Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47042 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Cinquefrondi il 08/05/1997
avverso la sentenza del 23/01/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente alla recidiva e rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 15 ottobre 2020 dal GUP presso il Tribunale di Palmi, appellata dall’imputato, rideterminando la pena in due anni e due mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati di rapina aggravata e porto e detenzione di armi, oggetto dei capi 29) e 30) dell’imputazione.
Ne chiede l’annullamento per due motivi.
1.1. Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 69,99, 132 e 133 cod. pen. e vizi della motivazione per essersi la Corte di appello conformata solo in apparenza alle censure del giudice di legittimità relative all’aumento applicato per la continuazione, ritenuto irragionevole e quantificato nel doppio rispetto a quello applicato ai correi, nonostante il diverso grado di partecipazione al reato. La Corte di appello ha perpetuato il vizio rilevato, allineando l’aumento a quello applicato ai concorrenti per il reato di cui al capo 30) senza tener conto del ruolo marginale del ricorrente, che non ha detenuto le armi usate per commettere la rapina.
1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla recidiva specifica e al giudizio di bilanciamento, in quanto il precedente per armi considerato non è un delitto, ma una contravvenzione, oggetto di sentenza divenuta definitiva il 7 ottobre 2020 cioè dopo i fatti, oggetto di questo giudizio, commessi il 15 ottobre 2017.
Analogamente per il reato in materia di stupefacenti la sentenza considerata è divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2019, con conseguente insussistenza dell’aggravante della recidiva ed erroneità del giudizio di bilanciamento, dovendosi escludere la recidiva e riconoscere le attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
In ordine logico va esaminato preliminarmente il secondo motivo, che risulta fondato, atteso che la recidiva specifica, di cui la difesa aveva contestato l’esistenza dei presupposti, è stata ritenuta in forza di una precedente condanna per il reato di cui all’art. 4 I. 110/75 divenuta definitiva dopo i fatti oggetto giudizio, al pari dell’altro precedente considerato in sentenza.
Dal certificato penale in atti risulta che la sentenza per il reato contravvenzionale è divenuta definitiva il 19 febbraio 2020 e quella per il reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti è divenuta irrevocabile in data 11 giugno 2019.
Manca, quindi, il presupposto essenziale per ritenere sussistente la recidiva ovvero la definitività delle sentenze di condanna precedentemente alla commissione dei fatti da giudicare, trovando giustificazione l’aggravio sanzionatorio previsto dall’art. 99 cod. pen. nella circostanza che al momento della consumazione del reato l’imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale.
L’erronea valutazione dei giudici di merito sul punto per l’accertata assenza di precedenti penali a carico dell’imputato al momento della commissione dei reati oggetto di questo giudizio ha inevitabile ed immediata ricaduta sul giudizio di bilanciamento espresso in termini di equivalenza con le altre circostanze contestate.
Avendo la difesa contestato detto giudizio deve trovare applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo il quale nel caso in cui all’imputato siano contestate una pluralità di aggravanti, difetta l’interesse a contestare la sussistenza di una sola di esse, a meno che non venga contestualmente impugnato anche il giudizio di valenza, posto che solo in tal caso si potrebbe pervenire, nel caso di elisione di una delle aggravanti, a rimettere in discussione l’intero giudizio ex art. 69 cod. pen. al fine di sostituire il giudizio di equivalenza con quello di prevalenza delle attenuanti (Sez. 6, n. 12692 del 30/01/2024, Ardizzone, Rv.286191).
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio sul punto.
E’, invece, infondato il motivo relativo all’aumento applicato a titolo di continuazione, avendo i giudici tenuto conto delle censure di questa Corte, allineando l’aumento di pena a quello applicato ai correi in tal modo eliminando l’irragionevolezza e la rilevata sproporzione dell’aumento applicato dal precedente giudice di appello.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della pena.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che esclude, e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso, 5 dicembre 2024 Il consigliere NOME COGNOME
Il residente