Recidiva: Quando l’Aumento di Pena è Giustificato dalla Cassazione
L’istituto della recidiva rappresenta uno degli aspetti più dibattuti del diritto penale, poiché incide direttamente sull’entità della pena inflitta a chi commette un nuovo reato dopo una condanna precedente. Con la recente ordinanza n. 8569 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri che legittimano l’aumento di pena, sottolineando l’importanza di una valutazione concreta della pericolosità del reo.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto aggravato in concorso, ha presentato ricorso in Cassazione. Il principale motivo di doglianza riguardava l’applicazione della recidiva e il conseguente aumento di pena. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato le ragioni per cui la reiterazione del reato dovesse essere considerata sintomo di una maggiore capacità a delinquere, limitandosi a un mero richiamo ai precedenti penali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che le censure proposte non erano altro che una riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La decisione dei giudici di merito è stata quindi confermata in toto, compresa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni sulla valutazione della recidiva
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha convalidato l’operato della Corte d’Appello in materia di recidiva. L’ordinanza offre spunti fondamentali per comprendere come e quando un giudice possa legittimamente inasprire la pena.
Il Principio di Diritto sulla Recidiva
La Corte ribadisce un principio consolidato: l’applicazione della recidiva non è un automatismo. Il giudice ha il dovere di effettuare una verifica concreta per stabilire se la commissione di un nuovo reato sia un effettivo sintomo di “riprovevolezza della condotta” e di “pericolosità del suo autore”. Non basta la semplice esistenza di precedenti penali. È necessaria un’adeguata motivazione che spieghi perché il nuovo delitto sia indicativo di una maggiore capacità delinquenziale. Se il giudice non ravvisa tale progressione criminale, deve escludere l’aumento di pena.
L’Applicazione al Caso Concreto
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente applicato questo principio. I giudici di secondo grado avevano infatti spiegato che l’imputato era gravato da “numerosi precedenti” e che, di conseguenza, l’ultimo episodio delittuoso non era un fatto isolato, ma rappresentava un chiaro “indice di ingravescente capacità a delinquere”. In altre parole, la sequenza e la natura dei reati commessi nel tempo dimostravano una crescente inclinazione a violare la legge, giustificando pienamente l’aumento di pena per la recidiva.
Le Conclusioni: Quando la Recidiva Giustifica l’Aumento di Pena
L’ordinanza in esame conferma che la valutazione della recidiva è un’operazione che richiede un’analisi sostanziale e non meramente formale. Il giudice non può limitarsi a constatare la presenza di condanne passate, ma deve indagare se la nuova condotta criminale riveli una personalità più pericolosa e una maggiore ostinazione nel delinquere. La presenza di numerosi precedenti, come nel caso di specie, diventa un fattore cruciale che può legittimare, con adeguata motivazione, un trattamento sanzionatorio più severo. Questa decisione serve da monito: la storia criminale di un individuo ha un peso determinante nel giudizio sulla sua attuale pericolosità.
Quando un giudice può applicare l’aumento di pena per recidiva?
Un giudice può applicare l’aumento di pena quando, a seguito di una verifica concreta, ritiene che la reiterazione dell’illecito sia un sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, e che dal nuovo delitto si possa desumere una maggiore capacità delinquenziale.
Perché il ricorso contro l’applicazione della recidiva è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni erano una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse ben motivata, in quanto i numerosi precedenti dell’imputato dimostravano una crescente capacità a delinquere.
È sufficiente avere dei precedenti penali per l’applicazione automatica della recidiva?
No, non è sufficiente. Il giudice deve sempre fornire un’adeguata motivazione, spiegando perché il nuovo reato è indice di una maggiore pericolosità. Può escludere l’aumento di pena se non ritiene che sussista una maggiore capacità delinquenziale, nonostante i precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8569 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTAGNANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 24 gennaio 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Rimini in ordine al reato di tentato furto di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 61 nn. 5 e 7 cod. pen. commesso in Rimini il 4 marzo 2011.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio d motivazione in ordine all’applicazione della recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e, comunque, manifestamente infondato. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, COGNOME, Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti e che, pertanto, l’ultimo episodio rappresentava indice di ingravescente capacità a delinquere.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
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