Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6693 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6693 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore lamenta violazione degli artt. 132, 133 e 99, comma 4, cod. pen., per avere la Corte di appello di Torino disatteso la richiesta di esclusione della recidiva, senza motivare sull’effettiva pericolosità sociale – non sono consentite in sede di legittimità in quanto in fatto e già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici.
Invero, in ordine all’applicazione della recidiva infraquinquennale nei confronti dell’imputato, la Corte d’appello di Torino – con motivazione scevra da vizi logici e giuridici – ha rapportato le violazioni precedenti a quella attuale, evidenziando che la successione cronologica dei fatti, l’analogia delle condotte, l’assenza di qualsiasi tentativo da parte di NOME di mutare stile di vita nonostante la fiducia accordatagli attraverso la concessione dei benefici di legge, indicano univocamente che il suddetto non ha tratto insegnamento dalle passate esperienze giudiziarie, non ha compreso la gravità delle condotte realizzate, non ha manifestato alcuna intenzione di modificare la sua condotta ed ha anzi continuato a commettere reati della stessa tipologia. Ha, quindi, rilevato che è innegabile che i reati per cui si procede siano espressione di un atteggiamento di indifferenza o avversione verso le leggi dell’o ,- dinamento penale, dell’assenza di ripensamento critico a seguito delle precedenti condanne e quindi di una risoluzione criminosa più consapevole e determinata, avendo il prevenuto dato ampia e convincente prova di possedere una propensione delinquenziale; e che non vi sono ragioni per escludere detta recidiva.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.