Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37473 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell’8/03/2024, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Pavia che ha condannato l’imputato alla pena di giustizia in ordine al delitto d ricettazione.
La difesa affida il ricorso a due motivi con i quali deduce:
2.1. Vizio di motivazione in ordine “all’errata interpretazione degli atti d procedimento con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all’art. 648 cod. pen.”.
La difesa ha incentrato l’atto di appello sulla dirimente obiezione che, nell’occasione, non può asseverarsi il coinvolgimento dell’imputato in forza della qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE che aveva la disponibilità de capannone di COGNOME in cui è stata rinvenuta la merce di provenienza furtiva. Da quanto riferito dai testi della difesa era, infatti, emer che il coimputato aveva una gestione autonoma ed indipendente di tale capannone, ove svolgeva l’attività di meccanico. Inoltre, la notte del 9 gennaio 2019 NOME (uno dei ladri) aveva contattato telefonicamente il solo coimputato chiedendogli di lasciare aperta la porta del capannone di COGNOME. Con la conseguenza che l’imputato, oltre a non avere la disponibilità del capannone perché attribuibile al coimputato, non era neppure a conoscenza dei fatti occorso il 9 gennaio 2019. Ne era riprova il fatto che le intercettazioni telefoniche no hanno fatto emergere alcuna conversazione in cui il ricorrente faceva riferimento ai beni trafugati, verosimilmente posti in quel luogo a sua insaputa e solo in via temporanea.
La sentenza impugnata ha ritenuto di superare tale obiezione valorizzando intercettazioni telefoniche con il coimputato, relative alla ricezione di beni trafuga da COGNOME NOME (imputato nel presente procedimento del diverso reato di furto continuato ai danni di ditte per le quali effettuava l’attivi autotrasportatore ed assolto dalla Corte di appello per sopravvenuta mancanza di querela).
Si trattava, però, di intercettazioni inconferenti, in quanto eseguite distanza di circa sei mesi dai fatti oggetto del presente procedimento e relative ad episodi del tutto differenti, in relazione ai quali l’imputato è stato giudic separatamente.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata
esclusione della recidiva specifica e infraquinquennale, non essendosi avveduta la Corte di merito che una condanna faceva riferimento a reato estinto e altro riguarda una condanna divenuta irrevocabile in epoca successiva alla commissione del reato per cui si procede.
Il P.G. presso questa Corte (AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO), con requisitoria del 24 luglio 2024, ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e per l’accoglimento del secondo motivo laddove si riveli veritiera l’insussistenza di condanna definitive intervenute prima del fatto di cui è processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalle sentenze di merito e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
In particolare, al coinvolgimento dell’imputato si giunge attraverso gli esiti della complessiva attività di indagine che riguarda la merce rinvenuta all’interno dei due magazzini nella disponibilità della società di cui è legale rappresentante.
Infatti, seppur vero che l’essere rappresentante legale della società non è elemento di per sé sufficiente per affermare la penale responsabilità dell’imputato, è altrettanto vero che dalle telefonate intercorse tra lo stesso e il computato in relazione alla consegna della merce trafugata dal secondo e di cui ai capi 2,3 e 4 dell’imputazione, nelle quali l’odierno imputato preannunciava al suo collaboratore l’arrivo della merce invitandolo a prepararsi con il muletto, nonché da altre conversazioni pure evidenziate nelle sentenze di merito, si è escluso che l’odierno imputato svolgesse una mera attività di natura gestorio-amministrativa disinteressandosi di ciò che in concreto veniva stoccato all’interno dei due magazzini.
Il giudice di primo grado evidenzia, infatti, anche altre telefonate che attestano la consapevolezza dell’imputato circa la natura del carico trasportato dal COGNOME tra le quali ve ne sono alcune in cui si programma di spostare a San Donato Milanese i bancali consegnati da quest’ultimo, nonché altra telefonata nella quale viene comunicato all’imputato che vi è un potenziale acquirente per parte della merce, circostanza che indubbiamente dimostra, sul piano logico, la consapevolezza del ricorrente circa la natura di provenienza delittuosa della merce presente nel magazzino.
Sempre dalle stesse telefonate e anche dall’esito delle celle telefoniche effettuate sugli autori del furto che costruisce oggetto della contestazione della ricettazione nell’odierno procedimento, si è anche ricavata una fungibilità tra il capannone di COGNOME dove inizialmente veniva allocata la merce rubata e poi quello anche di San Donato milanese dove poi è stata materialmente spostata e rinvenuta.
Pertanto, la tesi difensiva che fa leva su una esclusiva disponibilità del capannone di COGNOME in capo al computato NOME COGNOME non si rivela così decisiva, poiché pari destinazione illecita va riconosciuta anche all’altr capannone in relazione al quale non sono stati evocati elementi di esclusiva riferibilità a terzi. E la lettura unitaria degli eventi che le sentenze di merito ha restituito è coerente anche con le tempistiche delle vicende (non affatto distanti temporalmente), alla luce anche delle modalità delle stesse che rivelano elementi di fatto aventi carattere omogeneo.
Con la conseguenza che le altre fonti di prova su cui la difesa fonda l’ipotesi alternativa dell’estraneità non si rivelano affatto decisive a scardinare la logicità la tenuta del ragionamento posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, a titolo di concorso, da parte dei giudici di primo e secondo grado.
Peraltro, nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza d procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall’art. 192, comma cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008, Rv 241826) e potendo il giudice fondare il proprio convincimento di responsabilità anche sulla loro concatenazione logica, dalla quale risulti che il complesso degli indizi possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso» (Sez. 1, n. 978 del 12/10/1982, dep. 1983, S., Rv. 157266, Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, NOME, in motivazione a pag. 10, non mass.).
Fondato è, invece, il motivo dedotto in punto di recidiva.
A riguardo va evidenziato come da raffronto con il casellario giudiziale in atti integrato dalla produzione in udienza da parte del PM, che il reato di cui al precedente indicato sub 1 (sentenza 18/11/2010 di applicazione pena Gip Tribunale di Torino) è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod.
proc. pen. e pertanto non suscettibile di valutazione in termini di recidiva (Sez. 6, n.6673 del 29/01/2016), mentre quelli sub 2 (26/03/2019 sentenza applicazione pena GUP Tribunale di Trento irrevocabile il 29/06/2019) e sub 3 (sentenza GIP Tribunale di Milano 25/06/2020 irrev. il 16/02/2021) attengono a condanne divenute irrevocabili in epoca successiva alla commissione del reato di cui al presente capo di incolpazione (che risulta contestato il 9 gennaio 2019).
Appare del tutto pacifico che affinché sia configurabile la recidiva, una qualsiasi figura di tale circostanza aggravante, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, ponendosi in condizione l’imputato di conoscere gli effetti ulteriori sul piano sanzionatorio ch deriveranno dalla sua illecita condotta (in tema di recidiva reiterata, v. Sez. 6, n 16149 del 03/04/2014, Rv. 259681 – 01).
In conclusione, va annullata la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della recidiva, con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Va, invece, dichiarato inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della recidiva, e rinvia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Così deciso, il 20 settembre 2024.