Recidiva e pericolosità sociale: i criteri della Cassazione
La Recidiva non è un semplice automatismo basato sul passato penale, ma il risultato di una valutazione complessiva sulla personalità del reo e sulla sua attitudine a delinquere nuovamente. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito come la condotta violenta e l’uso di false identità siano elementi determinanti per confermare l’aggravante della recidiva e la pericolosità sociale del soggetto.
Analisi dei fatti e del contesto
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino straniero per i reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (nella forma della lieve entità) e resistenza a pubblico ufficiale. Oltre alla gravità intrinseca dei fatti, i giudici di merito avevano evidenziato una condotta processuale e pre-processuale allarmante: l’imputato aveva fornito in più occasioni generalità e nazionalità differenti, cercando di eludere l’identificazione e nascondere i propri precedenti.
La contestazione della difesa
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello lamentando un’erronea applicazione della Recidiva. Secondo la tesi difensiva, i giudici non avrebbero valutato correttamente l’incidenza dei precedenti sulla reale pericolosità attuale. Tuttavia, il ricorso si è limitato a riproporre le medesime doglianze già espresse e ampiamente confutate nei precedenti gradi di giudizio, senza offrire nuovi spunti critici capaci di scardinare l’impianto motivazionale della sentenza impugnata.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte di Appello ha operato correttamente, mettendo in luce non solo l’esistenza di precedenti penali, ma la loro specifica attinenza ai reati per cui si procedeva. La reazione violenta contro gli operanti di polizia è stata considerata un indice di gravità tale da giustificare pienamente il giudizio di pericolosità sociale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla verifica della coerenza logica della sentenza di merito. La Corte ha osservato che il ricorrente non si è confrontato con i punti chiave della decisione precedente: la specificità dei precedenti, la gravità della violenza esercitata e l’uso di identità fittizie. Questi elementi, letti congiuntamente, delineano un profilo di spiccata pericolosità che rende legittima l’applicazione della Recidiva. L’inammissibilità deriva quindi dalla mancanza di specificità dei motivi di ricorso, che non hanno scalfito le argomentazioni dei giudici di merito.
Le conclusioni
La sentenza conferma che, ai fini della Recidiva, il giudice deve compiere un esame concreto della personalità del reo. L’utilizzo di stratagemmi per nascondere la propria identità e la propensione alla violenza contro le autorità sono fattori che precludono ogni beneficio legato alla mitezza del trattamento sanzionatorio. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, a causa della manifesta infondatezza dell’impugnazione.
In quali casi la recidiva viene considerata espressione di pericolosità sociale?
La recidiva indica pericolosità quando i precedenti penali sono specifici rispetto al nuovo reato e quando le modalità del fatto, come la violenza, dimostrano una spiccata attitudine a delinquere.
Quale rilievo ha l’uso di false generalità in un processo penale?
Fornire identità false è considerato dai giudici un indice di pericolosità sociale, poiché dimostra la volontà del soggetto di eludere i controlli e la giustizia.
Cosa rischia chi presenta un ricorso in Cassazione giudicato inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 259 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 259 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, ribadendo la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza non solo l’esistenza dei precedenti, ma la loro specificità rispetto a quelli per cui è pro nonché la reazione violenta valutata in termini di gravità nei confronti degli operanti, el tutti che hanno portato a ritenere; che è stato altresì apprezzato il dato che vedeva il rico aver fornito, in precedenza, differenti generalità anche con rifermento alla nazionali provenienza e che i fatti commessi (artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e 337 cod. pen.) fosser espressione di una spiccata pericolosità sociale;
rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha re in ordine alle medesime censura, rivolgendo critiche inidonee a scalfire le argomentazioni d Giudici di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022