Recidiva e Precedenti Penali: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’applicazione della recidiva è un tema centrale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come i giudici di legittimità valutino i ricorsi che contestano questa aggravante. Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato per il reato di cui all’art. 385 c.p., il quale aveva impugnato la sentenza d’appello lamentando la mancata esclusione della recidiva. Vediamo nel dettaglio come la Suprema Corte ha risolto la questione.
Il Caso in Esame e la Decisione d’Appello
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la condanna e, soprattutto, l’applicazione della circostanza aggravante della recidiva. La decisione dei giudici di secondo grado si fondava su una valutazione approfondita del profilo del condannato, caratterizzato da numerosi, gravi e recenti precedenti penali. Secondo la Corte d’Appello, tale quadro rendeva evidente un’accresciuta pericolosità sociale, giustificando pienamente il mantenimento dell’aggravante.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Recidiva
Il ricorrente ha portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che la recidiva dovesse essere esclusa. Il fulcro del motivo di ricorso era la presunta erronea valutazione da parte della Corte territoriale. L’obiettivo era ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, eliminando l’aumento di pena derivante dalla contestata aggravante. Tuttavia, per la Cassazione, la doglianza si è rivelata manifestamente infondata.
La Decisione della Cassazione sulla Recidiva
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione impugnata. La valutazione dei giudici di legittimità si è concentrata sulla coerenza e logicità della motivazione fornita dalla Corte d’Appello.
Motivazione Logica e Coerente
La Suprema Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza d’appello era esaustiva, logica e priva di vizi sindacabili in sede di legittimità. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato gli elementi a disposizione per confermare la recidiva. Non si trattava di un’applicazione automatica dell’aggravante, ma di una valutazione ponderata basata su dati concreti.
Pericolosità Sociale e Precedenti Penali
Il punto cruciale della decisione risiede nel collegamento tra i precedenti penali e la pericolosità sociale. La Corte ha ribadito che un numero significativo di condanne, specialmente se gravi e recenti, non è un mero dato statistico, ma un indicatore sintomatico della tendenza a delinquere del soggetto. La commissione di un nuovo reato, in un simile contesto, manifesta una maggiore pericolosità che giustifica l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sottolineando che il ricorso non presentava argomenti validi per mettere in discussione il ragionamento della Corte d’Appello. La valutazione dei precedenti penali del ricorrente è stata ritenuta completa e coerente. I giudici hanno evidenziato come i numerosi, gravi e recenti precedenti penali fossero un chiaro sintomo dell’accresciuta pericolosità del soggetto, rendendo la conferma della recidiva una conseguenza logica e giuridicamente corretta. Pertanto, il motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Le conclusioni
In conclusione, con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma un principio fondamentale: la valutazione della recidiva non è un automatismo, ma deve basarsi su una motivazione logica e concreta che tenga conto della storia criminale del reo come indice della sua attuale pericolosità sociale. Un ricorso che non riesce a scalfire la coerenza di tale motivazione è destinato all’inammissibilità.
Quando un ricorso contro la recidiva può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso contro l’applicazione della recidiva può essere dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando la motivazione della corte di merito è logica, esaustiva e immune da vizi, basandosi correttamente sui precedenti penali per desumere un’accresciuta pericolosità del soggetto.
Quali elementi considera il giudice per confermare la recidiva?
Il giudice considera elementi concreti come i numerosi, gravi e recenti precedenti penali a carico del ricorrente. Questi elementi sono visti come sintomatici di una maggiore pericolosità sociale, che giustifica la conferma della circostanza aggravante.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34103 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34103 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 detta CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottat ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., con cui si deduce l’o esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto manifestamente infondato;
Considerato, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d’appello confermato la recidiva, valorizzando i numerosi gravosi e recenti precedenti penali a carico del ricorrente, che rendono sintomatica della accresciut pericolosità la commissione del reato per il quale si è proceduto;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.