Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42361 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42361 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva.
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 luglio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, appellata dall’imputato NOME COGNOME COGNOME dalla Procura AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, esclusa la recidiv contestata e riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterrninato la pena n confronti dell’imputato in due anni, due mesi di reclusione ed euro 4.200,00 di multa e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO censura l’erronea applicazione dell’art. 168 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione relazione all’avvenuta esclusione della recidiva.
Rileva il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che erroneamente la Corte di appello aveva accolto il motivo di appello volto all’esclusione della recidiva, rilevando che COGNOME per le sentenze di condanna indicate ai nn. 1), 2), 3) e 5) del certifica del casellario giudiziale in atti aveva fruito dell’affidamento in prova al serv sociale, con esito positivo dichiarato dal Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell’ 47, comma 12, della I. 26 luglio 1975, n. 354 (Legge sull’ordinamento penitenziario).
Dalla lettura del certificato del casellario penale, infatti, risulterebbe che per le sentenze indicate ai nn. 3) e 5) del certificato del casellario penale vi sa stata la declaratoria dell’esito positivo dell’affidamento in prova.
Ad avviso del ricorrente, dunque, non potrebbe essere esclusa la recidiva nei confronti dell’imputato in relazione alle residue sentenze indicate nel casella penale ai nn. 1) e 2).
2.2. Con il secondo motivo il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO censura l’erronea applicazione dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. e la manifesta illogicità del motivazione sul punto.
Deduce il ricorrente che la Corte di appello, ritenendo erroneamente insussistente la contestata recidiva, aveva ritenuto assorbito il motivo di appel relativo al mancato aumento della pena di due terzi, ai sensi dell’art. 99, qua comma, cod. pen. nella sentenza di primo grado.
Una volta riconosciuta sussistente e applicata la recidiva, tuttavia, si sareb dovuto aumentare la pena inflitta per il reato più grave di due terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi propost sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.
5 Con il primo motivo il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO deduce che erroneamente la Corte di appello avrebbe accolto il motivo di appello volto all’esclusione del recidiva, rilevando che il COGNOME per le sentenze di condanna indicate ai nn. 1) 2), 3) e 5) del certificato del casellario giudiziale aveva fruito dell’affidament prova al servizio sociale, con esito positivo dichiarato dal Tribunale di Sorveglianz
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Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha dedotto un vizio di travisamento della prova e, segnatamente, delle risultanze del certificato del casellario giudiziale, in qu non tutte le pregresse condanne dell’imputato sarebbero state coperte dall’estinzione di ogni effetto penale determinata dall’esito posit dell’affidamento in prova al servizio sociale (secondo il principio sancito da Sez. n. 5859 del 27/10/2011 Ud. (dep. 2012), Marcianò, Rv. 251688 – 01).
Il vizio di travisamento della prova riguarda le ipotesi di infedeltà del motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimoni conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisit nel giudizio, quali la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione), l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione d relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie) l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento pe invenzione) (ex plurimis: Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01).
Imquesti casi la Corte di cassazione non è chiamata a reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma sol verificare se detti elementi sussistano (cfr., tra le altre: Sez. 5, n. 390 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 1, n. 25117 del 14/07;2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006′ COGNOME, Rv. 234605) e se siano decisivi ai fini della decisione.
Il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, infatti, ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disartic l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la
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essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 4804 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazio per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurr l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione ne motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudice, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e c risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) d la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonc della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) ind le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logic l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibili all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato ((ex plurimis: Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – (i1).
2.2. Nel caso di specie, tuttavia, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO non ha dimostrato né allegato il carattere decisivo del travisamento del dato probatorio dedott ritenendo autoevidenti le risultanze del casellario giudiziale o, comunque rimettendosi all’esame diretto di tale atto da parte della Corte di legittimità.
Tuttavia, non essendo la recidiva fondata sul mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, il travisamento da parte della Corte appello dell’ambito dell’efficacia estintiva della declaratoria di esito pos dell’affidamento al servizio sociale, a rigore, non comporta ex se il riconoscimento della recidiva da parte dell’imputato.
Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno sancito che la recidiva postul la dimostrazione che la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettiv riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo al natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livel omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a o altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del gra di colpevolezza (Sez. U, n. 35378 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01).
k . La declaratoria di inammissibilità del primo motivo preclude l’esame del secondo motivo, che, sul piano logico e giuridico, postula l’accogliento del primo. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.