Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43349 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43349 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIMBADI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L.
137/2020.
RITENUTO IN FATI -0
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 22/4/2022 – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma del 5/2/2019, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.250/00 di multa per plurimi episodi di truffa aggravata e per il reato di ricettazione – riduceva la pena ad anni quattro mesi uno di reclusione ed euro 2.100/00 di multa.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento alla inidoneità della motivazione in punto di applicazione della recidiva contestata. Evidenzia che nel
caso di specie il giudice di prime cure ha applicato l’aumento di pena pe recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale sulla base di un gene riferimento ai precedenti penali dell’imputato, dai quali ha desunto una gene spiccata pericolosità sociale, mentre il giudice di appello sul punto non ha fo una idonea ed adeguata motivazione; che viceversa la giurisprudenza d legittimità richiede un esame in concreto del rapporto tra il fatto per procede ed i precedenti penali, al fine di verificare se questi ultimi siano in di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fa criminogeno per la commissione del reato da giudicare; che nel caso oggetto scrutinio non sussistono i presupposti per l’applicazione della recidiva contes non essendo sufficiente il riferimento ai precedenti penali da cui il rico risulta gravato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Si osserva, invero, che il motivo di appello sul punto era oltrem generico e che in proposito la giurisprudenza di legittimità, con un orientame cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell’a comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovend intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censur solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ri in cassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 – 01 Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01).
In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in or motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può for oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano vizia inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia concreto pronunciato tale sanzione (Sezione 5, n. 44201 del 29/9/2022, Test Rv. 283808 – 01; Sezione 6, n. 20522 del 8/3/2022, COGNOME, Rv. 283268 01). Del resto, non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appello rinvio al giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato all declaratoria di inammissibilità.
1.2 Ciò posto, deve rilevarsi come dalla trama motivazionale della sentenz della Corte territoriale si desuma comunque un rigetto implicito della rich difensiva e che in proposito la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo affermare in più occasioni che non è censurabile, in sede di legittimi provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica
deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sezione 4, n. 5396 del 15/11/2022, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sezione 3, n. 43604 del 8/9/2021, COGNOME, Rv. 282097 – 01; Sezione 5, n. 6746 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 275500 – 01). Nel caso di specie, alla motivazione esplicitata dal giudice di primo grado in punto di maggior colpevolezza e pericolosità dell’imputato – in considerazione dei plurimi precedenti penali anche specifici e dell’affinità delle condotte truffaldine con quelle poste in essere in relazione a fatti per i quali aveva già riportato condanna (pagina 29 della sentenza del Tribunale) – si affiancano le considerazioni svolte dalla Corte territoriale in relazione alla elevata capacità criminale del NOME, dimostratosi soggetto di «particolari abilità … nel raggirare i terzi contraenti in buona fede», capace di «presentarsi come un esperto uomo di affari con contatti a diversi livelli anche internazionali, dando prova di muoversi con estrema disinvoltura nel mondo della finanza». Ciò i giudici di appello hanno desunto dalle modalità scaltre e spregiudicate delle condotte truffaldine poste in essere, che appaiono sicuramente sintomatiche sul piano della maggior colpevolezza e pericolosità sociale del COGNOME, la cui condotta non è stata inibita dalle precedenti condanne.
In conclusione, dalla lettura complessiva della motivazione si desume che vi sia stato un rigetto implicito da parte della Corte territoriale della sollecitazion difensiva relativa all’esclusione della contestata recidiva.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 22 settembre 2023.