Recidiva: La Cassazione Conferma la Pericolosità Sociale e Dichiara il Ricorso Inammissibile
L’istituto della recidiva rappresenta uno dei temi più delicati del diritto penale, poiché incide direttamente sull’entità della pena inflitta a chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i criteri per la sua corretta applicazione e ha chiarito quando un ricorso che la contesta diventa inammissibile, offrendo importanti spunti di riflessione sulla valutazione della pericolosità sociale del reo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato contestava specificamente il riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva, ritenendo ingiustificato l’aumento di pena applicato dai giudici di merito. La sua difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente la sua posizione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Recidiva
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma la blocca sul nascere, ritenendo che il ricorso non abbia i requisiti minimi per essere discusso. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato i giudici a questa conclusione. La Corte ha definito il ricorso come manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura già adeguatamente confutata dalla Corte d’Appello.
In altre parole, il ricorrente non ha presentato nuovi argomenti o profili di illegittimità, ma si è limitato a ripetere le stesse obiezioni già sollevate e respinte nel precedente grado di giudizio. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica e coerente per giustificare l’aggravante della recidiva. Tale motivazione si fondava su elementi concreti: le plurime condanne precedenti per reati della stessa indole e per altri reati gravi.
Secondo la Corte, questa storia criminale, caratterizzata da condotte continue e reiterate nel tempo, era un chiaro indicatore di un’ aumentata pericolosità sociale del soggetto. Questa pericolosità, e non il mero dato formale delle precedenti condanne, è l’elemento che legittima l’aumento di pena previsto per la recidiva.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara: per contestare efficacemente l’applicazione della recidiva in Cassazione, non è sufficiente riproporre le medesime argomentazioni già valutate e respinte dai giudici di merito. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza impugnata, e non limitarsi a una generica contestazione.
Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui la recidiva non è un automatismo, ma deve essere il risultato di una valutazione concreta sulla pericolosità del reo, basata sulla sua storia criminale. Un ricorso che ignora la solida motivazione del giudice di merito su questo punto è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Quando un ricorso contro la recidiva può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso contro la recidiva è dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato e si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto.
Quali elementi giustificano l’aumento di pena per la recidiva in questo caso?
L’aumento di pena è giustificato dalle plurime condanne precedenti per reati dello stesso tipo e per altri reati gravi, che, nel loro insieme, dimostrano una aumentata e persistente pericolosità sociale del soggetto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16029 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta recidiva e manifestamente infondat riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che h evidenziato come le plurime condanne per reati dello stesso tipo e per reati comunque gravi continui e reiterati nel tempo deponessero per una aumentata pericolosità idonea a giustifica l’aumento di pena di cui all’aggravante;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2024.