Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30714 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA a Palermo
avverso la sentenza in data 07/03/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento limitatamente alla
recidiva, con rinvio ai fini della rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/03/2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella del Tribunale di Palermo in data 07/07/2021 con cui NOME COGNOME è stato riconosciuto colpevole del delitto di evasione, aggravato dalla recidiva reiterata, e condannato con le attenuanti generiche equivalenti alla pena, ridotta ex art. 442 cod. proc. pen., di mesi otto di reclusione.
Ha proposto ricorso Rao tramite il suo difensore.
Con unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva.
Era stata dedotta l’erronea contestazione della recidiva, ma la Corte aveva respinto la doglianza sulla base di valutazioni erronee.
Dal casellario risultava una prima sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in data 20/04/2001, irrevocabile il 08/06/2001.
Non essendo stati compiuti nel quinquennio altri reati, avrebbe dovuto ravvisarsi la causa estintiva, estesa agli effetti penali, di cui all’art. 445 cod. pr pen.
Risultava inoltre una condanna del 30/04/2004, irrevocabile il 15/03/2005, per fatti commessi nel 2000, cui era seguito l’affidamento in prova, definito nel 2007 con esito positivo e conseguente estinzione della pena e degli effetti penali.
Emergeva altresì un decreto penale del 14/01/2010, esecutivo il 02/03/2013, per fatti risalenti al 2008, al quale era seguita l’estinzione del reato e degli effet penali ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
Risultava infine una sentenza del 22/02/2022 con cui era stata pronunciata assoluzione per particolare tenuità del fatto in ordine al reato di evasione, risalente al 26/05/2021, cioè pochi giorni prima del fatto oggetto del procedimento.
Anche a voler considerare tale pronuncia equiparabile ad una condanna non avrebbe potuto ravvisarsi la recidiva reiterata e comunque era mancata una motivazione tale da giustificare la concreta applicazione della recidiva.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato la requisitoria concludendo per l’annullamento limitatamente alla recidiva, che va esclusa, con rinvio alla Corte di appello di Palermo.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. comma 8, dl. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello ha confermato la pena irrogata in primo grado in ragione del giudizio di equivalenza tra la contestata recidiva reiterata e le riconosciute attenuanti generiche.
Ma le deduzioni del ricorrente in merito all’inapplicabilità della recidiva meritano accoglimento.
Deve infatti rilevarsi che dal certificato penale, presente nel fascicolo e allegato anche al ricorso, risulta una prima sentenza di applicazione della pena di anni due di reclusione e multa, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il 20/04/2001 e irrevocabile il 08/06/2001, per reati commessi il 06/04/2001.
La successiva iscrizione presente nel casellario è riferita ad una sentenza di condanna del 26/02/2003, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, confermata dalla Corte di appello di Palermo in data 30/04/2004, irrevocabile il 15/03/2005, per il reato di rapina commesso il 16/11/2000.
Poiché dunque tale seconda iscrizione riguarda un reato commesso anteriormente alla prima sentenza, deve prendersi atto che nel quinquennio successivo all’irrevocabilità di quest’ultima non risulta commesso alcun reato, dovendosi dunque ritenere che sia maturato l’effetto estintivo di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., esteso agli effetti penali, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 106, comma secondo, cod. pen. non può tenersi conto della prima sentenza ai fini della recidiva (sul punto si rinvia a Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515).
Quanto alla seconda sentenza, risulta che il ricorrente ha ottenuto l’affidamento in prova al servizio sociale, definito con esito positivo. Poiché anche in questo caso l’estinzione si estende agli effetti penali, neppure di tale sentenza può tenersi conto ai fini della recidiva (sul punto Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688).
Risulta inoltre una terza iscrizione, riguardante decreto penale di condanna del 14/01/2010, esecutivo il 02/03/2013, per reati risalenti allo 08/10/2008.
In mancanza di reati ulteriori nel quinquennio, anche in questo caso si è prodotta l’estinzione prevista dall’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., estesa agli effetti penali, con conseguente irrilevanza ai fini della recidiva.
L’ultima iscrizione presente nel certificato penale riguarda sentenza di proscioglimento pronunciata in data 22/02/2022 per particolare tenuità del fatto, riguardante reato di evasione risalente al 26/05/2021, cioè a pochi giorni prima del reato in questa sede contestato.
Tale sentenza è successiva a tale reato e comunque non è di condanna e non può dunque rilevare ai fini della recidiva.
In conclusione, deve prendersi atto dell’insussistenza dei presupposti formali per la configurabilità della recidiva reiterata, erroneamente contestata al ricorrente.
Esclusa dunque la recidiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua, potendosi peraltro procedere in questa sede alla rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., applicando i criteri utilizzati dal Giudice del merito.
In particolare, sulla pena base di anni uno deve operarsi dapprima la riduzione per le attenuanti generiche fino a mesi otto di reclusione e quindi la riduzione ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., così rideterminandosi la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che esclude, e ridetermina la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
Così deciso il 04/06/2024