Recidiva e criteri di valutazione: la guida della Cassazione
La recidiva rappresenta uno degli istituti più complessi del diritto penale italiano, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena e sulla percezione della pericolosità sociale del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui il giudice di merito deve muoversi per giustificare l’applicazione di questo aggravamento, evitando automatismi punitivi.
Il caso e il ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di doglianza riguardava la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva contestata. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente i presupposti per l’applicazione dell’aggravante, limitandosi a una visione superficiale dei precedenti penali.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla recidiva non può essere oggetto di un nuovo esame nel merito se la motivazione fornita dai giudici precedenti è logica e aderente ai principi di diritto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva operato correttamente, seguendo i criteri interpretativi consolidati che impongono un esame specifico della personalità del reo in relazione ai fatti commessi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio per cui l’applicazione della recidiva richiede un accertamento concreto e non astratto. Il giudice non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale in cui questi sono stati consumati. È invece necessario esaminare, ai sensi dell’art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne. Tale analisi deve verificare se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. In altre parole, il passato criminale deve aver influito come vero e proprio fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato, dimostrando che il soggetto non ha tratto alcun ammonimento dalle precedenti esperienze giudiziarie.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano che la recidiva non è un effetto automatico della condanna precedente, ma l’esito di un giudizio sulla maggiore colpevolezza del reo. Quando il giudice di merito motiva adeguatamente il nesso tra i precedenti e il nuovo reato, tale decisione diventa insindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato pertanto condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza delle proprie pretese.
Quando viene applicata la recidiva in un processo penale?
La recidiva viene applicata quando il giudice accerta che i precedenti penali indicano una persistente inclinazione a delinquere che ha influenzato la commissione del nuovo reato.
Basta la gravità del reato per giustificare la recidiva?
No, la gravità del fatto e il tempo trascorso non bastano; il giudice deve valutare il rapporto concreto tra il nuovo reato e le condanne passate secondo l’art. 133 c.p.
Si può contestare la recidiva in Cassazione?
Il ricorso è possibile solo per violazione di legge o vizio di motivazione, ma non per richiedere una nuova valutazione dei fatti già decisi nei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51512 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51512 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME e COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto de motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha fatto corrett applicazione dei principi enucleati della giurisprudenza di legittimità secondo cu nell’applicazione della recidiva, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito qua fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (si veda, in particolare, pag. 3);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente