Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4907 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 4907  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOtore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che il 14/11/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabi espresso nei suoi confronti dal Tribunale di cittadino il 13/6/2019 per il reato di truffa conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
A sostegno del ricorso ha dedotto:
2.1. Con i primi due motivi di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivaz ordine alla configurabilità del delitto di truffa: assume il ricorrente che l’assegno cont sarebbe stato consegnato dopo la sottoscrizione dell’atto di vendita e, pertanto, si trattere al più, di artifici e raggiri successivi alla conclusione del contratto e, comunque, d inadempimento civilistico.
2.2. Con il terzo e quarto motivo di impugnazione, COGNOME a violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiv risalendo a sentenza divenuta irrevocabile nel 2009 l’unico precedente da cui è gravato COGNOME, di diversa indole. La sentenza impugnata, invece, ha giustificato l’aumento di pe per la recidiva con riferimento ad altro reato commesso il 3/2/2017, giudicato con sentenz irrevocabile il 25/6/2018.
2.3. Con gli ultimi due motivi di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazi riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio
 Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato, e va accolto per quanto di ragione.
I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, atteso che la Cor territoriale, pur non contestando l’assunto difensivo secondo cui l’assegno contraffatto sare stato consegnato dopo la sottoscrizione dell’atto di compravendita, ha evidenziato che consegna del titolo contraffatto comunque induceva la persona offesa ad intestare alla socie del COGNOME l’autovettura di cui si tratta, così procurando al ricorrente l’ingiusto profit 8.700,00, con corrispondente danno per il venditore che aveva confidato sulla dell’assegno. Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, pertanto, la sentenza impugn ha riconosciuto nel perfezionamento delle pratiche di intestazione del veicolo alla società ricorrente l’evento dannoso del reato contestato, rilevando, peraltro, a conferma dell’int truffaldino del COGNOME, che dopo la consegna del titolo questo aveva anche telefonato a persona offesa esortandolo a non incassare il titolo e rassicurandolo che avrebbe pagato i contanti il prezzo d’acquisto del veicolo.
Sono fondati, invece, i motivi di ricorso volti a contestare la legittim riconoscimento della recidiva infraquinquennale, in quanto fondato dalla sentenza impugnata sull’ “epoca di commissione del precedente reato della stessa indole commesso in data 3/2/2017 e giudicato con sentenza irrevocabile del 25/6/2018” e, pertanto su condanna intervenuta successivamente alla consumazione della truffa contestata al COGNOME in questa sede: l’applicazione della recidiva, invece, presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva ste
ritenuta, poiché l’autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tu possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna. (Sez. 2, n. 994 de 25/11/2021, Rv. 282515).
Il ricorrente risulta aver riportato un unico precedente penale divenuto irrevocabile 2009, al di fuori della condanna divenuta definitiva solo dopo la consumazione del reato di si tratta, non valutabile ai fini del riconoscimento della recidiva: la sentenza impug pertanto, va annullata limitatamente alla valutazione inerente alla contestata recidiva, rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, che valute riconoscimento o meno della recidiva facoltativa contestata al COGNOME sulla base solo del menzionata condanna riportata nel 2009, peraltro in epoca anteriore al quinquennio rilevant ai sensi dell’art. 99 comma 2 n. 2 cod. pen.
E’ inammissibile, invece, il motivo di ricorso volto a contestare la legittimità del d delle attenuanti generiche, fondato dalla Corte territoriale sull’insussistenza di elem positivi sui quali fondare le circostanze invocate – e la mancata allegazione di situaz valorizzabili a tal fine – in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo cu riconoscimento delle attenuanti in parola deve essere fondato sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favo dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elemen e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo del fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenu è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi posit cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Pilie Rv. 26646001).
L’ultimo motivo di ricorso, inerente la quantificazione della pena, deve ritenersi in assorbito dall’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla contestata recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilit
Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pre idente