Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15526 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15526 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, giudicando, in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 26 ottobre 2015, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME in ordine al reato di cui all’art. 13, comma 13, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, per aver fatto rientro nello Stato italiano, pur essendo destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso con decreto dal AVV_NOTAIO Brescia in data 2 ottobre 2013, in assenza RAGIONE_SOCIALEa speciale autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE‘interno, con recidiva infraquinquennale specifica.
Rilevato che ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore, avanzando un’unica doglianza – con cui denuncia vizio di motivazione quanto alla conferma RAGIONE_SOCIALEa contestata recidiva infraquinquennale specifica inidonea a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto manifestamente infondata e volta semplicemente a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità.
Considerato, infatti, che la sentenza impugnata ha fornito una motivazione adeguata e non illogica in ordine al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa recidiva, evidenziando la pluralità di condanne irrevocabili riportate dal ricorrente prima RAGIONE_SOCIALEa commissione del reato per cui si procede, tra cui precedenti per inosservanza di un pregresso decreto di espulsione (sentenza irrevocabile del 2009), resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (sentenza passata in giudicato nel 2013), nonché danneggiamento (sentenza irrevocabile nel 2013), cui si aggiungono ulteriori condanne per reati in materia di stupefacenti nel 2015 e nel 2022.
Rilevato che, sulla base di tali elementi, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che la reiterazione RAGIONE_SOCIALEe condotte illecite costituisse sintomo di una perdurante pericolosità sociale del prevenuto, confermata anche dalla commissione di ulteriori reati successivamente ai fatti per cui si procede, e ha conseguentemente escluso fa possibilità di disapplicare la recidiva.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe
ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.