Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7678 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7678 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Canosa di Puglia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persone della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
preso atto che il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Fermo del 08/02/2023 con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile dei delitti di tentata rapina aggravata (capo A), lesioni aggravate (capo B) e porto illegale in luogo pubblico di armi da fuoco (capo C), condotte di reato tutte commesse in concorso con altre persone, e condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.067,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti contestate e alla recidiva reiterata ed infraquinquennale, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile NOME COGNOME da liquidare in separata con sede con assegnazione, tuttavia, di provvisionale quantificata in euro 5.000,00.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto correlati tra loro, si deducono la violazione degli artt. 125, comma 3 e 546 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento al giudizio di responsabilità.
La sentenza impugnata consta di un costrutto argomentativo apparente perché privo di confronto con gli elementi, di natura oggettiva, prospettati con l’atto di appello e comunque contrastante con gli esiti degli accertamenti investigativi, così rasentando il travisamento della prova.
Con l’atto di gravame si erano dedotti: l’ assenza di riscontri al riconoscimento dell’imputato quale autore della rapina da parte della persona offesa operato rispetto ad un soggetto che era travisato e visionando semplicemente un frame del filmato di videosorveglianza; la mancanza di ulteriori e diversi elementi utili alla identificazione del ricorrente atteso che le intercettazioni telefoniche nulla indicavano al riguardo, i bossoli sequestrati sono risultati non compatibili con le armi sequestrate presso l’abitazione , le dichiarazioni rese da NOME COGNOME erano sconfessate dalle registrazioni del sistema di videosorveglianza della struttura alberghiera ove COGNOME alloggiava ed il teste COGNOME ha riferito che i rapinatori erano due e non tre.
2.2. Con il terzo motivo si deducono la violazione degli artt. 62bis e 133 cod. pen. e la mancanza di motivazione in punto di mancato giudizio di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti, di omessa disapplicazione
della ritenuta recidiva e di dosimetria della pena con riferimento sia alla sanzione base che agli aumenti operati a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, concernenti il giudizio di colpevolezza, sono caratterizzati da evidente genericità.
Si tratta di doglianze che, per come prospettate, denunciano solo apparentemente un vizio motivazionale in punto di valutazione delle prove, anche sotto il profilo del travisamento di elementi probatori rispetto ai quali, peraltro, non risulta neppure adempiuto l’onere di specifica indicazione ed allegazione degli stessi, così da consentire l’apprezzamento del loro contenuto complessivo e verificare l’eventuale errore ‘sul significante’ nel quale sarebbe caduti i giudici di secondo grado (non sul “significato”, atteso il divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova).
Le deduzioni prospettate nel ricorso si risolvono, di fatto, nella pedissequa reiterazione delle argomentazioni contenute nell’atto di appello, già puntualmente disattese dalla Corte territoriale con un costrutto motivazionale adeguato e privo di manifeste illogicità.
Ed invero, il Collegio di merito ha compiutamente argomentato su ciascuna delle censure difensive (pagg 5 e 6 della sentenza impugnata) osservando, in primo luogo, che il riconoscimento dell’imputato da parte della persona offesa era da ritenersi pienamente attendibile in quanto effettuato in termini di certezza a distanza di soli due giorni dalla patita rapina e corroborato dalla accertata intestazione in capo proprio a NOME della vettura utilizzata per l’azione predatoria.
Tali elementi, congiuntamente valutati con il fatto che vi erano dati logici dai quali ricavare la partecipazione alla rapina non di due ma di tre soggetti (di cui uno rimasto in attesa dei due esecutori materiali alla guida dell’auto), sono stati ritenuti bastevoli per il giudizio di responsabilità, essendo quindi irrilevante, a fronte di un compendio probatorio univoco, che le conversazioni telefoniche captate e gli esiti delle indagini balistiche non avessero offerto ulteriori (e non necessari) e lementi utili per l’identificazione dell’odierno ricorrente quale partecipe; quanto alle dichiarazioni del teste COGNOME il Collegio di merito ha dato conto della loro ininfluenza indicandone precisamente le ragioni.
Si tratta di un costrutto argomentativo condotto in aderenza al materiale probatorio richiamato nel provvedimento impugnato e che, ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, si incentra proprio sui rilievi sviluppati nell’atto di appello, tutti puntualmente analizzati e che, come tale, non è censurabile in questa
sede ove è preclusa la rivalutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura dei dati disponibili, ovvero un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova.
Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato con riferimento alla doglianza relativa alla mancata disapplicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Con il secondo motivo di appello l’imputato si era doluto al riguardo evidenziando che i precedenti penali erano risalenti nel tempo e non specifici.
Rispetto a tale censura, la Corte di appello (pag. 6 della sentenza impugnata) ha semplicemente elencato le pregresse condanne, l’ultima delle quali, tra l’altro riguardante delitti commessi nel febbraio 2017 e, dunque, non precedenti, bensì successivi a quelli oggetto di giudizio.
Trattasi di motivazione carente in quanto fondata sulla mera esistenza di precedenti penali (che non risultano descritti nella loro successione temporale, né raffrontati con gli illeciti sottoposti a scrutinio) e pertanto non conforme alle indicazioni ermeneutiche dettate da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti.
In particolare, il giudice di merito è tenuto ad esaminare il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; a tale verifica il Collegio non ha adeguatamente proceduto.
L’impugnata sentenza va pertanto annullata limitatamente alla statuizione sulla recidiva con rinvio alla Corte di appello di Perugia la quale provvederà a colmare la lacuna motivazionale di cui sopra e ad esaminare anche gli ulteriori profili, in questa sede assorbiti, relativi al giudizio di comparazione tra circostanze e di dosimetria della pena base e degli aumenti operati a titolo di continuazione
per i reati satellite, alla luce delle determinazioni che verranno adottate in punto di disapplicazione della ritenuta recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Va dichiarata irrevocabile l’ affermazione di responsabilità per i delitti di cui ai capi B) e C) che, anche a prescindere dalla concreta rilevanza della recidiva qualificata nei termini di cui sopra, non sono ad oggi estinti per intervenuta prescrizione, diversamente dall’addebito sub capo B) per il quale , in caso di disapplicazione della aggravante de qua , dovrà essere dichiarato estinto per decorso del termine in data antecedente alla odierna pronuncia rescindente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla recidiva e sul conseguente trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sui punti alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’aff ermazione di responsabilità per i capi A) e C). Così deciso il giorno 19/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME