Recidiva e pericolosità sociale: i chiarimenti della Cassazione
L’applicazione della Recidiva rappresenta un elemento determinante nella commisurazione della pena, riflettendo la valutazione della personalità del reo e della sua attitudine a delinquere. Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito i criteri necessari per la sua conferma in sede di legittimità, sottolineando l’importanza di una motivazione coerente basata sulla storia criminale del soggetto.
Il caso e il ricorso per cassazione
Un imputato ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Milano, lamentando una presunta illogicità nella motivazione riguardante il mancato esonero dalla Recidiva. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente giustificato il mantenimento di tale aggravante, chiedendone l’esclusione. Tuttavia, l’analisi della Cassazione ha evidenziato come il ricorso mancasse di specificità, limitandosi a contestazioni generiche senza affrontare i punti cardine della decisione impugnata.
La valutazione della pericolosità criminale
I giudici di merito avevano fondato la loro decisione sulla pluralità di delitti commessi dall’imputato nel tempo. Tale condotta è stata interpretata come espressione di una pericolosità ingravescente, ovvero una tendenza a reiterare illeciti che si aggrava con il passare degli anni. La commissione dell’ultimo delitto è stata considerata la prova definitiva di questa inclinazione criminale, rendendo legittima l’applicazione dell’aggravante prevista dal codice penale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello conteneva un percorso logico privo di vizi, avendo correttamente analizzato i precedenti penali dell’imputato. La replica contenuta nel ricorso è stata giudicata aspecifica poiché si limitava a negare la sussistenza della pericolosità contro l’evidenza dei fatti accertati. In assenza di critiche puntuali ai passaggi argomentativi della sentenza di secondo grado, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Cassazione confermano che la contestazione della Recidiva richiede una strategia difensiva basata su elementi concreti e non su semplici negazioni di rito. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, oltre alla conferma della pena, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea come la reiterazione del reato sia un parametro oggettivo per la valutazione della pericolosità sociale del condannato.
Cosa si intende per pericolosità ingravescente nel diritto penale?
Si riferisce alla tendenza di un soggetto a commettere reati con frequenza o gravità maggiore nel tempo, giustificando l’applicazione della recidiva.
Perché un ricorso sulla recidiva può essere dichiarato inammissibile?
Accade quando i motivi di impugnazione sono generici e non contestano specificamente i passaggi logici della sentenza di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49822 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49822 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva è generico ed aspecifico; la Corte territoriale, confermando quanto affermato dal primo giudice, ha correttamente valutato come la pluralità di delitti posti in essere nel tempo dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l’evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data . 7 novembre 2023