Recidiva e ricorso in Cassazione: i limiti dell’impugnazione
L’applicazione della recidiva rappresenta uno dei punti più delicati del diritto penale sostanziale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le medesime critiche già sollevate in appello se queste sono state adeguatamente analizzate.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, contestando specificamente la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva. La difesa sosteneva che i criteri per l’aggravamento della pena non fossero stati correttamente valutati dai giudici di secondo grado, chiedendo un nuovo intervento della giurisprudenza di legittimità.
La decisione della Corte di Cassazione
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’unico motivo presentato fosse “meramente riproduttivo” di profili di censura già vagliati. In altri termini, la difesa non ha apportato nuovi elementi critici, ma si è limitata a ripetere quanto già esposto nei precedenti gradi di giudizio, senza scalfire la solidità della sentenza impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla correttezza dell’operato dei giudici di merito. La sentenza della Corte d’Appello è stata ritenuta immune da manifeste incongruenze logiche e giuridicamente corretta. I giudici di merito avevano infatti risposto in modo puntuale alle doglianze difensive, basandosi sulle emergenze processuali acquisite. Quando la motivazione di merito è coerente e logica, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La ripetitività dei motivi di ricorso rende l’impugnazione priva della specificità necessaria per essere ammessa al vaglio della Cassazione.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte portano a conseguenze sanzionatorie per il ricorrente. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, l’ordinanza dispone la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati su vizi di legittimità reali e non sulla semplice riproposizione di tesi già respinte, al fine di non intasare inutilmente il sistema giudiziario.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione richiede motivi specifici che contestino la legittimità della sentenza e non una semplice riproposizione di tesi già respinte.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che può variare da mille a tremila euro.
Il giudice di legittimità può rivalutare i fatti legati alla recidiva?
No, la Cassazione verifica solo se la motivazione del giudice di merito sulla recidiva sia logica e conforme alla legge, senza entrare nel merito della ricostruzione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9891 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9891 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATTENNI NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
n. 31173/2025 RG
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
letta la memoria depositata dalla difesa ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo prospettato, con cui si contes la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva, è meramente riproduttivo di pro di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (pagg. 1-2 sentenza impugnata);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 marzo 2026
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pres GLYPH