Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24587 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, sotto il profilo del ricalcolo della continuazione;
udito il difensore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 26/04/2023 il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto gr. 6,5 di cocaina unitamente a una somma ammontante a 995 euro in contanti, due coltelli a serramanico, un bilancino di precisione intriso di cocaina, nastro isolante di colore nero nonché diverse buste in plastica trasparente di vario taglio. In Santa Croce Camerina il 14 maggio 2022 con recidiva reiterata specifica.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione dell’art. 99 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Presupposto per l’applicazione della recidiva è che esista una sentenza di condanna passata in giudicato prima della commissione del nuovo delitto mentre nel caso in esame 1 con il primo motivo di appello la difesa aveva evidenziato come l’applicazione della recidiva fosse stata ancorata all’unico precedente penale antecedente alla commissione del reato oggetto del presente procedimento, risalente a 20 anni prima. A fronte di tale doglianza la Corte ha incentrato il proprio giudizio su un’altra sentenza avente a oggetto fatti commessi il 31 marzo 2021 ma passata in giudicato in data successiva alla commissione del reato per il quale si procede. La Corte ha fondato il giudizio di pericolosità del reo ai fini dell’applicazione della recidiva specifica su tale precedente, accertato in via definitiva dopo la commissione del reato per cui si procede, dunque su un dato che non poteva essere oggetto di valutazione ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 99 cod. pen.
Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello riguardante la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione con il reato di cui alla sentenza del 13/05/2021, prodotta dalla difesa e divenuta irrevocabile prima della pronuncia di primo grado. La difesa aveva censurato la sentenza di primo grado laddove non aveva accolto la richiesta difensiva di applicazione dell’art. 81 cod. pen., ma la Corte di appello ha del tutto pretermesso ogni argomento sul punto.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022,
n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il primo motivo correttamente censura la sentenza nella parte in cui, nel rispondere alla censura dell’appellante circa la risalenza nel tempo del precedente preso in esame dal giudice di primo grado, ha considerato la sussistenza di un ulteriore reato, commesso in data 31 marzo 2021. Tuttavia, di tale reato non si sarebbe potuto tenere conto in quanto la relativa condanna è passata in giudicato successivamente alla data di commissione del reato per il quale si procede (Sez. 3, n.10219 del 15/01/2021, COGNOME, Rv. P_IVA).
Risulta fondatamente proposto anche il secondo motivo. Nell’atto di appello si era censurata la scelta del giudice di primo grado di negare il riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di cui alla sentenza del 13 maggio 2021; il motivo di appello era specifico in quanto erano stati elencati i vari elementi indicativi, secondo la difesa, della medesimezza del disegno criminoso. In relazione a tale doglianza la sentenza impugnata è del tutto silente, sussistendo pertanto il vizio di omessa motivazione.
Tali sono le ragioni per le quali la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.
Così deciso il 28 maggio 2024 GLYPH