Recidiva e pericolosità sociale: i criteri della Cassazione
La recidiva non è un semplice automatismo basato sul casellario giudiziale, ma richiede una valutazione concreta della pericolosità del soggetto. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito l’importanza di analizzare la storia criminale dell’imputato per giustificare l’aumento di pena.
I fatti oggetto del ricorso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello, contro la quale l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Le doglianze principali riguardavano due punti: la contestazione della recidiva e l’eccessiva entità della pena inflitta. Secondo la difesa, non vi erano i presupposti per applicare l’aggravante e la sanzione risultava sproporzionata rispetto ai fatti commessi.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi di impugnazione erano manifestamente infondati e aspecifici. In particolare, la difesa non ha saputo contrastare le argomentazioni della sentenza di secondo grado, che aveva già ampiamente motivato la scelta di applicare l’aggravante basandosi sulla natura dei precedenti penali dell’imputato.
L’importanza della recidiva omogenea
Un punto centrale della decisione riguarda l’omogeneità dei reati. Quando un soggetto commette ripetutamente illeciti della stessa natura, la legge presume una maggiore resistenza al processo di rieducazione. La Corte ha confermato che i plurimi precedenti penali per reati omogenei costituiscono un sintomo effettivo di pericolosità sociale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla congruità del percorso logico seguito dai giudici di merito. La Corte di Appello aveva correttamente evidenziato come la reiterazione dell’illecito fosse indicativa di una spiccata capacità a delinquere. La sentenza impugnata aveva legittimamente posto a fondamento della recidiva i precedenti penali, accertando che tale condotta rendeva l’autore meritevole di un rimprovero maggiore. Per quanto riguarda la pena, il ricorso è stato giudicato aspecifico perché non si confrontava con i criteri di calcolo esposti nella sentenza di appello, limitandosi a una critica generica.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto per i casi di ricorsi inammissibili. Questa pronuncia conferma che, per evitare l’aggravante della recidiva, non basta una contestazione formale, ma occorre dimostrare l’assenza di una reale pericolosità sociale, compito arduo in presenza di reati reiterati e omogenei.
Quando viene applicata la recidiva?
Viene applicata quando il giudice accerta che la commissione di un nuovo reato, dopo una condanna precedente, esprime una maggiore colpevolezza e pericolosità del soggetto.
Cosa si intende per reati omogenei?
Sono reati che presentano caratteristiche simili per natura, modalità di esecuzione o beni giuridici offesi, giustificando un giudizio di maggiore riprovevolezza.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Succede quando i motivi presentati sono troppo generici o non si confrontano direttamente con le ragioni espresse nella sentenza che si vuole impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51755 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51755 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, NOME COGNOME deduce la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva;
Considerato che il motivo, a tacere della sua genericità, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, richiamandosi anche alla sentenza di primo grado, ha legittimamente posto a fondamento dell’applicazione della recidiva i plurimi precedenti penali riportati dall’imputato per reati omogeni a quello per cui si procede e, dunque, ha accertato che la reiterazione dell’illecito nel caso di specie costituiva sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come richiesto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione nella determinazione di una pena eccessivamente elevata, è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023.