Recidiva e ricorso in Cassazione: i rischi della genericità
La recidiva rappresenta un elemento determinante nella commisurazione della pena, riflettendo la maggiore pericolosità sociale di chi torna a delinquere. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito che contestare l’applicazione di questa aggravante richiede motivi specifici e ben argomentati, pena l’inammissibilità del ricorso e pesanti sanzioni pecuniarie.
La valutazione della recidiva nel giudizio di merito
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che confermava l’aggravante della recidiva. La difesa mirava a contestare i presupposti giustificativi che avevano portato i giudici di merito a ritenere sussistente tale circostanza. Tuttavia, l’impugnazione si è scontrata con il rigore dei requisiti di ammissibilità richiesti in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha analizzato la struttura del ricorso, evidenziando come le censure proposte fossero formulate in termini estremamente generici. Non venivano infatti indicati vizi logici specifici o violazioni di legge concrete, ma ci si limitava a una critica astratta del giudizio operato nei gradi precedenti.
Analisi della decisione della Corte
I giudici di piazza Cavour hanno confermato che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione adeguata e puntuale. La Corte d’Appello aveva esaminato correttamente tutte le deduzioni difensive, fornendo una spiegazione logica sulla sussistenza dei presupposti della recidiva. Quando il giudizio di merito è esente da illogicità manifeste e risponde alle tesi della difesa, non può essere oggetto di censura in Cassazione.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato l’applicazione dell’Art. 616 del codice di procedura penale. Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, sanzione prevista per scoraggiare ricorsi privi di fondamento giuridico.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura aspecifica dei motivi di ricorso. Per contestare efficacemente la recidiva, non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma occorre dimostrare che il giudice di merito abbia omesso di valutare elementi decisivi o abbia seguito un ragionamento palesemente contraddittorio. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è risultata solida e immune da vizi, avendo analizzato con precisione la condotta del reo e i suoi precedenti, rendendo il ricorso del tutto privo di pregio giuridico.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento sottolinea che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La contestazione della recidiva deve essere ancorata a dati testuali e logici precisi. La mancanza di specificità non solo preclude la revisione della pena, ma aggrava la posizione economica del ricorrente attraverso sanzioni pecuniarie significative. Risulta quindi essenziale che l’impugnazione si concentri su vizi di legittimità reali e documentabili per evitare la declaratoria di inammissibilità.
Cosa accade se il ricorso sulla recidiva è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte di Cassazione non esaminerà il merito della questione e la sentenza precedente diventerà definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Si può contestare la recidiva solo perché la pena è alta?
No, la contestazione deve riguardare la mancanza dei presupposti di legge o un errore logico nella motivazione del giudice, non semplicemente l’entità della sanzione inflitta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7033 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7033 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate con l’unico motivo di impugnazione, dirette a contestare, in termini generici e aspecifici, il giudizio speso con riguar alla ritenuta sussistenza dei costituti giustificativi della recidiva che invece risulta argomen in termini adeguati, non illogici e in esito ad un puntuale esame delle deduzioni difensive su punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.