Recidiva: La Valutazione del Giudice Va Oltre i Precedenti Penali
L’applicazione della recidiva è uno degli aspetti più delicati del diritto penale, poiché incide direttamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri che il giudice deve seguire per valutarla, sottolineando che non basta un semplice sguardo al casellario giudiziale. La decisione deve fondarsi su una motivazione puntuale che tenga conto di specifici indici di pericolosità criminale. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un’errata applicazione della legge e un vizio di motivazione. Il punto centrale del ricorso era la contestazione della circostanza aggravante della recidiva. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero dovuto applicarla, basando la loro decisione esclusivamente sulla presenza di precedenti condanne a carico dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello era, al contrario, ben motivata e immune da vizi. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Valutazione della Recidiva non è Automatica
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha rigettato le argomentazioni della difesa. I giudici supremi hanno evidenziato come la Corte di merito non si sia limitata a un esame superficiale dei precedenti penali. Al contrario, ha fondato la sua valutazione su una serie di altri indici rilevanti per considerare il nuovo episodio criminoso come espressione di una ingravescente pericolosità criminale.
In particolare, la Corte d’Appello aveva puntualmente motivato la sua decisione facendo riferimento a elementi concreti, tra cui:
* Le modalità commissive: Il modo in cui il reato era stato commesso.
* Il movente: I delitti erano stati determinati da motivi di lucro, indicando una precisa inclinazione a delinquere per profitto.
* L’ambito temporale: I reati erano stati consumati in un ristretto arco di tempo, un fattore che suggerisce una persistenza nel proposito criminoso.
Questi elementi, complessivamente considerati, hanno permesso al giudice di merito di superare una valutazione meramente formale e di compiere un’analisi sostanziale della personalità dell’imputato, giustificando pienamente l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione della recidiva non è mai un automatismo legato alla sola esistenza di precedenti penali. Il giudice ha il dovere di effettuare una valutazione approfondita e personalizzata, motivando in modo specifico perché il nuovo reato sia sintomo di una maggiore pericolosità sociale e di una più spiccata capacità a delinquere del reo. Per la difesa, ciò significa che contestare la recidiva richiede di affrontare nel merito gli indici di pericolosità evidenziati dal giudice, piuttosto che limitarsi a eccepire la mera esistenza di precedenti.
È sufficiente avere precedenti penali per vedersi applicata l’aggravante della recidiva?
No, secondo l’ordinanza, la sola considerazione dei precedenti penali non è sufficiente. Il giudice deve motivare la sua decisione basandosi anche su altri indici rilevanti che dimostrino un’accresciuta pericolosità criminale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione puntuale e adeguata per l’applicazione della recidiva, non limitandosi a considerare i precedenti penali ma analizzando anche altri fattori concreti.
Quali elementi, oltre ai precedenti, ha considerato la Corte per valutare la recidiva?
La Corte di merito ha considerato le modalità con cui è stato commesso il reato, il fatto che fosse determinato da motivi di lucro e il ristretto ambito temporale in cui i delitti erano stati consumati. Questi elementi sono stati ritenuti espressione di una ‘ingravescente pericolosità criminale’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34898 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA MARIA A VICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito, lungi dal fondare la sua valutazione sulla sola considerazione dei precedenti penali, ha puntualmente motivato su altri indici rilevanti ai fini della considerazione del nuovo episodio come espressione di ingravescente pericolosità criminale (cfr., in particolare, pag. 2 sulle modalità commissive per delitti determinati da motivi di lucro ed il ristretto ambito temporale in cui essi erano stati consumati);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente