Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45183 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45183 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
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udito il difensore
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza resa in data 5 dicembre 2022 con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella pronunciata dal locale Tribunale che lo aveva condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il delitto di cui agl artt. 2 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895 perché illegalmente deteneva presso la sua abitazione sita in Napoli, INDIRIZZO, una pistola “1914, Automatic Pistol” marca Titanic Patent, modello 7,65 con sette munizioni calibro TARGA_VEICOLO. In Napoli il 3 dicembre 2021 e con la recidiva reiterata specifica.
1.1. La Corte territoriale, nel condividere pienamente il percorso argomentativo seguito dal primo giudice che, secondo la Corte d’appello, aveva correttamente valutato il materiale probatorio, ha ricordato che, nel corso del processo, era emerso che la pistola, oggetto dell’ imputazione, era verosimilmente nella disponibilità di NOME COGNOME (fratello dell’imputato e deceduto prima della conclusione del giudizio di primo grado). Tuttavia, il rinvenimento dell’arma all’interno dell’abitazione del ricorrente e le prime dichiarazioni rese da costui inducevano a ritenere che quest’ultimo avesse custodito l’arma consapevolmente per conto del fratello. Infatti, nell’immediatezza dei fatti, NOME COGNOME rendendo spontanee dichiarazioni (acquisite al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti), affermava di essere consapevole che il fratello avesse la disponibilità dell’arma, da lui recuperata la sera prima del sequestro perché il fratello era in stato di alterazione psicofisica.
Egli aveva tuttavia intenzione di disfarsene appena possibile.
Nel corso del dibattimento, invece, la madre NOME COGNOME e NOME COGNOME (sottopostosi ad interrogatorio il 21 dicembre 2021) avevano concordemente dichiarato che era stato quest’ultimo, all’insaputa dell’imputato, a nascondere la pistola presso l’abitazione del ricorrente ma i giudici di merito ritenevano che le predette dichiarazioni – oltre ad essere “preconfezionate” a scopo difensivo e, dunque, meno genuine delle prime rivelazioni – non apparivano aderenti alle emergenze processuali: nella fase delle indagini non era emerso infatti che NOME COGNOME si trovasse nell’appartamento del fratello (e, in effetti, egli viveva con madre in altra abitazione, ove erano rinvenute delle munizioni).
1.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha affermato:
che la pena inflitta, determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, era congrua e proporzionata alla gravità del fatto accertato;
che, essendo l’imputato gravato da recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., le circostanze attenuanti generiche non potevano essere riconosciute con giudizio di prevalenza, ostandovi il divieto di cui all’art. 69, ultimo comma, cod. pen. Infine, considerata la personalità dell’imputato (desunta dai suoi precedenti)
e la gravità del fatto, correttamente la pena non era stata contenuta nel minimo edittale (ma in misura di poco superiore).
Con ricorso incompleto perché mancante di una pagina, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia (AVV_NOTAIO), impugna con tre motivi, di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.).
Sostiene che la Corte d’appello ha dato preferenza alla tesi accusatoria, valorizzando le prime dichiarazioni “autoaccu.satorie” del ricorrente, nonostante le dichiarazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, rispettivamente fratello e madre dell’imputato, lo avessero pienamente scagionato dall’accusa di detenzione dell’arma, appartenente in via esclusiva al fratello NOME.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 199 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.).
Assume che, con la richiesta di assoluzione, la difesa aveva chiesto di riconoscere nel caso in oggetto i presupposti’ per l’applicazione dell’art. 199 cod. proc. pen. perché, anche a voler ritenere veritiera la ricostruzione dei fatti emersa con le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato nell’immediatezza dell’arresto, non si era tenuto conto del vincolo di parentela esistente tra il ricorrente stesso e NOME COGNOME.
Osserva come la suddetta norma preveda la facoltà di astensione dei prossimi congiunti, che non sono obbligati a deporre, e l’ambito di operatività della disposizione si estende anche alla fase delle indagini preliminari, laddove la polizia giudiziaria ha l’obbligo, nel caso di specie del tutto inosservato, di avvertir dell’esistenza di tale facoltà.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), ‘:od. proc. pen.), su rilievo che la Corte territoriale – pur al cospetto di uno specifico motivo di appell con il quale si chiedeva di escludere la ritenuta recidiva in considerazione della particolarità delle motivazioni che avevano sorretto il nuovo delitto – non aveva espresso alcuna motivazione in proposito.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione sulla base del terzo motivo, inammissibili gli altri.
In via preliminare va dato atto che il ricorso per cassazione manca di una pagina (ossia della pagina 6) che risulta mancante anche nell’originale del ricorso acquisito agli atti del fascicolo di ufficio, il quale non contiene cartelle allegate
Precisato che costituisce onere di diligenza della parte difesa depositare il ricorso per cassazione completo e verificare che le copie trasmesse al giudice dell’impugnazione riproducano l’atto (completo) nella sua interezza, ritiene il Collegio che l’incompletezza dell’atto di impugnazione, non superabile attingendo al ricorso in originale presentato dal ricorrente avverso la sentenza impugnata, non rende, per la mancanza di una specifica sanzione processuale in proposito e in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali (utile per inutile non vitiatur), il ricorso nullo, restando l’atto valido quanto alle parti in cui risultan chiaramente esposti i motivi di gravame, ma esonera la Corte di cassazione dall’esame di eventuali doglianze che fossero state articolate nelle pagine mancanti, come naturale prosecuzione di un motivo o come motivo diverso ed ulteriore, e tantomeno obbliga la Corte a ricostruire o a rielaborare il motivo, neppure quando, come nel caso di specie, emerga, dalla lettura della restante parte del ricorso, che una censura sia stata sollevata.
Infatti, alla pagina 7 (che segue la pagina mancante) si legge: «COGNOME NOME sottrae l’arma al fratello perché costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave danno alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile. Come pure il fatto è proporzionato al pericolo. Non vi è dubbio che il ricorrente ha agito per difendere il diritto all’integrità fisica suo e altrui contro il pericolo attuale di una ingiusta. Difesa proporzionata all’offesa. Ebbene nelle motivazioni della sentenza di condanna non esiste alcun riferimento’ alcuna valutazione riservata alla questione in oggetto proposta con i motivi di appello».
Ciò lascia supporre, anche mediante il confronto con l’atto di appello che pure analoga censura conteneva, che la doglianza sia stata effettivamente sollevata e che non sia stata espressamente presa in carico dalla Corte distrettuale ma è il caso di sottolineare come sarebbe comunque errata la conclusione alla quale giunge il ricorrente circa il difetto assoluto di motivazione in proposito, posto che la motivazione del rigetto della doglianza è implicita, avendo la Corte di merito escluso che i germani vivessero nello stesso appartamento ed essendo stata l’arma rinvenuta nell’abitazione dell’imputato e, perciò, esclusivamente detenuta da lui,
secondo la congrua e logica ricostruzione del fatto operata da entrambi i giudici di merito.
A questo proposito vanno ricordati due principi di diritto reiteratamente declinati al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
E’ stato, infatti, affermato che, in sede di giudizio di legittimità, no censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (ex multis, Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 – 01).
Inoltre, va rammentato che, in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l’annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l’omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritt all’omissione può porre rimedio, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, COGNOME, Rv. 263980 – 01).
Nel caso in esame, la prospettazione dello stato di necessità (contenuta nella pagina 7 del ricorso ed identica a quella riportata nel motivo dr appello) si è risolta nella mera indicazione di una situazione di fatto solo astrattamente riconducibile alla esimente reclamata, laddove, in tema di cause di giustificazione, incombe sull’imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di un’esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell’esimente.
Ne consegue che la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esimente, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. cod. proc. pen., risolvendosi il dubbio sull’esistenza dell’esimente nell’assoluta mancanza di prova al riguardo (Sez. 6, n. 15484 del 12/02/2004, Raia, Rv. 229446 – 01).
Ne consegue che la doglianza, così come articolata, sarebbe comunque stata in astratto insuscettibile di accoglimento, con la conseguenza che il motivo di appello era inammissibile “ab origine” per manifesta infondatezza.
3. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.
3.1. Quanto al primo motivo, la doglianza, oltre ad essere indecifrabile in ordine ai vizi promiscuamente denunciati, si risolve nell’arbitraria pretesa di ottenere dal giudice di legittimità una ricostruzione del fatto diversa da quella che
i giudici di merito, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità hanno assegnato al fatto stesso, laddove hanno ritenuto che le dichiarazioni della madre e del fratello dell’imputato – oltre ad essere “preconfezionate” a scopo difensivo e, dunque, meno genuine delle prime rivelazioni – non fossero aderenti alle emergenze processuali perché, nella fase delle indagini, non era emerso che NOME COGNOME (fratello dell’imputato) si trovasse nell’appartamento del ricorrente, vivendo egli con la madre in altra abitazione e traendosi da ciò il logico convincimento che l’arma fosse detenuta a pieno titolo dall’imputato.
Inoltre, va ricordato che il ricorrente – il quale intende, come nella specie, denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – ha l’onere sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su qual profilo la motivazione asseritamente manchi’ in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i mo aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518 – 02; Sez. 1, n. 391.22 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 264535 – 01).
Il motivo è pertanto aspecifico, fattuale e manifestamente infondato.
3.2. Quanto al secondo motivo, a parte il profilo di novità che lo investe, esso è geneticamente inammissibile per manifesta infondatezza, non rilevando perciò se il giudice d’appello abbia o meno risposto alla doglianza (cfr. supra § 2 del considerato in diritto).
Infatti, l’art. 199 cod. proc. pen. (collocato nel capo I “testimonianza”, del titolo II “mezzi di prova”, del libro III “prove” del codice di rito) non si applica alle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato nella fase delle indagini preliminari che non sono assimilabili né alla testimonianza, né alle sommarie informazioni testimoniali, disposizioni che entrambe circoscrivono, definendolo compiutamente, l’ambito di operatività dell’art. 199 cod. proc. pen.
Rispetto al quale neppure si applica la disciplina di cui all’art. 63 cod. proc. pen., la quale concerne l’esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini, ex art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, Di Stadio, Rv. 231689 – 01).
Residua la questione, non azionata con il motivo di gravame ma rilevabile d’ufficio in quanto concernente l’utilizzabilità dibattimentale di quelle dichiarazion di regola vietata ex art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., che va risolta nel senso che sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell’immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l’atto è stato acquisito, come nel caso in esame, al fascicolo per il dibattimento, senza limitazioni, su accordo delle parti (Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, COGNOME, Rv. 270314 – 01; Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, cit.), risultando tale ultima circostanza dal testo della sentenza impugnata che, in parte qua, non è stata peraltro minimamente contestata dal ricorrente.
Ne deriva l’inammissibilità del motivo.
4. E’, invece, fondato il terzo motivo.
Con esso il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine al punto concernente la recidiva.
La quale, per essere ritenuta, richiede una verifica, in concreto, da parte del giudice di merito che, in maniera anche succinta purché completa, deve darne conto in motivazione al fine di accertare se la reiterazione dell’illecito sia sintom effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, al qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità del ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (ex multis, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838 – 01).
Effettivamente, come con fondamento il ricorrente lamenta, la Corte d’appello, pur in presenza di un motivo di gravame specifico sul punto, non ha fornita alcuna spiegazione nell’avere, in concreto e al di là dei meri precedenti penali, ritenuto la recidiva contestata.
La sentenza impugnata va pertanto annullata in parte qua con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 11/10/2023