Recidiva: La Condanna Deve Essere Definitiva Prima del Nuovo Reato
La corretta applicazione della recidiva è un cardine del nostro sistema sanzionatorio, poiché incide direttamente sull’entità della pena. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per poter contestare l’aggravante della recidiva, è indispensabile che la condanna per il reato precedente sia divenuta definitiva prima della commissione del nuovo fatto illecito. Vediamo nel dettaglio il caso e le motivazioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Un imputato veniva condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, che, pur concedendo le attenuanti generiche, confermava l’applicazione dell’aggravante della recidiva. L’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso per cassazione, lamentando un unico, ma decisivo, vizio: l’erronea applicazione della legge penale proprio in relazione alla contestata recidiva.
La difesa evidenziava una precisa sequenza temporale:
– L’imputato aveva commesso il nuovo reato in data 3 maggio 2016.
– Tra i suoi precedenti penali, ve n’era uno relativo a un reato commesso il 7 novembre 2011.
– La sentenza di condanna per quel reato del 2011 era però diventata definitiva (passata in giudicato) solo il 2 dicembre 2016.
La data in cui la sentenza precedente è diventata irrevocabile era, quindi, successiva alla data di commissione del nuovo reato. Su questa base, la difesa sosteneva l’illegittimità dell’aumento di pena.
Il Principio di Diritto e la contestazione della Recidiva
Il ricorso si fondava sull’interpretazione dell’art. 99 del Codice Penale, che disciplina la recidiva. La norma presuppone che un soggetto, già condannato in via definitiva, dimostri una maggiore pericolosità sociale commettendo un nuovo reato. Il presupposto logico e giuridico per l’applicazione dell’aggravante è che la precedente condanna abbia già assunto il carattere dell’irrevocabilità al momento della commissione del nuovo fatto.
In altre parole, la legge intende punire più severamente chi, nonostante un ‘avvertimento’ definitivo da parte dello Stato (la condanna passata in giudicato), delinque nuovamente. Se questo avvertimento non è ancora definitivo, il presupposto per l’applicazione della recidiva viene a mancare.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente la tesi difensiva, definendo il ricorso ‘fondato’. I giudici hanno affermato che la Corte territoriale aveva commesso un errore di diritto nel tenere conto, ai fini della recidiva, di una condanna divenuta irrevocabile in data successiva a quella di commissione del reato oggetto del giudizio.
Il principio è chiaro: il giudizio sulla recidiva deve basarsi esclusivamente sulle condanne definitive esistenti al momento del nuovo crimine. La sentenza per il reato del 2011, essendo divenuta definitiva il 2 dicembre 2016, non poteva essere utilizzata per aggravare la pena per un reato commesso il 3 maggio 2016. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha riscontrato il vizio di ‘erronea applicazione della legge penale’, come sostenuto dalla difesa.
Le Conclusioni e l’Impatto della Sentenza
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, ma limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha quindi disposto il rinvio ad un’altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, che dovrà procedere a un nuovo giudizio sul punto, rideterminando la pena senza applicare l’aumento per la recidiva contestata.
Questa decisione rafforza un principio di garanzia per l’imputato, assicurando che l’aumento di pena derivante dalla recidiva sia applicato solo quando ne sussistono rigorosamente tutti i presupposti temporali e giuridici. È un monito per i giudici di merito a verificare con attenzione le date di irrevocabilità delle sentenze precedenti prima di applicare un’aggravante così incisiva sulla libertà personale.
Quando si può applicare l’aggravante della recidiva?
La recidiva può essere applicata solo se la sentenza di condanna per il reato precedente è diventata definitiva e irrevocabile (passata in giudicato) prima della data in cui è stato commesso il nuovo reato.
Cosa succede se un giudice applica la recidiva basandosi su una condanna non ancora definitiva al momento del nuovo reato?
Come stabilito in questa sentenza, si verifica un’erronea applicazione della legge penale. La sentenza può essere annullata dalla Corte di Cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio a un altro giudice per la rideterminazione della pena senza l’aumento per la recidiva.
Qual è il presupposto temporale fondamentale per contestare la recidiva?
Il presupposto temporale fondamentale è che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile prima della commissione del nuovo delitto. Se la condanna diventa definitiva dopo, la recidiva non può essere contestata per quel nuovo reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40356 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE di APPELLO di FIR NZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc: AVV_NOTAIO, che ha chiesto emettersi declaral:)ria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 6 febbraio 2024 la Corte d’Appello di GLYPH nze, in parziale riforma della sentenza emessa il 21 dicembre 2018 dal Trii>, nale d Firenze, concedeva le circostanze attenuanti generiche e ridetlermii iava l pena.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato:, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articola rido u unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in rdazio all’applicazione della contestata recidiva.
Osservava, in particolare che il COGNOME COGNOME gravato da tre pre zeden penali per tre reati, commessi rispettivamente il 7 luglio 2005, I 13 Atobre
2005 e il 7 novembre 2011, che il fatto oggetto del presente roce3so er stato commesso in data 3 maggio 2016 e che la sentenza relativa I reato commesso il 7 novembre 2011 era passata in giudicato il 2 dic mbr; 2016, dunque successivamente alla commissione del reato qui giudicato, c:)sì che non poteva tenersi conto, ai fini giudizio relativo alla contestata rocid dell’ultimo precedente penale gravante sull’imputato, relativo al rea commesso il 7 novembre 2011; ciò in quanto l’applicazione della recidiva presupponeva che la precedente condanna fosse divenuta irrevocabili prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva médesi -na era contestata.
Riteneva pertanto, la difesa che, sotto tale profilo, la sentenka GLYPH pellata fosse affetta dai vizi di inosservanza o erronea applicazione dell’art. 9 pen. e di illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale, in effetti, non avrebbe dovuto tener con to, giudizio relativo all’applicazione della contestata recidiva, dei pre:ede relativo al reato commesso nel 2011, considerato che la . elativa sentenza di condanna è divenuta definitiva il 2 dicembre 2016, i Junque in data successiva a quella (3 maggio 2016) di commissione di:l reato qui giudicato.
In tal senso deve ritenersi sussistente il dedotto vizio di prro applicazione della legge penale, in particolare del disposto di cui all’art. 99 cod. pen.
Per quanto fin qui esposto la sentenza impugnata deve essere ai nullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, sul quale ha rei uenza evidentemente, il giudizio relativo alla contestata recidiva, cOn rir vio nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte dl Ap: ello d Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanziona torio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello Firenze.
Così deciso il 01/10/2024
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