Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25133 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25133 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME n. a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina 1’11/11/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi del 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. n. 198/2022
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. < 1Dott. NOME COGNOME, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della decisione resa dal locale Tribunale in data 16/1/2019 e in accoglimento dell'appello del P.g escluse quanto a COGNOME NOME le attenuanti generiche e ritenuta la recidiva,
determinava la pena nei confronti del medesimo in anni tre, mesi due di reclusione ed euro mille di multa e confermava nel resto.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, quale con unico atto ha dedotto:
2.1 l'erronea applicazione della legge penale in quanto l'appello del P.g., così riqualifi il ricorso proposto nei confronti dell'imputato COGNOMECOGNOME non risulta mai notificat all'interessato né al difensore, per cui la Corte di merito avrebbe dovuto dichiar inammissibile.L'omissione in questione ha precluso al ricorrente la possibilità di propo appello incidentale o motivi aggiunti con conseguente compressione del diritto di difesa;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova del presupposto, avendo la sentenza impugnata posto a fondamento della responsabilità la mancata giustificazione circa la lecita provenienza dei beni. A detto riguardo il difen deduce che l'accertata erroneità di alcuni dei codici fiscali relativi alle persone che ave ceduto gli elettrodomestici non è idonea ad attestare la provenienza illecita di tutti come pure le dichiarazioni del soggetto che ne aveva ceduto alcuni sicché la Corte di merito ha basato il proprio convincimento su mere congetture. I giudici territoriali hanno trascu il fatto che COGNOME e COGNOME erano muniti di regolare licenza per la vendita itinerant rilasciavano regolare scontrino fiscale in relazione ai beni venduti;
2.3 la violazione di legge in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità nei confr del ricorrente COGNOME, risultando all'uopo valorizzata l'annotazione di P.G. acqu all'udienza del 10/10/2018, dalla quale emergerebbe che l'imputato aveva condiviso la giustificazione circa il possesso dei beni fornita dai coimputati. Il difensore de l'inutilizzabilità di siffatte dichiarazioni riportate nell'annotazione di servizio, mai ve e rilasciate senza la presenza del difensore. Aggiunge che la sentenza impugnata in relazione alla posizione del COGNOME non ha tenuto conto delle dichiarazioni liberatorie dei coimputa sede di interrogatorio, i quali hanno escluso che il predetto fosse a conoscenza delle modali di reperimento dei beni commercializzati;
2.4 il vizio di motivazione con riferimento al denegato riconoscimento delle attenuan generiche, all'affermata sussistenza della recidiva in relazione al COGNOME e all'applicazi delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. nella massima estensione per i coimputati COGNOME e COGNOME. Il difensore lamenta che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato i ordine alla misura della pena, omettendo l'indicazione di quella base, non giustifican adeguatamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per il COGNOME al pari della sussistenza della recidiva e l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 bis in inferiore al massimo per i coimputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte ha in più occasioni precisato che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti pr l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produ l'inammissibilità della stessa, nè la nullità del processo del grado successivo, determinan esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita. (Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013, Rv. 25748201;Sez. 4 , n. 20810 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 275802 – 01). L'esercizio delle facolt connesse all'adempimento omesso doveva essere rivendicato dinanzi alla Corte territoriale, tenuta ad accordare il termine di legge per l'eventuale appello incidentale mentre alcu ulteriore pregiudizio appare ravvisabile nei confronti dell'imputato dal momento che contenuti dell'impugnazione antagonista sono stati portati a sua conoscenza attraverso le forme e con le modalità previste per i giudizi di impugnazione (in senso conforme, Sez. 1, n 3292 del 20/09/1991, Rv. 188423 – 01).
Il secondo motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianze adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con il supporto di motivazione priva di criticità logiche. Infatti, i giudici d'appello hanno evidenziato che gli eseguirono delle verifiche in ordine al contenuto degli scontrini che avrebbero dovuto attestar la lecita provenienza degli elettrodomestici posti in vendita, acclarando che i codici fi riportati sugli stessi erano errati, e non mancarono di interloquire telefonicamente, indicazione del COGNOME, con una donna, poi risultata essere la cognata del predetto, l quale non fu in grado di fornire elementi utili ad identificare il compendio sequestrato.
La difesa sollecita una rilettura delle emergenze probatorie, preclusa in sede di legitti a fronte di un apparato giustificativo aderente agli esiti processuali e correttamente valut
2.1 Quanto alla pretesa estraneità del COGNOME all'addebito concursualmente ascrittogl deve premettersi che l'annotazione di P.g. richiamata dai giudici territoriali risulta acq con il consenso delle parti e non sussistono evidenze circa il fatto che il ricorrente unitam ai coimputati fosse all'epoca già nella sostanza indagato, attesa la fase del tutto prelimi in cui si colloca l'interlocuzione. La giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente c che sono utilizzabili ai fini della decisione, non ricorrendo alcuna ipotesi di inv patologica, le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, che la polizia giudiziaria riportato, senza autonomamente verbalizzarle, in annotazioni o relazioni di servizio, alla acquisizione al fascicolo del dibattimento l'imputato abbia prestato il consenso (Sez. 5, 40386 del 19/09/2022, Rv. 283658 – 01; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Rv. 263219 01).
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NOME,
Deve aggiungersi che sotto il profilo logico, anche a prescindere dall’utilizzo a fini prob dell’annotazione in questione, rileva quale elemento attestante la codetenzione del compendio di illecita provenienza la mancata ostensione già in fase di accertamento del reato dell’asser ruolo di mero collaboratore del COGNOME, solo successivamente accreditato dai coimputati fronte dell’accertata condivisione, accreditata dagli operanti, della tesi in ordine alla lic beni.
Le conclusive censure circa la dosimetria della pena in relazione alle posizioni di COGNOME e COGNOME sono del tutto generiche. Infatti, i giudici territoriali hanno espresso un giudi congruità della sanzione adeguatamente argomentato, segnalando come il discostamento dai minimi edittali sia giustificato dal numero dei beni ricettati, che depone per un’at tutt’affatto occasionale. Con riguardo alla posizione del COGNOME, se appare incensurabile i questa sede il diniego delle attenuanti generiche in accoglimento del ricorso del P.g. in quan giustificato in ragione della gravità dei fatti e della personalità dell’agente, anche alla l precedente specifico, non altrettanto è a dirsi per la ritenuta sussistenza della recidiva ex 99, comma 1, cod.pen. Infatti il precedente che milita a carico del prevenuto concerne una condanna per furto semplice in concorso commesso il 12/10/1999, giudicato con sentenza del 10/5/2001 del Tribunale di Sulmona, irrevocabile in data 11/1/2006. La Corte di merito si limitata ad asserire che “la natura del precedente -furto in concorso- riv inequivocabilmente la maggiore pericolosità della condotta accertata nel presente procedimento”, rendendo una motivazione apparente in assenza di qualsivoglia spiegazione circa le ragioni che rendono il pregresso illecito, di oltre tre lustri precedente rispetto a giudizio, utile a formulare una prognosi di ingravescente pericolosità del ricorrente.
Poiché dalle sentenze di merito non emergono elementi ulteriormente apprezzabili al fine della sussistenza della recidiva, ritiene il Collegio che la stessa, a norma dell’art. 620 co 1 lett. I) cod.proc.pen., possa essere esclusa con rideterminazione della pena nella misura d anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al riconoscimento della recidiva nei confro del COGNOME con contestuale declaratoria d’inammissibilità quanto alle residue censure. ricorsi degli imputati COGNOME e COGNOME debbono essere, invece, dichiarati inammissibili c conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al riconoscimento della recidiva, che esclude, rideterminando la pena in anni tre di reclusio ed euro 800,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7/3/2023
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