Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22865 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22865 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a LUCERA il 13/12/1971
avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di Trani
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 161 cod. pen., oltre ad essere privo di specificità, Ł anche manifestamente infondato;
che , invero, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878 – 01; Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282515 – 03; Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, C., Rv. Rv. 274692 – 01) secondo cui l’applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa Ł ritenuta, poichØ l’autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna;
che , nella specie, il giudice del merito ha correttamente applicato la legge, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 2 sull’esclusione della recidiva in ragione della mancanza del presupposto formale della previa condanna definitiva);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così Ł deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME