Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4899 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4899 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 25 febbraio 2025, che ha parzialmente riformato la decisione resa dal Tribunale di Prato il 21 febbraio 2024 con la quale NOME COGNOME era stata condannata alla pena di mesi otto, giorni dieci di reclusio ed euro 833,00 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 2, comma 1-b del d.l. n. 463 del 1983, rideterminando la pena in mesi cinque, giorni venticinque di reclusio ed euro 550,00 di multa.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il dupli profilo della manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge, limitan contestare che l’applicazione della recidiva era stata fondata su un dato errato, vale a dire commissione dell’ultimo reato a breve distanza da quello in contestazione, è manifestamente infondato, perché generico e privo di un adeguato confronto con l’ampia motivazione della sentenza ricorsa, avendo la Corte territoriale (v. pagine 7 e 8 della sentenza) preso considerazione, per un verso, i tre decreti penali di condanna relativi a fatti di reato comm negli anni 2003, 2005 e 2007, sottolineando che i fatti del 2007 di cui al decreto penale condanna del 24/02/2009, definitivo il 02/10/2009, precludevano l’estinzione dei reat precedenti, per decorrenza del termine quinquennale di cui all’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., ma che l’imputato aveva anche riportato altra condanna per bancarotta fraudolenta, con sentenza del 06/03/2013, divenuta irrevocabile il 01/04/2014, mettendo così in evidenza che l’imputato non avesse commesso i fatti oggetto di processo a così marcata distanza di anni da quelli precedentemente giudicati e che, peraltro, l’ultima condanna intervenuta non fosse cos risalente rispetto al reato per cui si procedeva, infine rimarcando: a) che alcuni dei preced penali fossero della stessa indole e commessi nell’esercizio di attività imprenditoriale; b) ch modalità ed oggetto della condotta di reato risultassero espressione di una accentuata ed attualizzata pericolosità, come emergente dall’entità dell’omissione, pari al doppio del val soglia, e dalla mancanza di alcuna condotta successiva riparatoria, simbolica o parziale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Osservato che trattasi di valutazione che si conforma al dictum delle Sezioni Unite (Sez. U, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), che hanno affermato che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprove della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al t devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eve occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo d personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato risco formale dell’esistenza di precedenti penali; valutazione rientrante nell’ambito dell’at discrezionale riservata al giudice di merito.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnat pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamen di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 54 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzio prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ra dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1’11 dicembre 2025.