Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 946 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 946 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del Difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 20/12/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Ivrea resa in data 19/11/2019 che, all’esito di giudizio abbreviato, previo riconoscimento a NOME COGNOME delle circostante attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena (già ridotta per la scelta del rito) di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione di tutto quanto in sequestro, in quanto riconosciutolo colpevole del delitto p. e p. dall’art. 73, co. 5, D.P.R. 9/10/1990 n. 309 perché, senza l’autorizzazione prevista dalla legge, illecitamente deteneva per uso non esclusivamente personale gr. 5,17 di sostanza stupefacente del tipo hashish, gr. 0,94 e gr. 0,71 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, fatto che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità della sostanza, è da considerarsi di lieve entità, tenuto conto anche del possesso di bilancino di precisione e di sacchettini a chiusura ermetica, per il confezionamento e trasporto agevole di sostanza stupefacente. Accertato a Valperga (TO) in data 6/2/2017. Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla riconosciuta recidiva reiterata specifica, contestata nel decreto di citazione a giudizio ma non riportata nella sentenza di primo grado.
Ricorda il ricorrente che, sull’appello dell’imputato, il provvedimento impugnato ha ritenuto trattarsi di un mero errore materiale che ha corretto con ordinanza del 20 dicembre 2021. Nel merito, il giudice d’appello ha ritenuto doversi applicare la recidiva detta alla luce dei precedenti penali specifici e delle modalità di consumazione del reato da ultimo imputato.
La Difesa lamenta che il provvedimento impugnato abbia applicato la recidiva reiterata specifica in mancanza del richiesto concreto accertamento in ordine alla maggiore pericolosità sociale, tenuto conto del modesto quantitativo di stupefacente caduto in sequestro e del lasso di tempo trascorso (rispettivamente 5 e 3 anni) dalle precedenti condanne.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è inammissibile.
Ed invero, le censure proposte dal ricorrente si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello (senza un adeguato confronto, nel ricorso, con le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello in merito alle dette doglianze). Inoltre, i motivi appaiono formulati in modo non specifico e diretti ad ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione evidentemente preclusa dinanzi al giudice di legittimità.
Per contro, l’impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio d legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.
2. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale dell’odierno ricorrente, la cui personalità è quella di un soggetto gravato da precedenti specifici (tre condanne per la violazione dell’articolo 73 testo unico stupefacenti commessa tra il dicembre 2012 e l’ottobre 2014) costituiscono dati significativi rispetto alla violazione per cui è presente processo.
La consumazione del reato qui in discussione -secondo la logica motivazione della Corte territoriale- risulta segno di elevata professionalità e di spregiudicatezza che si esprime anche coinvolgendo gli ignari familiari nella detenzione dello stupefacente.
I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.
Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l’onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l’aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015
nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022 Il onsigliere e ensore
Il Presidente