.
Anche in riferimento alla cessione di cocaina al COGNOME, di cui al capo B), la motivazione della sentenza impugnata ha dato compiutamente conto del
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compendio intercettivo registrate sull’utenza del ricorrente e dalle successive attività di perquisizione e sequestro; la sentenza impugnata, inoltre, ha già puntualmente affrontato la questione dedotta dalla difesa in ricorso, ricordando come il delitto di cessione si consuma nel momento del consenso tra acquirente e venditore, indipendentemente dalla materiale consegna della merce e dal pagamento del prezzo, citando giurisprudenza di legittimità sul punto (pagg. 7 9 della sentenza impugnata); nel caso in esame che fosse stato raggiunto l’accordo è stato logicamente dedotto dal contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, attestanti continui rapporti di cessione tra il COGNOME ed il COGNOME, dal sequestro della sostanza presso l’abitazione del COGNOME, del tutto identica a quella rinvenuta sulla sua persona, in una fase in cui, all’evidenza, la materiale traditi° della cocaina al COGNOME non era ancora avvenuta. Ne discende come, sul punto, il ricorso appaia anche meramente reiterativo e privo di confronto con la motivazione della Corte di merito.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto al ricorso di NOME COGNOME.
La motivazione della Corte di merito risulta parimenti adeguata e logica, laddove il ricorso si fonda su prospettazioni del tutto esplorative della difesa, che si limita a contestare, del tutto genericamente, il compendio probatorio.
In tal senso va ricordato come la sentenza impugnata, alla pag. 12, abbia evidenziato come proprio dal contenuto intercettivo emergesse inequivocabilmente la capacità RAGIONE_SOCIALE banconote di trarre in inganno coloro che le ricevevano, come, peraltro, evidenziato anche dal contenuto RAGIONE_SOCIALE denunce citate dalla Corte di merito.
Nel resto, la valutazione dell’incremento di pericolosità del COGNOME è stata effettuata attraverso un’accurata analisi dei suoi molteplici ed allarmanti precedenti; il valore RAGIONE_SOCIALE banconote false e le modalità di spendita RAGIONE_SOCIALE stesse in diversi esercizi commerciali risultano elementi del tutto logicamente valutati per escludere l’invocata circostanza attenuante.
Dall’inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., a condanna di NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente alla recidiva, che esclude, ed elimina il relativo aumento di pena; dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso. Dichiara, altresì, inammissibile il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 12/03/2024