Recidiva e Attenuanti Generiche: La Cassazione Fa Chiarezza
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema cruciale del diritto penale: il rapporto tra la recidiva e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La decisione chiarisce i criteri che il giudice deve seguire per valutare la pericolosità sociale del reo e i limiti alla sua discrezionalità nel bilanciamento delle circostanze. Analizziamo insieme i punti salienti di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava due aspetti principali della decisione di secondo grado: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti e, soprattutto, la conferma della sua condizione di recidivo.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva, limitandosi a un giudizio generico senza entrare nel merito della specifica situazione.
La Valutazione della Recidiva secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, definendo il motivo di ricorso manifestamente infondato. Ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: la valutazione sulla recidiva non può essere un automatismo basato solo sulla gravità dei fatti o sull’intervallo di tempo tra un reato e l’altro.
Il giudice di merito, infatti, ha il dovere di condurre un’analisi approfondita e concreta. Utilizzando i criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole), deve verificare se e in che misura la precedente condotta criminale sia sintomo di una ‘perdurante inclinazione al delitto’. In altre parole, è necessario accertare se i reati passati abbiano agito come un fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato.
Il Limite all’Applicazione delle Attenuanti in caso di Recidiva Qualificata
Un altro punto centrale della decisione riguarda il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti. La Corte ha sottolineato che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva non è sempre possibile.
L’art. 69, quarto comma, del codice penale pone un divieto esplicito. Quando la recidiva è reiterata, specifica e infraquinquennale (ovvero commessa più volte, per reati della stessa indole e a meno di cinque anni dalla condanna precedente), le circostanze attenuanti generiche non possono essere considerate prevalenti. Possono, al massimo, essere ritenute equivalenti.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di queste premesse, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione del giudice di merito è stata ritenuta corretta nell’applicazione dei principi giurisprudenziali. L’analisi della recidiva era stata condotta non come un semplice dato anagrafico, ma come una valutazione sostanziale della personalità dell’imputato e del suo percorso criminale. Inoltre, il divieto normativo dell’art. 69 c.p. rendeva giuridicamente impossibile accogliere la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche.
La manifesta infondatezza del ricorso ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento rigoroso in materia di recidiva. Essa serve da monito: la valutazione della storia criminale di un imputato è un passaggio essenziale del giudizio penale, che va oltre il mero elenco di precedenti. I giudici sono chiamati a un esame concreto per comprendere se la reiterazione dei reati sia espressione di una scelta di vita criminale. Al contempo, la pronuncia riafferma i limiti imposti dal legislatore alla discrezionalità del giudice nel mitigare la pena in presenza di forme di recidiva particolarmente gravi, a tutela della sicurezza collettiva.
Come deve essere valutata la recidiva dal giudice?
La valutazione non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale, ma deve esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti per verificare se queste indichino una perdurante inclinazione al delitto.
Le circostanze attenuanti generiche possono sempre prevalere sulla recidiva?
No. L’art. 69, quarto comma, del codice penale esclude che le circostanze attenuanti generiche possano essere considerate prevalenti sulla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31445 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31445 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 05/07/1975
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
11.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contestano l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e la ritenuta sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pagg 2-3 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità in tema d recidiva, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenu ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esist tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale è escluso dalla disposizione di cui all’a 69, quarto comma, cod.pen., rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 01/07/2025.