Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40030 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40030 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
CENICCOLA E.
che ha concluso chiedendo L’Alvx11/LIA ‘1EN INDIRIZZO be Vi GLYPH 01-//, , g GLYPH rc INDIRIZZO
udito il difensore Procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 9 marzo 2022, che ha confermato la sentenza resa il 22 aprile 2016 dal G.u.p. del Tribunale di Catania all’esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di presentazione all’Autorità di pubblica sicurezza per due giorni alla settimana, come da provvedimento del Tribunale di Catania del 28 febbraio 2003, aggravato dal successivo provvedimento del 15 giugno 2011, aveva violato le prescrizioni impostegli; in particolare, il 15 luglio 2015 aveva violato la prescrizione di non rincasare oltre le ore 21:00 e di non uscire di casa prima delle ore 6:00 senza comprovata necessità e senza averne dato tempestiva notizia all’Autorità.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all’art. 420-ter cod. proc. pen., perc la Corte territoriale avrebbe in maniera errata dichiarato l’assenza dell’imputato, senza considerare che lo stesso, detenuto, aveva manifestato la volontà di partecipare a distanza al processo con dichiarazione ex art. 123 cod. proc. pen.
Sul punto, la Corte di appello aveva rigettato la richiesta, evidenziando il fatto che si trattava di un procedimento cartolare.
Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che non era stato comunicato alcun avviso all’imputato in ordine al fatto che, nelle more, era sopravvenuta la necessità per l’imputato, che avrebbe voluto partecipare all’udienza, di manifestare tale sua volontà entro un determinato termine.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe applicato la circostanza aggravante della recidiva, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione e senza considerare che l’ultimo reato era stato commesso nell’anno 2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto. Ai sensi dell’art. 23bis, comma 4, d.l. 23 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), la richiesta di partecipazione all’udienza deve essere formulata per iscritto dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell’udienza e deve essere trasmessa per via telematica dal difensore.
Nel caso di specie, invece, la richiesta era tardiva, in quanto presentata il 4 marzo 2022, solo cinque giorni prima dell’udienza, ed era stata trasmessa ex art. 123 cod. proc. pen., con modalità quindi diverse da quelle stabilite dal legislatore.
Per tali ragioni, la Corte di appello ha correttamente dichiarato inammissibile la richiesta dell’imputato, che, quindi, è stato dichiarato assente.
1.2. Il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Giova premettere che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che l’imputato tra il 1986 e il 2011 aveva subito quattordici condanne per reati gravi (tra cui: armi, rapina, furto e associazione di tipo mafioso) e che il reato oggetto del presente procedimento era stato commesso nel 2015, ad una distanza di tempo non ampia, anche considerando che lo stesso aveva espiato la pena in ordine all’ultimo reato commesso sino al 2013. Secondo il giudice di merito, la frequenza e la gravità dei pregiudizi penali, nonché la breve distanza temporale del presente fatto rispetto ad essi, induceva a ritenere che l’attivit delinquenziale accertata si ponesse in linea di continuità con le condotte antigiuridiche commesse in precedenza.
Il giudice di merito, quindi, ha correttamente ritenuto che tale circost fosse sintomatica di una pericolosità sociale sempre più crescente di COGNOME e una sua particolare inclinazione all’attività criminosa e, avuto riguardo a precedenti penali e ai criteri dettati dall’art. 133 cod. pen., con una motiv logica e coerente, ha ritenuto di non escludere la contestata e ritenuta rec evidenziando che l’imputato aveva dimostrato in concreto una sua marcata pericolosità sociale.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegu condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sens dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 06/06/2023