Recidiva e Pericolosità Sociale: la Cassazione conferma l’inammissibilità del ricorso
Con l’ordinanza n. 17305 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema centrale del diritto penale: l’applicazione della recidiva. Il caso in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un ricorso contro il suo riconoscimento viene considerato inammissibile per aspecificità, soprattutto in presenza di una chiara progressione criminale dell’imputato. La decisione sottolinea l’importanza di una motivazione logica e coerente da parte dei giudici di merito nel valutare la pericolosità sociale del reo.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La Corte territoriale aveva confermato la condanna, applicando l’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha impugnato tale decisione dinanzi alla Suprema Corte, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione in merito alla mancata esclusione della suddetta aggravante. In sostanza, il ricorrente contestava il fondamento su cui i giudici di secondo grado avevano basato la loro valutazione.
La Decisione della Corte sulla recidiva
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, l’unico motivo di doglianza presentato era da considerarsi ‘aspecifico’. Questo vizio procedurale si verifica quando l’atto di impugnazione non articola critiche puntuali e circostanziate contro la decisione impugnata, ma si limita a una generica contestazione. La Corte ha ritenuto che la replica contenuta nel ricorso si limitasse a negare le circostanze evidenziate dalla Corte d’Appello, senza però confrontarsi con l’evidenza probatoria che sosteneva la decisione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che la valutazione sulla sussistenza della recidiva compiuta dalla Corte territoriale era corretta e insindacabile in sede di legittimità. La motivazione della sentenza d’appello è stata giudicata ‘adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali’. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato la ‘progressione criminosa’ dell’imputato, desumibile dalla pluralità di delitti commessi in un arco temporale definito. Questa escalation criminale, secondo la Corte, rendeva evidente la presenza di una ‘pericolosità ingravescente’, di cui l’ultimo delitto rappresentava un’ulteriore manifestazione. Il percorso motivazionale seguito dalla Corte d’Appello era, quindi, privo di illogicità e pienamente conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di riconoscimento della recidiva. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso dell’imputato appariva come un mero tentativo di negare l’evidenza, senza fornire argomenti specifici in grado di scardinare il ragionamento del giudice precedente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per contestare efficacemente l’applicazione di un’aggravante come la recidiva, non è sufficiente una semplice negazione. È necessario formulare un ricorso con motivi specifici, che attacchino la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata, basandosi su elementi concreti. La decisione sottolinea come la valutazione della pericolosità sociale, derivante da una carriera criminale in evoluzione, sia un elemento centrale per giustificare l’applicazione dell’aggravante. Per i professionisti del diritto, questa pronuncia è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e puntuali, capaci di entrare nel merito del ragionamento del giudice e non limitarsi a una sterile contrapposizione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto ‘aspecifico’, ovvero non sufficientemente dettagliato. L’imputato si è limitato a negare le circostanze valutate dalla Corte d’Appello senza contestare in modo puntuale e motivato l’evidenza della sua progressione criminale.
Come ha giustificato la Corte d’Appello l’applicazione della recidiva?
La Corte d’Appello ha basato l’applicazione della recidiva su una motivazione logica e coerente, evidenziando come la pluralità di delitti commessi dall’imputato dimostrasse una ‘pericolosità ingravescente’, ossia una tendenza criminale in progressivo aumento.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17305 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17305 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, è aspecifico; l’applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pagg. 10-11-12 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l’evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
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