Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40257 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40257 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata in punto responsabilità la sentenza emessa dal medesimo Tribunale.
L’esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine a applicazione della recidiva.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motivazionale ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’apprezzame dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fa pertinente riferimento al fatto che nonostante i gravi precedenti penali ( omicidio e rap pur risalenti nel tempo, l’imputato non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacit criminale, ma anzi, le modalità di esecuzione del reato per cui è processo ( commesso mentre il COGNOME era ristretto agli arresti domiciliari ove scontava una condanna definitiva analogo fatto di spaccio di stupefacenti ) rivelavano la peculiare inclinazione a delinquere.
Va rammentato inoltre che l’esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudican l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del r Ciò vale anche per il giudice di appello il quale – pur non dovendo trascurare le argomentazio difensive dell’appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli el favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolar caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, ri implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutaz multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, COGNOME).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese d procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il cpnsigliere estensor ente