Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22022 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio, relativamente all’applicazione della recidiva.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/05/2023, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 04/05/2022, con la quale il Gip del Tribunale di Napoli Nord ha condanNOME COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R n.309 del 1990, per più condotte di detenzione e cessione, anche in concorso con altri soggetti, di diversi tipi di sostanza stupefacente.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione, il difensore di fiducia dell’imputato, e ne ha chiesto l’annullamento, formulando un unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in ord alla contestazione ed applicazione della recidiva. Il giudice del merito non applicato i principi della giurisprudenza di legittimità in relazione all’applica della recidiva, la quale richiede una valutazione in concreto circa la maggio pericolosità rispetto a quella espressa nella commissione dei precedenti reati cui sia intervenuta la condanna. Infatti, deduce la difesa, la Corte d’appell omesso di motivare in ordine a tale aspetto, limitandosi a valorizzare presenza un unico precedente del 2013, sebbene risalente nel tempo, e non considerando che tale precedente era di speciale tenuità, in quanto qualificato ai sensi comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice non ha valutato neppur la condotta collaborativa tenuta dall’imputato né la minore offensività del fa contestato, essendo scarso il quantitativo di sostanza stupefacente e grossola te modalità della vendita.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullament con rinvio in punto di applicazione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si è chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai dell’applicazione o meno dell’aumento di pena per la recidiva, se effettivament quest’ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un increment dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una grave punizione o se invece, per l’occasionalità della ricaduta, per i motivi la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il n delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e p condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non s riscontrabile. E’, dunque, compito del giudice di merito tener conto del connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest’ultima, grado di colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante
indicativo della personalità del reo, al di là del mero ed indifferenziato risc formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010) motivando adeguatamente al riguardo.
Pertanto, il giudice che affermi o che escluda la sua rilevanza, dev verificare, oltre al mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali la reiterazione dell’illecito sia un effettivo sintomo di pericolosità, consideran natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro live omogeneità, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possib sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza.
Nel caso in esame la Corte territoriale, nell’applicare la recidiva, si è lim a richiamare il precedente specifico, elemento che costituisce/solo presuppost formale per una valutazione circa l’applicabilità dell’aggravante, senza analizza il tipo di reato per il quale è stato condanNOME, l’intervallo di tempo inter con quello in contestazione, il livello di omogeneità dei fatti, e senza effet alcuna valutazione in ordine alla maggiore pericolosità del reo. pi -spett4 quindi in tal modo il vizio di motivazione apparente, ravvisabile allorchè motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logi seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talment scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il decisum.
Si impone quindi l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla applicabilità della recidiva, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezi della Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della recidiva co rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d’Appello Napoli.
Così deciso in Roma il 03/04/2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente