Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42225 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42225 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 05/07/2022 della Corte di appello di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 5 luglio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza in data 4 gennaio 2022 del GIP del Tribunale di Enna che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato eccepisce i con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omessa qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e / con il secondo ilvizio di motivazione in merito all’applicazione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La risposta merito alla qualificazione del fatto ai sensi del quarto comma anziché ai sens quinto è immune da censure. L’imputato è stato trovato nella disponibilità di piante di marijuana in ottimo stato vegetativo e già con infiorescenze, coltiv zona appartata e per le quali era stato predisposto un adeguato sistem irrigazione, da cui era possibile ricavare 8380 dosi medie singole destinate spaccio. Tali elementi nel loro complesso hanno giustificato il diniego del qu comma, in linea con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità delle Sez Unite (sent. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01-02).
E’ fondato invece il secondo motivo di ricorso in merito alla recidiva.
Nonostante lo specifico motivo di appello / con il quale il difensore dell’imputato aveva evidenziato che i precedenti erano molto risalenti, pe l’ultimo reato, una rapina, era stata commessa dieci anni prima, e che non vi e precedenti per stupefacenti, la Corte territoriale ha confermato l’applica dell’aggravante con una motivazione in parte stravagante e in parte stereotip
Infatti, ha affermato che la recidiva “appare espressione di un giudi valutativo rimesso alla piena discrezionalità del decidente, ch e si sottrae al ( ir t : A I ;z3-1 Qy zi ime parte GLYPH sindacato nel merito da pae di questo collegio”; ciò GLYPH per il giudice di legittimità, ma non per il giudice di merito di secondo grado che è tenu verificare la corretta applicazione di parametri di giudizio utilizzati da giudice, entrando nel merito di ogni questione.
Ha richiamato poi i criteri dell’art. 133 cod. pen. per evidenziare “rinnovata e rafforzata proclività verso la disobbedienza delle leggi (spec presenza di precedenti giudiziari denotanti un’elevata e preoccupante carat criminale)”, argomento questo all’evidenza non individualizzante ed eterogene rispetto alle questioni sollevate con il motivo di appello.
Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va annulla limitatamente alla recidiva applicata /che dev’essere riesaminata da altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Il ricorso è inammissibile per il re che comporta, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la dichiarazi irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità penale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della recidiv rinviando ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giud sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l’art. 624 cod
pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato
Così deciso, il 4 luglio 2023
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Il Consigliere estensore