Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50880 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50880 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale Corte di appello di Lecce, quale giudice del rinvio, ormai irrevocabile la penale responsab per il reato di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, era stata chiamata ad effet un nuovo giudizio in ordine alla recidiva contestata al COGNOMECOGNOME COGNOME ricorrente, con unico mo ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordi al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice di merito, nell’applicare l’aumento di pen la contestata recidiva, ha ritenuto di poter affermare la maggiore pericolosità dell’imp inferendo tale asserzione da un solo precedente penale di natura omogenea a quello in contestazione, risalente al 1992, quindi 26 anni prima del delitto per cui si procede, nonché altri tre reati di natura bagatellare, quali tentati di furto, minacce e violazione di domic
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti penali per re ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti, simulazione di reato e autocalunnia, lesi personali, furto tentato, violazione di domicilio. La Corte ha altresì evidenziato che tre rea stati commessi nei cinque anni antecedenti alla commissione dell’ultimo delitto e, pertanto, ritenuto che la commissione di un nuovo delitto a distanza di un lasso di tempo così limit nonchè la natura omogenea di alcuni dei reati commessi fossero indicativi della maggiore pericolosità del ricorrente e della sua pervicacia nel compimento di attività delittuose sopra nell’ambito di reati a scopo di lucro, desumendo da tali elementi, quindi, la tende dell’imputato a trarre dalle attività lecite il proprio sostentamento; l’omogeneità dei pre
La GLYPH doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittim collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al tratta sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ov sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto de ragioni del decisum Si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabi fini dell’applicazione o meno dell’aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest’ul costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e de pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l’occasio della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i pre reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile ( 6, n. 34702 del 16/07/2008, Rv. 240706; Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Rv. 236426; Sez. 2, n. 46452 del 19/03/2008, Rv. 242601). E’, dunque compito del giudice di merito tener cont delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest’ultima, del g colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personali reo, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali U, n. 35738 del 27/05/2010), motivando adeguatamente al riguardo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
penali è invece indicativa di un forte radicamento nell’ambito nell’ambiente dello spacci stupefacenti.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023