Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1083 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1083 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Mugnano di Napoli il 02/01/1957
avverso la sentenza del 25/01/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurzitore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con r nvio dell’impugnata sentenza, limitatamente al rigetto della richiesta di applica; ione della continuazione; lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedundo
l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha conferriato la sentenza di condanna di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 81 :od. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, con più azioni esecutive d un medesimo disegno criminoso, consegnato a NOME COGNOME e NOME COGNOME
quantitativi imprecisati di cocaina destinata alla vendita a terzi (fatto commesso in Mugnano di Napoli e Altamura dal maggio 2007 a dicembre 2008).
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi i dife tsori dell’imputato, avvocato NOME COGNOME e avvocato NOME COGNOME denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto del ‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso dell’avvocato NOME COGNOME
2.1.1. Con il primo motivo di ricorso vengono dedotti i vizi di violazione di I(?gge e di difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all’ari. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Premesso che la dichiarazione di responsabilità dell’imputato è fondata unicamente sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME!NOME COGNOME e NOME COGNOME, sottolinea il difensore:
che le dichiarazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME: si riferiscono a un periodo successivo a quello oggetto di contestazione, olt . e a essere generiche in merito al ruolo di «fornitore stabile di stupefacenti» del ricorrente e in merito ai suoi rapporti con i NOME COGNOME;
che le dichiarazioni di NOME COGNOME sono oggettivarnomte inattendibili. Il collaboratore ha dichiarato di essersi recato a casa di GiUSE ppe COGNOME, nel febbraio 2009, unitamente al fratello NOME NOME, al fine di pagare un chilo di cocaina che il ricorrente aveva ceduto al fratello e a NOME COGNOME il precedente 11/11/2018. Tuttavia, questa dichiarazione non può essere veritiera perché COGNOME è stato detenuto in carcere ininterrottamente dal 18/11/2003 al 05/10/2019. Contrariamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, il fatto che NOME COGNOME sia smentito sul momento in cui sarebbe stato consegna uo il denaro, incide sull’attendibilità intrinseca del suo narrato, mettendo in dubbi) la veridicità della vendita di stupefacente del 11/11/2018, di cui, peraltro, né COGNOME!tro NOME COGNOME né NOME COGNOME, pur essendo entrambi collaboratori di giustizia, hanno mai parlato. Sul punto la Corte di appello ha travisato la prova documen .ale prodotta, in quanto ha ritenuto che il ricorrente fosse agli arresti domiciliari e lon in carcere. Inoltre, i giudici di merito hanno omesso di confrontarsi con ma circostanza che priva di autonomia le dichiarazioni dei due fratelli COGNOME e in particolare, con il fatto che, nel corso dell’interrogatorio del 28/06/2017, NOME COGNOME ha ammesso di aver fornito indicazioni al fratello su cosa dire nel corso della sua collaborazione;
che le dichiarazioni di NOME COGNOME che ha riferito di essersi rifornito di stupefacente dall’imputato tra il 2005 e il 2011, sono prive del requisito d alla specificità perché non attengono né all’episodio riferito dal fratello, del
18/11/2008, né a qualsiasi altra cessione specifica posta in essere nel periodo oggetto di contestazione;
che anche NOME COGNOME si è limitato a indicare il ricorrente come il soggetto da cui, con NOME COGNOME, si riforniva di stupefacente, senza, però, rendere specifiche dichiarazioni in relazione a singoli episodi di cessione. In marito alle dichiarazioni di NOME COGNOME utilizzate nel presente procedimento il difensore eccepisce, altresì, il superamento del termine di 180 giorni di cui all’art. 16-qLater del d.l. n. 8 del 1991, essendo state rilasciate a distanza ben di tre anni dall’inizio della collaborazione. In ordine ad esse, quindi, il giudice aveva un onera di motivazione rafforzata, che investiva le ragioni della tardività, onere che non è stato assolto.
In sintesi, quindi, il ricorrente rileva che difetta la prova delle singole ceseroni di stupefacente poste in essere nel periodo di riferimento. Infatti, nessuna c elle dichiarazioni dei collaboratori fa riferimento a specifiche cessioni di stupefacente, facendo tutte un generico riferimento al ruolo di fornitore di stupefacenti che il ricorrente avrebbe avuto, tranne quella dell’11/12/2008, riferita da NOME COGNOME che, per i motivi sopra indicati, deve ritenersi inattendibile.
2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso di deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in riferimento all’art. 81 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha respinto la richiesta di porre i reati oggetto del presente procedime nto in continuazione con quelli oggetto della sentenza emessa dal Giudice per l’udiE nza preliminare del Tribunale di Bari il 16/02/2010, passata in giudicato il 10/07/2( 10, con motivazione apparente e contraddittoria. La Corte, infatti, pur respingendo il motivo di appello, ha dato atto di una «stretta correlazione» tra i precedenti reati e quello oggetto di contestazione.
2.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge 2 di difetto di motivazione in relazione all’art. 99 cod. pen., in quanto, nel moment ) in cui il ricorrente ha commesso il reato oggetto del presente procedimento, non era stata emessa nei suoi confronti alcuna sentenza passata in giudicato. I giudic i di merito hanno erroneamente applicato la recidiva in virtù di una condanna diveruta irrevocabile il 04/12/2007, quindi dopo l’inizio della condotta contestata dal maggio 2007 al dicembre 2008).
2.1.4. Con il quarto motivo ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., in quanto, nel ritenere non applicabili le circostanze attenuanti generiche, non si è tenuto conto d alla risalenza nel tempo dei fatti.
2.1.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. Nella prospettazione
difensiva, la motivazione sarebbe apodittica e apparente in ordine alla determinazione della pena in misura ben superiore al minimo edittale.
2.2. Ricorso dell’avvocato NOME COGNOME
2.2.1. Con il primo motivo di ricorso vengono dedotti i vizi di violazione di IE gge e di difetto di motivazione in relazione alla competenza territoriale. La difesa ri eva di aver tempestivamente eccepito l’incompetenza del Tribunale di Bari, in quanto tutte le cessioni sarebbero avvenute in Napoli, e censura le motivazioni rese sul punto, sia nella sentenza impugnata che nella sentenza di primo grado, in quanto contraddittorie e apparenti.
2.2.2 Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità dei collaborato -i di giustizia, le cui dichiarazioni difettano di precisione e concordanza.
Nessuno di essi, infatti, fa riferimento ad un episodio specifico; in ordine alla inattendibilità di NOME COGNOME rispetto all’episodio del febbraio 2009, poi, si propongono censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte dall’avvocato COGNOME. NOME COGNOME e NOME COGNOME riferiscono di fatti successi» a quelli oggetto di impugnazione, mentre NOME COGNOME rende dichiara2loni assolutamente generiche e prive di specifici riferimenti fattuali. Anche il narrato di NOME COGNOME difetta di precisione e chiarezza rispetto alla posizione del ricorrente, che viene solo genericamente tratteggiata.
2.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge di difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazime esterna, per ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle svilupp ate dall’avvocato COGNOME.
2.2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legc e e di difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. In assenza di elennen i di prova in ordine al quantitativo di volta in volta ceduto, la fattispecie contestata avrebbe dovuto essere ricondotta a quella lieve.
2.2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e 31Ia mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Manca, inoltre, una adeguata motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura sensibilmente superiore al minimo edittale.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e l’avvoc3to COGNOME hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente affrontata la questione della competenza territoriale, fatta oggetto del primo motivo di ricorso dell’avvocato COGNOME
Al ricorrente sono contestati plurimi episodi di cessione di cocaina posti in essere in esecuzione di un unico disegno criminoso, da maggio 2007 a dicembre 2008. La competenza, dunque, va determinata ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., che stabilisce che se i reati sono di pari gravità è competente il giudice competimite per il primo reato.
Di tale criterio è stata fatta corretta applicazione nel caso di specie. Dagli atti emerge, infatti, che l’eccezione di incompetenza territoriale è stata rigettata all’udienza preliminare del 15/10/2019 in quanto, a fronte della contestaziore di plurime forniture di sostanza stupefacente avvenute in Mugnano di Napc li e Altamura da maggio 2007 a dicembre 2008, la difesa, nell’eccepire l’incompetE nza territoriale, non aveva fornito alcun elemento a sostegno della deduzione seccndo cui la prima delle cessioni contestate sarebbe avvenuta in Mugnano di Na piuttosto che nel territorio di Altamura.
Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è sindacabile in sedi.! di legittimità.
2.1 motivi di ricorso relativi alla genericità o non pertinenza delle dichiara2loni dei collaboratori di giustizia e alla inattendibilità di NOME COGNOME sgno infondati.
È opportuno premettere, in linea, generale che la possibilità che plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connes.so o collegato ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco è una acquisizione stabile della giurisprudenza di legittimità, ribadita in molteplici arresti di questa Corte, concordi nel richiedere che tali dichiarazioni convergano sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indiffermti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un’insufficiE nte attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, COGNOME e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, COGNOME e altro, Rv, 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, COGNOME e altro, Rv. 264368). In tali pronunce si è affermato che, in tema di valutazione della convergenza delle dichiarazior i di reità o di correità dei collaboranti e, più in generale, della concordanza della pr)va orale, il “nucleo essenziale” della propalazione deve essere individuate e apprezzato non già in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ::on esclusivo e limitato riferimento all’azione tipizzata dalla norma incriminatr ce,
bensì in rapporto allo “specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione” nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell’impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocati. Analogo criterio merita di essere adottato nella valutazione della prova orale rappresentativa di fatti assai remoti nel tempo in relazione alle fisiologiche discrasie e incertezze compor:ate dall’inevitabile affievolimento del ricordo nella rielaborazione mnemonica del dichiarante. Sicché è stato ritenuto plausibile che particolari e dettagli seconlari possano svanire o confondersi ovvero, addirittura, che neppure siano mai ttati fissati nella memoria della fonte al momento della originaria percezione sensoriale. Invero, l’esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatDrie provenienti da diversi soggetti rientranti fra quelli di cui all’art. 192, commi 3 2 4, cod. proc. pen., in funzione di reciproco riscontro fra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra di loro, in ogni particolare, spettando invece pur sempr?. al giudice il potere-dovere di valutare, dandone atto in motivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da qLelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più fra i dichiaranti.
La sentenza di secondo grado, che si salda con quella di primo gr z do, costituendo un unico complessivo corpo decisionale, esamina analiticament , :! le dichiarazioni di tutti i collaboratori, ritenendo, con motivazione logica e imm ine da vizi, che siano attendibili (pagg. 19 e ss) e che convergano nel nuileo essenziale, in quanto tutte indicano l’odierno ricorrente come il rifornii ore napoletano di cocaina del gruppo facente capo a NOME COGNOME, cui apparteneva anche NOME COGNOME.
I giudici di merito esaminano, altresì, nel dettaglio il narrato dei sin3oli collaboratori, escludendo che presenti caratteri di genericità, in quanto vi ne descritta compiutamente l’attività stabilmente eseguita dal ricorrente, che, senza soluzione di continuità, ha venduto cocaina al gruppo dei baresi.
Le loro convergenti dichiarazioni hanno una serie di riscontri esterni, tra ::ui, quanto ai rapporti con NOME COGNOME, una sentenza passata in giudicato con cui il ricorrente è stato condannato in concorso con lo stesso COGNOME e con NOME mo COGNOME per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché, sempre ::on riferimento al narrato di tale collaboratore, un controllo effettuato il 06/11/2007 dai carabinieri Di San Nicola di Melfi, dettagliatamente descritto dal collaboratore, che è stato fermato insieme a NOME COGNOME trovato in possesso di ima ingente somma di denaro da utilizzare pe pagare una partita di droga al ricorrente.
La difesa pone in dubbio l’attendibilità di NOME COGNOME che ha dichiarato di avere personalmente assistito al pagamento di un chilo di cocaina da
parte del fratello NOME NOME al ricorrente nel febbraio 2009, in quanto questi è stato detenuto fino al successivo mese di ottobre. Anche questa questione, però, è stata affrontata dai giudici di merito; la sentenza di primo grado, con motivaz one logica e immune da vizi, e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità, ha rile iato che la consegna del denaro è verosimilmente riferibile a altro e successivo per odo storico, tenuto conto che è dimostrato che, una volta scarcerato, il ricorrent:! ha ricominciato a fornire cocaina al clan di Altamura (pag. 75 sentenza di p imo gravo).
Infine, la censura di difetto di motivazione rafforzata in riferimento alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME nel 2015 è inammissibile perché aspecifica.
Sul punto va condiviso il consolidato orientamento di questa Corte seccindo cui è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si ecce p isce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza”, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02).
I motivi di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento della continuazione esterna sono manifestamente infondati.
Va premesso che in tema di reato continuato, la parte che intende benefic iare della relativa disciplina in grado di appello ha l’onere di allegare, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, né la nera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l’unificazione quoad poenam ex art. 81, comma 2, cod. pen., né la generica istanz:1 di riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 24052 del 30/05/2024, Pisano, Rv. 286534).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, respingendo l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione pe .iché formulata in modo generico, senza alcun riferimento agli elementi da cui desunere l’esistenza di una unitaria deliberazione di commettere più reati.
5. Il motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica dei fatti è infondato.
Con motivazione logica e immune da vizi, la sentenza di primo gr richiamata e confermata da quella impugnata, esclude la possibilità di ricondurre i fatti all’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 199) i considerazione del numero di soggetti coinvolti, della durata complessiva dell’attività di rifornimento, delle consistenti somme di denaro quali corrispel tivo dell’acquisto, dei quantitativi oggetto di acquisto richiamati dai collaborato i di giustizia nel corso dei rispettivi interrogatori, della caratura e spessore criminale
dei soggetti materialmente impegnati nelle operazioni di consegna, indicativi del fatto che si trattasse di forniture di rilevanti quantitativi.
I motivi di ricorso con cui si contesta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva sono fondati.
I reati oggetto del presente procedimento sono stati commessi dal maggio 2007 al dicembre 2008.
La recidiva specifica infraquinquennale è stata ritenuta in ragione di una sentenza divenuta definitiva dopo l’inizio della condotta delittuosa (04/12/2007).
Per tutti i reati posti in essere prima del passaggio in giudicato di t:ale sentenza, quindi, la recidiva non è sussistente, in difetto dei relativi presuppo
Sul punto, quindi, la sentenza va annullata, con rinvio ad altra Sezione cella Corte di appello di Bari, che verificherà se esistono, e quali sono, gli epi:;odi successivi al passaggio in giudicato per i quali può operare l’aggravamento di pena per la recidiva.
I motivi di ricorso relativi alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice :on motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, lon sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria, neppure qua ido difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuAnti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, Sentenza n. 42688 del 24/09/1)08 Rv. 242419).
Nel caso di specie la Corte ha confermato la sentenza di primo grado, The aveva negato l’applicazione delle attenuanti generiche sulla base della natura, della tipologia e della gravità delle condotte criminose, e ha aggiunto che nes A.in elemento valutabile positivamente ai fini dell’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. è emerso nel corso del procedimento né è stato evidenziato dalla difesa.
I motivi di ricorso relativi al difetto di motivazione in ordine ìlla determinazione della pena base sono manifestamente infondati, in quantc la sentenza impugnata, con motivazione che sfugge alle censure di legittimità, ha respinto la deduzione difensiva dando rilievo alla gravità dei fatti e al lungo la 3S0 di tempo in cui si è protratta la condotta criminosa, evidentemente consider3ta indice di particolare pervicacia criminosa.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 06/11/2024.