Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15841 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15841 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta l’eccessività della pena, anche in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita in relazione al trattamento sanzionatorio;
che, invero, quanto alla dosimetria della pena, l’uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell’ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall’art. 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 3);
che, in relazione al riconoscimento della recidiva contestata, le censure difensive non sono specifiche in quanto, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni poste all base del provvedimento impugnato, risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
che, inoltre, l’ulteriore censura, inerente al giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen., è manifestamente infondata perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull’aggravante di cui all’art. 99 quarto comma, cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024.