Recidiva e pericolosità sociale: la conferma della Cassazione
La recidiva rappresenta un elemento cruciale nel calcolo della pena, riflettendo la maggiore pericolosità di chi torna a delinquere nonostante le precedenti condanne. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito i limiti del ricorso quando si contesta questo istituto senza apportare nuovi elementi difensivi.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che confermava la sua condanna, contestando in particolare l’applicazione della recidiva. La difesa sosteneva che la valutazione sulla pericolosità sociale non fosse stata adeguatamente motivata dai giudici di merito.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che l’imputato si è limitato a riprodurre le stesse critiche già sollevate in appello, senza confrontarsi realmente con le motivazioni fornite dai giudici di secondo grado. Questo rende il ricorso aspecifico e, di conseguenza, non meritevole di accoglimento.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla verifica della pericolosità sociale del soggetto. I giudici di merito avevano già evidenziato l’esistenza di precedenti penali specifici, ovvero reati della stessa natura di quello per cui si procedeva. Tale circostanza è stata ritenuta espressione di una spiccata pericolosità, poiché dimostra che il ricorrente è rimasto del tutto insensibile agli ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne. La recidiva non è quindi un automatismo, ma il risultato di un’analisi concreta della condotta di vita del reo e della sua propensione a violare nuovamente la legge. Quando il ricorso non scalfisce queste argomentazioni, ma si limita a ripetere doglianze già confutate, la Cassazione non può che confermare la decisione precedente.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che per contestare con successo la recidiva in sede di legittimità è necessario dimostrare un vizio logico o giuridico nella motivazione del giudice di merito. La semplice riproposizione di argomenti già respinti porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. Oltre alla conferma della pena, l’inammissibilità comporta sanzioni pecuniarie severe: nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che sia specifica e puntuale rispetto alle motivazioni espresse nelle sentenze di merito.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone le stesse difese dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché considerato aspecifico, in quanto non si confronta criticamente con le nuove motivazioni fornite dalla sentenza di secondo grado.
Come viene valutata la pericolosità sociale ai fini della recidiva?
Il giudice analizza i precedenti penali, specialmente se specifici, per verificare se il soggetto sia insensibile agli ammonimenti derivanti dalle condanne passate e propenso a delinquere ancora.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 278 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 278 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, ribadendo la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza l’esistenza dei precedenti anche specifici rispetto a quelli per cui è processo, elementi ri espressione di una aumentata e spiccata pericolosità sociale, essendosi il ricorrente dimostra insensibile agli ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne;
rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha re in ordine alle medesime censura, rivolgendo critiche inidonee a scalfire le argomentazioni d Giudici di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022