Recidiva: Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Appello
L’applicazione della recidiva è uno degli aspetti più dibattuti nel diritto penale, in quanto incide direttamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 46877/2024) offre un importante chiarimento sui limiti entro cui è possibile contestare questa aggravante in sede di legittimità. La Corte ha stabilito che un ricorso basato su motivi generici, che non si confronta specificamente con la logica della decisione impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questo caso per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il procedimento ha origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Ancona. Tra i vari punti della sentenza di secondo grado, i giudici avevano confermato l’applicazione dell’aggravante della recidiva, basando la loro decisione su una valutazione della carriera criminale dell’imputato. Secondo la Corte territoriale, la pluralità di delitti commessi nel tempo dimostrava una progressione criminosa e una pericolosità sociale ingravescente, di cui l’ultimo reato era solo l’ennesima manifestazione.
L’imputato, non condividendo tale valutazione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una “motivazione apparente” da parte della Corte d’Appello. A suo dire, i giudici non avevano adeguatamente giustificato le ragioni per cui la sua storia criminale dovesse condurre all’applicazione dell’aggravante.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Recidiva
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati in materia di ricorsi di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha articolato la sua decisione su due pilastri fondamentali:
1. L’Aspecificità del Motivo di Ricorso: Il punto centrale della motivazione è che il ricorso era “aspecifico”. L’imputato si era limitato a negare le conclusioni della Corte d’Appello senza però smontare, punto per punto, il ragionamento logico seguito dai giudici. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una generica lamentela; deve, invece, individuare vizi logici o giuridici precisi nella sentenza impugnata. In questo caso, la difesa non ha superato la soglia di una mera contestazione.
2. La Correttezza della Motivazione della Corte d’Appello: La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse tutt’altro che “apparente”. Al contrario, era stata adeguata, logica e coerente con le prove emerse nel processo. I giudici di secondo grado avevano correttamente evidenziato come la “progressione criminosa” dell’imputato fosse un chiaro indice di pericolosità. Questa valutazione, essendo basata sui fatti e supportata da un ragionamento logico, è stata considerata “insindacabile in sede di legittimità”. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice della corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione, specialmente su temi come la recidiva: non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice di merito. È indispensabile dimostrare che quella valutazione è viziata da un errore di diritto o da un’illogicità manifesta. Contestare l’applicazione della recidiva richiede di argomentare in modo specifico perché la valutazione della pericolosità sociale sia errata o contraddittoria, e non limitarsi a negarla. In assenza di tali elementi, il ricorso si espone a una quasi certa dichiarazione di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
È possibile contestare in Cassazione l’applicazione della recidiva?
Sì, ma solo a condizione che si riesca a dimostrare un vizio specifico nella motivazione della sentenza impugnata, come un’illogicità manifesta, una contraddittorietà o un errore di diritto. Una semplice contestazione della valutazione del giudice sui fatti non è sufficiente.
Cosa si intende per ricorso ‘aspecifico’ o ‘generico’?
Un ricorso è ‘aspecifico’ quando non si confronta criticamente con le specifiche ragioni esposte nella sentenza che si contesta, ma si limita a riproporre le proprie tesi o a esprimere un generico dissenso. Questa caratteristica ne causa l’inammissibilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46877 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FORLI il 21/05/1969
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta motivazione apparente in ordine alla mancata esclusione della contestata recidi è aspecifico. L’applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, log e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in s legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progress criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal ricorren evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 5 della sen impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicit conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a ne tali circostanze, contro l’evidenza della loro sussistenza con consegu aspecificità del ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
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