Recidiva e furto: quando l’aumento di pena è legittimo
La Recidiva rappresenta un istituto fondamentale del diritto penale italiano, agendo come un termometro della pericolosità sociale di un individuo. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di furto aggravato, ribadendo principi essenziali sulla validità dei ricorsi e sull’applicazione degli aumenti di pena per chi ha precedenti penali.
Il caso di furto aggravato
La vicenda trae origine da una condanna per furto aggravato (articoli 624 e 625 del codice penale). Dopo una parziale riforma della sentenza in appello, che aveva ridotto l’entità della pena pur confermando la responsabilità penale, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava l’applicazione della Recidiva, contestando la scelta dei giudici di merito di non escludere l’aumento sanzionatorio previsto per i reati reiterati.
La Recidiva e la specificità del ricorso
Uno dei punti cardine della decisione riguarda l’inammissibilità del ricorso quando questo si limita a riproporre le medesime argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. La Suprema Corte ha sottolineato che la funzione del ricorso di legittimità è quella di muovere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata. Se il ricorrente si limita a una “pedissequa reiterazione” dei motivi d’appello, il ricorso viene considerato non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Valutazione della pericolosità sociale
Nel caso analizzato, la Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione logica e priva di vizi sulla sussistenza della Recidiva. Tale valutazione non si era fermata al dato formale (l’esistenza di precedenti condanne), ma era scesa nel merito sostanziale. I giudici avevano infatti individuato ragioni specifiche che qualificavano negativamente la personalità dell’imputato, delineando un profilo di pericolosità sociale che giustificava pienamente il trattamento sanzionatorio più severo.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che il vizio di motivazione denunciato era in realtà inesistente, poiché la sentenza di secondo grado aveva già risposto puntualmente a tutte le obiezioni della difesa. La Recidiva è stata ritenuta sussistente in quanto l’imputato ha mostrato una persistente inclinazione al reato, rendendo l’aumento di pena non solo legittimo ma necessario per finalità di prevenzione e punizione. La mancanza di nuovi elementi critici nel ricorso ha reso impossibile un ulteriore esame nel merito.
Le conclusioni
Le conclusioni dei giudici di Piazza Cavour hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della pena, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ricorda che la Recidiva non è un automatismo burocratico, ma il risultato di un’analisi attenta della storia criminale del reo, e che i ricorsi in Cassazione devono possedere un alto grado di specificità tecnica per essere accolti.
Cosa succede se il ricorso ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto non assolve alla funzione di critica mirata contro la sentenza impugnata.
Come viene giustificato l’aumento di pena per recidiva?
Il giudice deve motivare la scelta basandosi sia sulla presenza formale di precedenti penali, sia sulla pericolosità sociale sostanziale desunta dalla personalità del reo.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, solitamente tra i mille e i seimila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40583 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40583 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CORREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cu la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato – limitatamente all’ent della pena, ridotta ad anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 80 di multa, confermando nel resto – la pronuncia di primo grado, emessa in dat 31.01.2019 dal Tribunale di Reggio Emilia, che aveva dichiarato colpevole l’imputato del delitto pp. e pp. dagli artt. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. e l condannato – applicati l’aumento per la recidiva e la riduzione di pena per il alla pena di anni uno, mesi 4 di reclusione ed euro 1000,00 di multa.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione quanto alla decisione di non poter escludere l’aumento per la recidiva contestat indeducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono n pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disat dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solt apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; avendo la corte già b specificato, con adeguata motivazione priva di evidente illogicità, come nel ca di specie la contestata recidiva è da ritenere sussistente sia sotto il profilo che sotto il profilo sostanziale, indicando le specifiche ragioni che qualif negativamente la personalità dell’imputato in termini di accentuata pericolos sociale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 27 settembre 2023.