Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42315 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42315 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CONDOFURI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato infatti che la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME volta ad ottenere lo scomputo – dalla pena complessiva di anni nove di reclusione – della porzione di mesi quattro applicatagli a titolo di recidiva;
Ritenuto che la istanza in oggetto era fondata sulla declaratoria di illegittimit costituzionale dell’art.99, comma 5, cod. pen., nella parte in cui prevedeva l’obbligatorietà dell’aumento di pena a tale titolo (sentenza Corte costituzional n.185/2015);
Considerato che la Corte territoriale ha respinto la richiesta del condannato osservando che l’aumento di pena (peraltro per mesi sei e non quattro) era stato applicato ai sensi del comma quarto del citato art.99, con la conseguente inapplicabilità della sopra indicata sentenza;
Considerato, altresì, che il ricorrente non si confronta con tale compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dal giudice dell’esecuzione, dato che pone in discussione la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità della recidiva;
Ritenuto che le questioni sollevate con il ricorso sono inammissibili sia perché poste prima volta soltanto con il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017 , Galdi, Rv. 270316) ed in quanto, comunque, la sussistenza delle condizioni per applicare la recidiva non pu essere messa in discussione in quanto accertata in modo irrevocabile a seguito del giu formatosi sulla sentenza di condanna;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.